Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2002, n. 45-6103

Indirizzi relativi all’esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Province in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, nonché allo svolgimento dei compiti da espletarsi da parte dell’A.R.P.A. in modo integrato

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Le Regioni, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l’attuazione del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, modificato dal successivo D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

L’art. 31, comma 3, lett. c), del D.Lgs 112/98 attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici coordinato, ai sensi dell’art. 53, lett. d), della L.R. n. 44 del 26 aprile 2000, con il controllo delle emissioni atmosferiche nelle attività produttive e terziarie.

Ai sensi del comma 18 dell’art. 11 del D.P.R. 412/93, come sostituito dall’art. 13 del D.P.R. 551/99, gli Enti deputati ai controlli, effettuano con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti i controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio di tutti gli impianti termici nel territorio di propria competenza, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

La normativa vigente, al riguardo, prevede che, per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, le Province possono stabilire che i controlli si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili dell’esercizio e manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettano apposita dichiarazione attestante il rispetto delle norme vigenti. Nel caso di adozione di questa forma di verifica l’Ente deve comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti oggetto di autodichiarazione.

L’art. 38 della L.R. 44/00, in applicazione della L.R. 13 aprile 1995, n. 60, istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, stabilisce che la Regione, le Province e i Comuni esercitino le funzioni in campo ambientale ed energetico attraverso il supporto tecnico-scientifico e l’assistenza tecnica dell’A.R.P.A.

Considerate le funzioni di coordinamento attribuite alla Regione in questa materia, occorre formulare gli indirizzi affinché le Province possano espletare le funzioni di controllo in modo omogeneo sul territorio e garantire, ai sensi della L.R. 44/2000, che i compiti di controllo svolti dal’A.R.P.A. assicurino, oltre alle attività previste dal D.P.R. 412/93, come modificato dal D.P.R. 551/99, la costante verifica delle emissioni in atmosfera e la registrazione dei dati relativi.

Ai sensi del citato art. 38 della L.R. 44/00, l’A.R.P.A. dovrà attendere alle seguenti attività di:

a) controllo dello stato di esercizio e manutenzione, nonché del rendimento di combustione, degli impianti termici -centralizzati o autonomi- funzionali agli edifici situati nel territorio di ogni Provincia, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza;

b) costituzione e aggiornamento di un archivio informatizzato degli impianti attraverso la predisposizione e fornitura di un software per la costituzione di una banca dati e la registrazione su supporto informatico dei dati riportati nelle autodichiarazioni;

c) registrazione dei dati rilevati in sede di verifica degli impianti non autodichiarati e dei risultati delle verifiche;

d) trattazione degli esposti inoltrati con riferimento al D.P.R. 412/93, modificato dal D.P.R. 551/99;

e) trasmissione mensile alle Province di idonea documentazione riportante lo stato di attuazione delle procedure di controllo e dei rilievi effettuati;

f) verifica, secondo la norma UNI 5364, della temperatura dei diversi ambienti delle singole unita’ immobiliari ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 (come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 551/99) e 9, comma 7, del D.P.R. 412/93.

Occorre conseguentemente indicare le tariffe da applicare alle prestazioni onerose che l’A.R.P.A. eseguirà nell’ambito delle sue funzioni istituzionali.

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge 10/1991 e dell’art. 11, comma 20, del D.P.R. 412/93, come sostituito dall’art. 15 del D.P.R. 551/99, gli oneri per lo svolgimento dei controlli sono posti a carico degli utenti che presentino l’autodichiarazione e dei titolari degli impianti oggetto di verifica.

I corrispettivi per le attività svolte dall’A.R.P.A. ai sensi del citato art. 38 della L.R. 44/00 saranno erogati dalle Province all’Agenzia previa presentazione delle fatture da parte dell’Agenzia stessa.

