Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 26 del 27 / 06 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela ambientale e agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 2860 in data 18 settembre 2001

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 19 giugno 2001 dal Sig. Alberto Savio, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta “Enerbiella S.c.p.a.” relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla ditta “Enerbiella S.c.p.a.” (omissis), la concessione in sanatoria ed in deroga, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, per poter continuare a derivare sia dalla falda freatica che da falde sotterranee in pressione, per mezzo di 2 pozzi a doppia colonna separata ubicati in Comune di Cerreto Castello (Fg. n. 2 - mappale n. 209), moduli continui 0,0333 (lt/sec. 3,33) d’acqua da utilizzare per scopi industriali ed antincendio, con obbligo di restituzione delle colature in parte nel collettore “CO.R.D.A.R. - Cossato” ed in parte nel torrente Chiebbia.

Di accordare la concessione di che trattasi per anni dieci, successivi e continui, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 10 agosto 1999, ai sensi dell’art. 23, comma 6 bis del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successivo 18 agosto 2000 n. 258, dell’annuo canone di euro 1.640,94 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 2000 dell’annuo canone di euro 1.660,63 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1º gennaio 2001 dell’annuo canone di euro 1.688,87 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1º gennaio 2002 dell’annuo canone di euro 1709,13, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio, ai sensi della stessa normativa.

Di dare atto che il canone demaniale annuo sopra indicato è stato determinato applicando la triplicazione dell’importo base, ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258.

Di stabilire che la presente concessione perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, in termini sia quantitativi che qualitativi acque superficiali o di falda freatica.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del disciplinare n. 944 di rep. in data 19 giugno 2001

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 5 giugno 2002

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano