Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2002, n. 80-6138

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di “Realizzazione di un campo di gara e relative infrastrutture per i campionati della F.I.M. - C.O.N.I. connesso con intervento estrattivo” in loc. Cascina Rovellina in Comune di Tornaco (NO) presentato dalle Ditte Nuove Cave Dogana S.r.l., Azienda Agricola Fedeli Agostino, A. e M. e dalla Federazione Italiana Motonautica

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di esprimere giudizio negativo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto che prevede la realizzazione, di un campo di gare e relative infrastrutture per i campionati F.I.M. - C.O.N.I. connesso con un intervento estrattivo in località Cascina Rovellina del Comune di Tornaco (NO) presentato dalle Ditte Nuove Cave Dogana S.r.l., con sede in Galliate (NO) - Via Dogana Vecchia, Azienda Agricola Fedeli Agostino, Angelo e Marco con sede legale in Locate (MI) Cascina Resentera e dalla Federazione Italiana Motonautica (C.O.N.I.) con sede legale in Milano - Via Piranesi n. 44/B, in quanto, come analizzato in premessa, la proposta realizzazione dell’opera non garantisce la capacità riproduttiva delle risorse naturali coinvolte e non risulta definita in coerenza con l’esigenza di tutela delle componenti ambientali, anche per quanto riguarda il riuso del sito, evidenziando peraltro una particolare fragilità dell’ecosistema interessato dall’opera in progetto, per le motivazioni analiticamente espresse in premessa e di seguito riportate:

- la caratterizzazione della falda è stata eseguita non in conformità con le specifiche prove previste dal D.P.A.E. I stralcio; le prove eseguite, infatti, non sono esaustive limitandosi alla quantificazione del solo coefficiente di permeabilità, tra l’altro limitatamente agli strati superficiali, tralasciando la parte più profonda della colonna stratigrafica interessata dagli scavi; infatti le prove eseguite, che determinano un solo coefficiente idrodinamico, non consentono la ricerca sperimentale degli altri parametri necessari alla realizzazione di un modello matematico finalizzato alla caratterizzazione della falda interessata dall’intervento; inoltre nella documentazione iniziale sono riportate coppie di valori del coefficiente di permeabilità chiaramente contrastanti in relazione alle caratteristiche del giacimento; incoerenza non chiarita nella documentazione integrativa;

- in merito alla gestione del lago sotto il profilo eminentemente biologico la mancata previsione di immissione pilotata di specie ittiche può determinare, anche nel breve periodo, condizioni tali da non consentire l’utilizzo dello stesso per lo scopo previsto, a meno di interventi specifici, per mantenere la fruibilità dell’impianto, che nella documentazione non sono individuati e quindi non valutabili sotto il profilo ambientale;

- in merito alla compatibilità dell’intervento nel suo complesso (fase estrattiva e gestione dell’impianto sportivo) la documentazione non valuta gli impatti nei confronti del bacino lacuale, confinante con l’area di progetto, destinato a scopi naturalistici;

- relativamente alla salvaguardia della funzionalità e delle caratteristiche quali-quantitative della rete irrigua e premesso che il Consorzio Irriguo Est Sesia si è dichiarato contrario all’immissione nel cavo Plezza delle acque reflue e meteoriche, provenienti dai parcheggi, dalle strutture di ricezione per il pubblico e dalle aree a servizio dell’attività sportiva, la documentazione nel suo complesso non affronta con sufficiente definizione i seguenti argomenti:

1. un corretto smaltimento in termini qualitativi. Infatti gli impianti di dissabbiatura e di disoleatura progettati non sono sufficientemente descritti e non sono previsti interventi di manutenzione delle vasche per l’allontanamento e lo smaltimento dei depositi di sabbie e di oli opportunamente separati dalla miscela acquosa;

2. il progetto di smaltimento delle acque del settore Est mediante subirrigazione non tiene conto della saturazione degli strati di terreno che può determinare nel tempo l’impossibilità di un’azione filtrante dello stesso; tra l’altro a seguito di un’analisi dei dati riportati nella cartografia di progetto il franco previsto di 1 m rispetto al livello di falda non viene garantito;

3. il filtro percolatore previsto nella zona Ovest per il trattamento delle acque provenienti dalla zona destinata a servizio della pratica sportiva non è in grado di recepire carichi rapidamente variabili, dipendenti dall’uso dell’area, in quanto strutturalmente dotato di ridotta elasticità di adeguamento;

4. il flusso di falda, individuato nella documentazione integrativa, che modifica quello precedentemente individuato, non è sorretto da una valutazione dei nuovi possibili bersagli;

5. lo studio concernente la modifica della piezometria della falda non valuta gli impatti nei confronti del fontanile Prazzuolo 1 posto nella zona di influenza del nuovo bacino lacustre;

ed inoltre si evidenzia che:

- in relazione ai livelli di rumorosità la documentazione fornisce dati che non consentono una valutazione esaustiva in quanto relativi a misure riferite a 300 secondi per un periodo complessivo di 10 minuti anziché ad un periodo maggiormente significativo e per diversi giorni della settimana. Del resto la classe di riferimento acustico, utilizzata per confrontare i dati acquisiti con i limiti di cui sopra, non pare congrua con la reale situazione dell’area. Di conseguenza anche il differenziale risultante supera il valore pari a 5 dB (A) fissato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997;

- anche per quanto riguarda il livello di inquinamento da idrocarburi lo studio non risulta approfondito in quanto considera solo la condizione di esercizio ottimale, escludendo eventi eccezionali, quali incidenti; inoltre non considera l’accumulo nel corso dell’anno di elementi inquinanti quali ad esempio lo xilene;

- per quanto riguarda la fase di esercizio dell’attività estrattiva e gli interventi strutturali per il riuso dell’area, quali le tribune per il pubblico, la documentazione non chiarisce il posizionamento delle sezioni utilizzate per la verifica di stabilità dell’area prevista per il pubblico e non individua le superfici di scivolamento individuate;

- per quanto concerne la viabilità proposta per i mezzi da cava a impianto di trasformazione in Comune di Galliate la documentazione non valuta gli impatti dovuti all’incremento di traffico dei mezzi utilizzati su percorsi che comunque interessano l’attraversamento di centri abitati; per quanto riguarda l’adeguamento dell’innesto della strada di cava sulla S.P. 7 manca l’impegno, da parte dei proponenti, di procedere all’acquisizione dei terreni necessari alla realizzazione di una piattaforma viabile tipo F2 come richiesto dall’Amministrazione provinciale la quale peraltro non intende procedere ai necessari espropri.

Copia della presente deliberazione sarà inviata ai soggetti proponenti e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(omissis)