Sulla base dell’attività già svolta dall’A.R.P.A. in sede convenzionale con gli Enti Locali che hanno richiesto spontaneamente l’effettuazione dei controlli da parte dell’Agenzia, anche prima delle statuizioni della L.R. 44/2000, si prevede l’applicazione delle seguenti tariffe, distinte in base alla potenza degli impianti, al netto delle spese postali e degli ulteriori ed eventuali costi dettagliati come segue, fermo restando che per potenza dell’impianto si intende la somma delle potenze nominali al focolare dei generatori di calore installati ed asserviti allo stesso impianto o installati nel medesimo locale:

* euro 30 per ogni impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW;

* euro 50 per ogni impianto termico con potenza nominale compresa tra 35 kW e 60 kW;

* euro 75 per ogni impianto termico con potenza nominale superiore a 60 kW ed inferiore a 116 kW;

* euro 100 per ogni impianto termico con potenza nominale uguale o superiore a 116 kW ed inferiore a 232 kW;

* euro 150 per impianto termico con potenza nominale uguale o superiore a 232 kW ed inferiore a 350 kW;

* euro 206 per ogni impianto termico con potenza nominale uguale o superiore a 350 kW;

* euro 51 per ogni generatore di calore in più rispetto al primo;

* euro 75 per il servizio (da fornire su richiesta dell’utente) di verifica della temperatura dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unita’ immobiliare ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 (come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 551/99) e 9, comma 7, del D.P.R. 412/93;

* euro 1.032 per la predisposizione e fornitura del software per la gestione banca dati;

* euro 0,77 a titolo di rimborso spese per le operazioni di digitazione dati e per ogni autodichiarazione registrata e verificata;

* euro 1 più costi postali (pari a circa 3,00 euro) a titolo di rimborso spese per avviso di visita di controllo all’utente e relativa gestione;

* euro 10 a titolo di rimborso spese a seguito di controllo non effettuato per mancato rispetto dell’appuntamento e/o assenza dell’utente correttamente avvertito ovvero a causa di impianto segnalato come esistente dalla Provincia e successivamente rivelatosi dismesso o inesistente;

* euro 20 a titolo di rimborso spese per l’eventuale seconda visita all’utente.

Sempre ai sensi dell’art. 38 della L.R. 44/00, l’A.R.P.A. effettuerà contemporaneamente ai controlli sugli impianti termici di cui alla citata lettera a), ad integrazione dei parametri emissivi già richiesti nel libretto di centrale o di impianto, la misurazione della concentrazione di ossidi di azoto (NOX) per la rilevanza che tale parametro assume nella gestione della qualità dell’aria; questa misurazione ovviamente non graverà sulle tariffe sopraelencate.

In ogni caso, ai sensi della L.R. 60/95, l’A.R.P.A. provvederà:

1. a mettere a disposizione della Regione, delle Province e dei Comuni la banca dati derivante dall’attività di controllo;

2. ad utilizzare le informazioni nell’ambito della valutazione complessiva del territorio interessato.

Le Province, inoltre, nell’ambito della loro autonomia, potranno affidare all’Agenzia le seguenti attività “accessorie” non rientranti nelle previsioni dell’art. 38 della L.R. 44/00, ma connesse alle prime anche in virtù delle loro caratteristiche di prodromicità:

* realizzazione in nome e per conto delle Province di una campagna di informazione, finalizzata alla conoscenza delle disposizioni previste dalla Legge 10/91 e dal D.P.R. 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99, in relazione al controllo della manutenzione e del corretto funzionamento degli impianti termici;

* predisposizione, stampa e diffusione della modulistica relativa alla dichiarazione di autocertificazione e dei bollettini di conto corrente;

* svolgimento, anche secondo gli indirizzi della Regione, di corsi di formazione rivolti agli operatori.

Considerato che, anche alla luce del disposto dell’art. 19 del D.P.R. 551/99, risultano ancora operanti alcune convenzioni stipulate dagli Enti Locali per lo svolgimento delle attività di verifica, appare necessario salvaguardare le stesse convenzioni, a condizione che siano concordate con l’A.R.P.A. e con i Comuni interessati le modalità dirette a garantire il controllo integrato anche dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico.

Si evidenzia la necessità che le Province disciplinino con proprio Regolamento i controlli di cui si tratta, relativamente agli impianti termici situati sul loro territorio, al fine di rendere trasparente e conosciuta tale attività. Questo Regolamento dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Regione.

Le Province, inoltre, provvederanno ad effettuare un’adeguata campagna informativa volta a rendere edotta l’utenza in merito alle finalità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni connesse alle attività di controllo, degli adempimenti degli utenti e delle relative sanzioni, nonché delle procedure di controllo e dei relativi costi.

Al fine di agevolare la predisposizione degli atti necessari all’esercizio della funzione, appare opportuno mettere a disposizione delle Province, a titolo meramente esemplificativo e non vincolante, uno schema di accordo - tipo per la regolamentazione dei rapporti tra le Province e l’A.R.P.A. e uno schema di regolamento per l’esecuzione dei controlli sul rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegati A e B).

