Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2002

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 giugno 2002, n. 45

Profilassi della malattia vescicolare dei suini. Decreto di zona di protezione e di zona di sorveglianza per il focolaio insorto nel Comune di Fossano (CN)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premessa

- constatato che in data 29/5/2002 sono stati prelevati campioni in una stalla di sosta di suini da macello sita nel Comune di Fossano, provincia di Cuneo e territorio di competenza della ASL n.17;

- visto che in data 11/6/2002 è pervenuto dai laboratori competenti un rapporto di prova che indica la presenza nella stalla di sosta del virus della malattia vescicolare dei suini;

- considerata l’esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia;

- visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n.1265;

- visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320;

- vista la legge 23 gennaio 1968, n.34, modificata con legge 7 marzo 1985, n. 98;

- vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

- vista la L.R. 26 ottobre 1982, n.30;

- vista la legge 2 giugno 1988, n.218;

- visto il DPR 17 maggio 1996, n.362, che stabilisce misure di lotta contro la malattia vescicolare dei suini;

- visto l’articolo 117 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112;

- vista la O.M. 26 luglio 2001 confermata dalla disposizione del Ministero della Salute del 15 marzo 2002, concernente il piano per l’eradicazione e la sorveglianza nei confronti della malattia vescicolare dei suini;

- sentiti i Servizi veterinari delle ASL n. 17 e 15;

decreta

Articolo 1 - Si dichiara zona di protezione da malattia vescicolare dei suini il territorio dei Comuni di Fossano, Centallo, Villafalletto, Vottignasco, Savigliano compreso all’interno della zona delimitata da:

- str. prov. 169 da Fossano - fraz. Piovani a Centallo;

- str. prov. 169 da Centallo a circonvallazione Villafalletto;

- str. prov. 155 da Villafalletto a Vottignasco;

- str. prov. 192 da Vottignasco a Levaldigi;

- zona aeroporto di Levaldigi;

- fraz. San Vittore di Fossano.

Ai limiti della zona di protezione, sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni comunali, tabelle ben visibili con la scritta: “Zona di protezione per malattia vescicolare dei suini”.

Articolo 2 - Si dichiara zona di sorveglianza per malattia vescicolare dei suini:

a) l’intero territorio dei Comuni di Costigliole Saluzzo, Genola, Tarantasca;

b) il territorio dei Comuni di:

- Fossano, limitatamente alle Frazioni di: Piovani, San Vittore, Maddalene, Gerbo, Murazzo, San Sebastiano, Cussanio, San Martino, Sant’Antonio Baligio;

- Savigliano, limitatamente alle Frazioni di: Levaldigi, Suniglia, Solere, Solerette, San Salvatore, Cavallotta, Pomarolo;

- Vottignasco, limitatamente al territorio non compreso nella zona di protezione;

- Villafalletto, limitatamente al territorio non compreso nella zona di protezione;

- Manta, limitatamente alle Frazioni di: Mattone, Collegno, Ruà Tarditi;

- Verzuolo, limitatamente alle Frazioni di: Chiamina, San Bernardo;

- Busca, limitatamente alla parte Est della Statale Laghi di Avigliana n. 589;

- Centallo, limitatamente al territorio non compreso nella zona di protezione;

- Cuneo, limitatamente alle Frazioni di: San Benigno, Ronchi (zona Nord strada Ronchi - Michelin).

Ai limiti della zona di sorveglianza sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni comunali, tabelle ben visibili con la scritta: “Zona di sorveglianza per malattia vescicolare dei suini”.

Articolo 3 - Nell’ambito della zona di protezione e della zona di sorveglianza il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente provvede ad organizzare ed effettuare:

a) censimento ed identificazione di tutte le aziende in cui si trovano suini e numerazione per specie e categoria degli animali;

b) visite sanitarie, sistematiche e periodiche di vigilanza, eseguite con frequenza correlata al rischio sanitario ed ufficialmente registrate con menzione del risultato degli esami clinici e degli eventuali accertamenti di laboratorio;

c) controlli volti ad accertare il rispetto delle misure disposte dal presente decreto;

d) esecuzione degli accertamenti sierologici previsti dal DPR 362/96, Allegato 2, per la revoca della zona di protezione.

