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Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2002

Codice 20.5
D.D. 28 marzo 2002, n. 53

Legge 9.07.1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 2.02.1974 n. 64 - art. 2. Costruzione di Edicola Funeraria composta da n. 10 loculi sepolcrati da edificarsi nel Cimitero Comunale - lotto n. 2 del Comune di Montaldo Scarampi (AT). Istanza dei Sigg. Forno Luigino e Barberis Rita. Comune di Montaldo Scarampi (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare

Ai sensi dell’art. 2 della L. 2.02.1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori in oggetto specificati, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche e delle seguenti condizioni.

1 - I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e, nel corso degli stessi, si dovranno verificare i parametri geotecnici assunti al fine di adempiere al dettato del DM 11.03.1988 n. 47.

2 - Nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici al fine di adempiere al dettato del D.M. 11.03.88 n. 47.

Tali verifiche e, se del caso, l’eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del progetto; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento.

3 - Si dovrà provvedere ad una corretta regimazione e scarico di tutte le acque superficiali e meteoriche, nonchè prevedere idonee opere di drenaggio e di antierosione superficiale.

A lavori ultimati, dovrà essere presentata dal Direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione, si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della Legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Masoero