Sentita la Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 15.5.2002.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

vista la legge 10/1991;

visto il D.P.R. 412/93, come modificato dal D.P.R. 551/99;

vista la L.R. 44/2000;

visto il D.Lgs 112/98;

vista la L.R. 60/95;

delibera

- Di formulare, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti indirizzi relativi all’esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Province in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, nonché allo svolgimento dei compiti da espletarsi dall’A.R.P.A. in modo integrato:

1. i controlli dovranno essere eseguiti in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 10/1991, al D.P.R. 412/93, come modificato dal D.P.R. 551/99, alla L.R. 44/2000 e delle norme tecniche UNI vigenti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza;

2. il supporto tecnico scientifico all’espletamento delle funzioni di controllo previste in capo alle Province sarà svolto dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 38 della L.R. 44/2000;

3. le Province provvederanno a garantire una campagna informativa volta a rendere edotta l’utenza delle finalità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni connesse alle attività di controllo, degli adempimenti degli utenti, delle relative sanzioni, nonché delle procedure di controllo e dei relativi costi;

4. per un miglior risultato dei controlli, è facoltà delle Province avvalersi dell’A.R.P.A. per lo svolgimento delle attività accessorie, connesse per ragioni di prodromicità a quelle istituzionali indicate in premessa;

5. le Province disciplineranno con proprio Regolamento le modalità di svolgimento dei controlli, relativamente agli impianti termici situati sul loro territorio, al fine di rendere trasparente e conosciuta tale attività; questo Regolamento dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Regione;

6. le convenzioni già stipulate dalle Province per lo svolgimento delle attività di verifica del rendimento energetico degli impianti rimangono valide, fermo restando che in questo caso le stesse concorderanno con i Comuni e con l’A.R.P.A. le modalità dirette a garantire il controllo integrato anche dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico.

- Di stabilire, per l’esercizio delle funzioni di controllo di cui ai punti 1 e 2, le tariffe seguenti distinte in base alla potenza degli impianti, al netto delle spese postali e degli ulteriori ed eventuali costi di seguito dettagliati:

* euro 30 per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW;

* euro 50 per impianto termico con potenza nominale compresa tra 35 kW e 60 kW;

* euro 75 per impianto termico con potenza nominale superiore a 60 kW ed inferiore a 116 kW;

* euro 100 per ogni impianto termico con potenza nominale uguale o superiore a 116 kW ed inferiore a 232 kW;

* euro 150 per impianto termico con potenza nominale uguale o superiore a 232 kW ed inferiore a 350 kW;

* euro 206 per impianto termico con potenza nominale uguale o superiore a 350 kW;

* euro 51 per ogni generatore di calore in più rispetto al primo;

* euro 75 per il servizio (da fornire su richiesta dell’utente) di verifica della temperatura dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unita’ immobiliare ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 (come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 551/99) e 9, comma 7, del D.P.R. 412/93;

* euro 1.032 per la predisposizione e fornitura del software per la gestione banca dati;

* euro 0,77 a titolo di rimborso spese per le operazioni di digitazione dati e per ogni autodichiarazione registrata e verificata;

* euro 1 più costi postali (pari a circa 3,00 euro) a titolo di rimborso spese per avviso di visita di controllo all’utente e relativa gestione;

* euro 10 a titolo di rimborso spese a seguito di controllo non effettuato per mancato rispetto dell’appuntamento e/o assenza dell’utente correttamente avvertito ovvero a causa di impianto segnalato come esistente dalla Provincia e successivamente rivelatosi dismesso o inesistente;

* euro 20 a titolo di rimborso spese per l’eventuale seconda visita all’utente.

- Di approvare, sulla scorta di quanto in premessa illustrato e delle funzioni di coordinamento riconosciute alla Regione in materia di controlli sul rendimento energetico degli impianti termici, gli allegati A e B, parti integranti della presente deliberazione, contenenti a titolo meramente esemplificativo e non vincolante, rispettivamente uno schema di accordo - tipo per la regolamentazione dei rapporti tra le Province e l’A.R.P.A. e uno schema di regolamento per l’esecuzione dei controlli sul rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici.

- Di dare atto che le Province adegueranno le loro attività ai presenti indirizzi entro l’anno in corso.