Articolo 4 - Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:

a) sequestro degli animali delle specie sensibili, con la prescrizione tassativa di:

- impedire l’accesso a personale estraneo e tenere lontani dai ricoveri dei suini: cani, gatti ed animali da cortile; l’approvvigionamento di mangimi e alimenti è consentito, nei casi di necessità, nel rispetto di rigorose misure precauzionali;

- tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente, sulla soglia e per un tratto all’esterno, sostanze disinfettanti;

- impedire ogni contatto del personale di custodia con altri allevamenti;

- divieto di trasferire fuori dagli allevamenti qualsiasi possibile vettore, animato od inanimato, dell’agente patogeno, compresi lettiera, liquami o deiezioni non opportunamente trattati;

b) divieto di uscita dei suini dalle aziende, ad eccezione dei casi previsti dal successivo articolo 6;

c) divieto di introduzione nella zona di animali delle specie sensibili;

d) divieto di circolazione e di trasporto di animali delle specie sensibili, fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 6; può essere autorizzato il trasporto, senza operazioni di carico e scarico nè soste, sulle principali vie di comunicazione;

e) divieto di trasferire fuori dalla zona e fuori dai macelli ubicati nella zona qualsiasi mezzo o attrezzatura non puliti e disinfettati sotto controllo veterinario ufficiale, nonchè qualsiasi materiale potenzialmente contaminato, ed in particolare alimenti, liquami o deiezioni;

f) sospensione degli interventi tecnici o sanitari derogabili, comprese le attività attinenti ai controlli funzionali degli animali per l’iscrizione ai libri genealogici;

g) divieto delle operazioni di derattizzazione che non siano eseguite direttamente dal conduttore dell’allevamento;

h) divieto delle operazioni di raccolta itinerante di carcasse, parti e resti di animali, ad eccezione di interventi appositamente autorizzati;

i) divieto della pratica della fertirrigazione;

l) sospensione di fiere, mercati e di ogni concentramento di suini;

m) sospensione delle attività venatorie.

Articolo 5 - Nell’ambito della zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure :

a) divieto di uscita dei suini dalle aziende, ad eccezione dei casi previsti dal successivo articolo 6;

b) divieto di introduzione nella zona di animali delle specie sensibili;

c) divieto di circolazione e di trasporto di suini, fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 6; può essere autorizzato il trasporto, senza operazioni di carico e scarico nè soste, sulle principali vie di comunicazione;

d) i camion nonchè gli altri veicoli ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di altri animali, oppure di materie che potrebbero essere contaminate o che sono utilizzate all’interno della zona di sorveglianza, non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste per legge.

Articolo 6 - Lo spostamento degli animali sensibili presenti nella zona di protezione può essere autorizzato soltanto quando sia trascorso il periodo di 21 giorni dalle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell’allevamento infetto:

a) per il trasporto diretto in un macello concordato con la Regione, ubicato di preferenza nella zona di protezione o di sorveglianza;

b) in circostanze eccezionali, previo nulla-osta regionale, per il trasporto diretto in altri locali di allevamento ubicati nella zona di protezione,

a condizione che:

- tutti i suini dell’azienda siano stati sottoposti ad un esame clinico;

- i suini destinati allo spostamento siano stati sottoposti ad un esame clinico;

- i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato;

- il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati a cura del veterinario ufficiale.

Una volta arrivati al macello, i suini devono essere isolati e macellati separatamente dagli altri suini. I mezzi e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini sono puliti e disinfettati prima di uscire dal macello.

Durante la visita ante e post-mortem il veterinario ufficiale del macello prende in considerazione eventuali sintomi connessi alla presenza del virus della malattia vescicolare dei suini e dispone che dai suini macellati siano prelevati campioni di sangue statisticamente rappresentativi.

Le carni fresche dei suini macellati devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di carni fresche ed essere sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne. Il trattamento deve essere effettuato in uno stabilimento concordato con la Regione.

Lo spostamento dei suini presenti nella zona di sorveglianza può essere autorizzato alle seguenti condizioni:

- tutti i suini presenti nell’azienda siano stati ispezionati nelle 48 ore precedenti il trasporto;

- sia stato effettuato, entro 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare;

- un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare che non abbia rivelato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto; tuttavia per quanto concerne i suini da macellazione l’esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione concordato con la Regione;

- ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato.

Dalle aziende nelle quali sono stati introdotti suini negli ultimi 21 giorni, è consentito soltanto l’inoltro diretto alla macellazione in un impianto concordato con la Regione.

Nei casi previsti dal presente articolo, deve essere rilasciata la autorizzazione modello 2, secondo le procedure previste dagli articoli 14 e 15 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Per il trasferimento è necessaria l’autorizzazione della ASL di destinazione, con la quale devono essere preventivamente concordati tempi e modalità di inoltro.

Le disinfezioni degli automezzi di trasporto dopo lo scarico devono essere effettuate sotto la vigilanza del Servizio veterinario della ASL di destinazione, secondo le modalità indicate dall’articolo 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Articolo 7 - I Sindaci dei Comuni, i Servizi veterinari delle ASL della Regione, il Corpo Forestale dello Stato e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Articolo 8 - I contravventori al presente Decreto sono puniti a norma di legge.

Enzo Ghigo