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Bollettino Ufficiale n. 26 del 27 / 06 / 2002
Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16.
Istituzione in Piemonte dellorganismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione dellorganismo pagatore)
1. Ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dellAIMA e istituzione dellAgenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), da ultimo modificato dal decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, lIstituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.A, è incaricato di svolgere in Piemonte le funzioni di organismo pagatore, direttamente o tramite società da essa controllata.
2. Lorganismo pagatore può svolgere le medesime funzioni anche per altre regioni, previo accordo con la Regione Piemonte e mediante apposite convenzioni.
Art. 2.
(Riconoscimento e attività)
1. Il riconoscimento dellorganismo pagatore è effettuato secondo le procedure stabilite dallarticolo 3 del d.lgs. 165/1999.
2. Lattività dellorganismo pagatore è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1287/1995 del Consiglio del 22 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 729/1970 relativo al finanziamento della politica agricola comune, del regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità dapplicazione del regolamento (CEE) n. 729/1970 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione garanzia, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e loro successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3.
(Collaborazioni)
1. Mediante apposite convenzioni, lorganismo pagatore può avvalersi della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) abilitati ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 (Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola), e successive modifiche ed integrazioni.
2. I beneficiari possono presentare le domande di aiuti, premi e contributi comunitari agli enti competenti per listruttoria sia direttamente sia tramite i CAA.
Art. 4.
(Spese di funzionamento)
1. La Regione Piemonte riconosce allorganismo pagatore le spese di funzionamento, nonché lonere per le eventuali anticipazioni di cassa per temporanea carenza di disponibilità in relazione a ritardi nel versamento dei fondi regionali, nazionali e comunitari.
Art. 5.
(Modalità di intervento)
1. Lorganismo pagatore può procedere anche allerogazione di aiuti regionali previsti nel piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea.
2. Allorganismo pagatore può essere affidata da parte della Regione anche lesecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dellesercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).
3. Modalità, criteri e procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Per le materie loro conferite dalla l.r. 17/1999 gli enti delegati possono avvalersi, a seguito di apposita convenzione, dellorganismo pagatore.
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per il finanziamento delle spese di costituzione e funzionamento dellorganismo pagatore di cui allarticolo 4 è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2002 nellUnità previsionale di base (UPB) n. 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura - Programmazione in materia di agricoltura, spese correnti) la somma di euro 1.000.000, in termini di competenza e di cassa, e nella stessa UPB n. 11011 del bilancio pluriennale 2002-2004 rispettivamente la somma di euro 2.300.000 per lesercizio 2003, 2004 e successivi.
2. Alla copertura della spesa si provvede con quota parte delle assegnazioni rivenienti dallarticolo 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale). Alla copertura finanziaria per lanno 2002 si fa fronte con gli stanziamenti della UPB n. 11011.
3. Per il finanziamento delle spese per le collaborazioni di cui allarticolo 3 in relazione alla loro attivazione si provvede con le dotazioni finanziarie dellUPB n. 12041 (Sviluppo dellagricoltura - Servizi di sviluppo agricolo, spese correnti) del bilancio pluriennale 2002-2004.
4. I rapporti finanziari fra Regione Piemonte e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione.
Art. 7.
(Disposizioni finali)
1. Lavvio dellattività dellorganismo pagatore è condizionato alla comunicazione, da parte dellorganismo di coordinamento nazionale, alla Commissione dellUnione europea dellavvenuto riconoscimento con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dellarticolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 ottobre 2000 (Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori), e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8.
(Dichiarazione di urgenza)
1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 giugno 2002
Enzo Ghigo