(omissis)

Allegato A

SCHEMA DI ACCORDO - TIPO REGOLANTE I RAPPORTI TRA LE PROVINCE PIEMONTESI E L’A.R.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

PREMESSO CHE

- Le Province, ai sensi dell’art. 31, comma 3, lett. c), del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, svolgono le funzioni amministrative relative al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici coordinato, ai sensi dell’art. 53, lett. d), della L.R. n. 44 del 26 aprile 2000, con il controllo delle emissioni atmosferiche nelle attività produttive e terziarie.

- I controlli sono svolti, sulla base di specifici accordi, con il supporto tecnico scientifico dell’A.R.P.A. secondo quanto previsto dall’art. 38 della L.R. 44/00.

- I controlli, ai sensi del comma 18 dell’art. 11 del D.P.R. 412/93, come sostituito dall’art. 13 del D.P.R. 551/99, devono essere effettuati con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti, fatti salvi i controlli a campione degli impianti con potenza inferiore a 35 kW oggetto di autodichiarazione.

TRA

La Provincia di .....................................;

E

L’A.R.P.A. ..........................................;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. ATTIVITA’ DELL’A.R.P.A. NELL’AMBITO DEI CONTROLLI SUGLI IMPIANTI TERMICI.

Ai sensi dell’art. 38 della L.R.44/00, l’A.R.P.A. Piemonte effettuerà in nome e per conto delle Province della regione le seguenti prestazioni:

a) controllo dello stato di esercizio e manutenzione, nonché del rendimento di combustione, degli impianti termici -centralizzati o autonomi-funzionali agli edifici situati nel territorio della Provincia, secondo le disposizioni di cui alla legge 10/1991, al D.P.R. 412/93, come modificato dal D.P.R. 551/99, alla L.R. 44/2000 e le norme tecniche UNI vigenti(1), fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza;

b) costituzione e aggiornamento di un archivio informatizzato degli impianti attraverso la predisposizione e fornitura di un software per la costituzione di una banca dati e la registrazione su supporto informatico dei dati riportati nelle autodichiarazioni;

c) registrazione dei dati rilevati in sede di verifica degli impianti non autodichiarati e dei risultati delle verifiche;

d) trattazione degli esposti inoltrati con riferimento al D.P.R. 412/93, modificato dal D.P.R. 551/99;

e) trasmissione mensile alle Province di idonea documentazione riportante lo stato di attuazione delle procedure di controllo e dei rilievi effettuati;

f) verifica, secondo la norma UNI 5364, della temperatura dei diversi ambienti delle singole unita’ immobiliari ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 (come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 551/99) e 9, comma 7, del D.P.R. 412/93;

g) misurazione della concentrazione di ossidi di azoto (NOX), contestualmente ai controlli sugli impianti termici di cui alla lettera a);

h) messa a disposizione della Regione, delle Province e dei Comuni della banca dati derivante dall’attività di controllo;

i) utilizzo delle informazioni nell’ambito della valutazione complessiva del territorio interessato.

2. COSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ARCHIVIO IMPIANTI

In relazione all’attività di controllo, l’A.R.P.A. organizzerà un archivio informatico che dovrà contenere, per ognuno degli impianti, i dati identificativi nonché gli elementi utili alla registrazione dei dati autodichiarati e dei risultati del controllo.

Il software per la costituzione dell’archivio sarà predisposto e fornito dall’A.R.P.A. che ne effettuerà la manutenzione e i necessari aggiornamenti.

Al fine di poter svolgere correttamente le operazioni di cui al presente accordo l’A.R.P.A. e’ tenuta alla registrazione dei dati riportati nelle autodichiarazioni e alla registrazione dei dati rilevati dal verificatore per gli impianti sottoposti a verifica e non autodichiarati, esistenti nel territorio di competenza.

L’A.R.P.A. provvederà, inoltre, all’aggiornamento del suddetto archivio sulla base delle comunicazioni che perverranno da parte del proprietario e/o del “Terzo Responsabile” dell’impianto o delle verifiche effettuate durante l’esecuzione dei controlli.

3. TRATTAZIONE DELLE AUTODICHIARAZIONI(2)

L’A.R.P.A., al fine di una corretta gestione delle autodichiarazioni, provvederà alle seguenti attività:

a) registrazione su supporto informatico ed archiviazione dei moduli compilati;

b) verifica della completezza dei dati e della conformità dei documenti presentati dagli utenti;

c) registrazione dei nominativi dei soggetti che non hanno provveduto alla trasmissione dell’autodichiarazione;

d) verifica e registrazione dei versamenti effettuati dagli utenti che hanno presentato l’autodichiarazione.

Qualora non fosse possibile censire tutti gli impianti esistenti in un determinato territorio, sarà cura della Provincia adottare apposito provvedimento affinché i cittadini tenuti all’osservanza delle norme di cui al D.P.R. 412/93, modificato dal D.P.R. 551/99, dichiarino su un apposito modulo all’uopo predisposto la proprietà e le caratteristiche dell’impianto.

4. SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

Ai sensi del comma 20 dell’art. 11 del D.P.R. 412/1993, come sostituito dall’art. 15 del D.P.R. 551/99, dovranno essere effettuati annualmente controlli a campione almeno sul 5% degli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, scelti fra quelli per i quali sia pervenuta nell’ultimo biennio l’autodichiarazione di avvenuta manutenzione, al fine del riscontro della veridicità della autodichiarazione stessa. Saranno comunque soggetti a controllo tutti gli impianti per i quali questa dichiarazione risulti omessa o si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti.

I criteri di selezione degli impianti autodichiarati da sottoporre a controllo saranno concordati tra la Provincia e l’A.R.P.A., sulla base di regole di rappresentatività, ferma restando la verifica complessiva degli impianti nel caso di edifici condominiali e il rispetto di quanto stabilito dal comma 20 dell’art. 11 del D.P.R. 412/1993, come sostituito dall’art. 15 del D.P.R. 551/99.

I controlli sugli altri impianti (superiori a 35 kW) saranno effettuati dall’A.R.P.A. sulla base delle metodologie concordate con la Provincia aventi come obiettivo l’individuazione di tutti gli impianti da sottoporre a verifica. L’Agenzia, pertanto, è esonerata da qualsiasi responsabilità nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, quando tale inosservanza derivi da incompletezza o inesattezza di elenchi forniti dalla Provincia.

L’A.R.P.A. trasmetterà alla Provincia, con scadenza mensile, la registrazione, su supporto informatico nonché cartaceo, dei risultati dei controlli effettuati, qualunque sia il loro numero.

5. CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI E FORNITURE

Nell’ambito delle attività istituzionali di cui al punto 1 per le prestazioni o forniture onerose spettano all’A.R.P.A. i seguenti corrispettivi:

a) euro 30 per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW;

b) euro 50 per impianto termico con potenza nominale compresa tra 35 kW e 60 kW;

c) euro 75 per impianto termico con potenza nominale superiore a 60 kW ed inferiore a 116 kW;

d) euro 100 per ogni impianto termico con potenza nominale uguale o superiore a 116 kW ed inferiore a 232 kW;

e) euro 150 per impianto termico con potenza nominale uguale o superiore a 232 kW ed inferiore a 350 kW;

f) euro 206 per impianto termico con potenza nominale uguale o superiore a 350 kW;

g) euro 51 per ogni generatore di calore in più rispetto al primo;

h) euro 75 per il servizio (da fornire su richiesta dell’utente) di verifica della temperatura dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unita’ immobiliare ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 (come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 551/99) e 9, comma 7, del D.P.R. 412/93;

i) euro 1.032 per la predisposizione e fornitura del software per la gestione banca dati;

j) euro 0,77 a titolo di rimborso spese per le operazioni di digitazione dati e per ogni autodichiarazione registrata e verificata;

k) euro 1 più costi postali (pari a circa 3,00 euro) a titolo di rimborso spese per avviso di visita di controllo all’utente e relativa gestione;

l) euro 10 a titolo di rimborso spese a seguito di controllo non effettuato per mancato rispetto dell’appuntamento e/o assenza dell’utente correttamente avvertito ovvero a causa di impianto segnalato come esistente dalla provincia e successivamente rivelatosi dismesso o inesistente;

m) euro 20 a titolo di rimborso spese per l’eventuale seconda visita all’utente.

Ai fini della differenziazione delle tariffe, la potenza dell’impianto è intesa come somma delle potenze nominali al focolare dei generatori di calore installati ed asserviti allo stesso impianto o installati nel medesimo locale, fermo restando quanto previsto alla lettera g).

Tutti i compensi di cui ai commi precedenti saranno direttamente corrisposti dalla Provincia all’A.R.P.A. sulla base di idonea documentazione comprovante l’avvenuta effettuazione delle prestazioni e indipendentemente dall’avvenuto pagamento di quanto dovuto in relazione al singolo controllo da parte dell’utente alla Provincia, cui spetta l’onere di tale riscossione.

6. ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE

Le tariffe di cui all’articolo precedente saranno adeguate ogni due anni in base alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

7. VISITA ALL’UTENTE

La visita a domicilio sarà annunciata dall’A.R.P.A. all’utente, con almeno 15 giorni di anticipo, mediante apposita cartolina avviso, recante intestazione “Provincia di..............” ed eventualmente anche il marchio dell’A.R.P.A., su cui sarà indicato il giorno e la fascia oraria prevista dal programma per la visita.

Nel caso in cui l’utente risultasse assente sarà cura dell’A.R.P.A. organizzare, previo appuntamento, un’altra visita a domicilio.

Per gli impianti termici per i quali non é stato possibile effettuare il controllo neppure in occasione del secondo appuntamento, a causa del rifiuto o dell’assenza degli interessati al momento del sopralluogo prefissato, entro i successivi dieci giorni lavorativi dovranno essere segnalati i rispettivi nominativi alla Provincia, nonché al Sindaco per i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità.

L’operatore dovrà presentarsi munito dell’apposita tessera di riconoscimento e dovrà soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio.

In relazione al controllo espletato, l’operatore dovrà redigere apposito verbale, controfirmato dall’utente. Una copia del verbale dovrà essere consegnata all’utente ed una alla Provincia.

8. VERIFICA RICHIESTA DALL’UTENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 4 (COME MODIFICATO DALL’ART. 1 DEL D.P.R. 551/99) E 9, COMMA 7, DEL D.P.R. 412/93

La verifica prevista dall’art. 1 lettera f) del presente accordo è richiesta dall’utente ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 (come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 551/99) e 9, comma 7, del D.P.R. 412/93 ed è eseguita dall’A.R.P.A., previo preavviso, entro 30 giorni lavorativi dalla data di inoltro dell’istanza stessa da parte della Provincia.

L’operatore dovrà presentarsi munito dell’apposita tessera di riconoscimento e dovrà soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio.

In relazione al controllo espletato l’operatore dovrà redigere apposito verbale, controfirmato dall’utente. Una copia del verbale dovrà essere consegnata all’utente e alla Provincia.

9. PARAMETRI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

I parametri da sottoporre a controllo, salvo eventuali modifiche legislative o regolamentari, sono quelli indicati nel “libretto di centrale” e nel “libretto di impianto” di cui agli allegati F e G del D.P.R. 412/93, rispettivamente per gli impianti aventi potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e per quelli aventi potenza nominale inferiore a 35 kW, nonché la concentrazione di ossidi di azoto (NOX) ai sensi dell’art. 1 del presente accordo.

10. VERIFICA DATI - CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI

Nel corso dei controlli l’A.R.P.A. dovrà verificare i dati in suo possesso ed in caso di errata denuncia dell’impianto stesso o di omessa denuncia di altri impianti, dovrà redigere apposita scheda e darne atto nel verbale.

Sarà cura dell’A.R.P.A. trasmettere alla Provincia competente l’elenco dei nuovi impianti censiti.

11. MODALITÀ DI CONTROLLO

Ai sensi del D.P.R. 412/93, modificato dal D.P.R. 551/99, la prova del rendimento di combustione per i generatori alimentati a combustibile liquido o gassoso, deve essere eseguita con le modalità e con la strumentazione indicate dalla norma UNI 10389.

Gli analizzatori utilizzati per la misurazione degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti devono essere provvisti di certificazione.

L’A.R.P.A. dovrà sostituire le apparecchiature difettose o non rispondenti allo scopo, in quanto responsabile dei difetti e del cattivo funzionamento delle stesse.

12. RISULTATI DEI CONTROLLI

I risultati delle indagini di cui ai punti precedenti dovranno essere riportati dall’A.R.P.A. su supporto informatico e su apposito documento rispettivamente per gli impianti termici con potenza inferiore a 35 kW e per quelli con potenza uguale o superiore a 35 kW.

In questo documento dovranno risultare i dati controllati di cui al punto 9 con il giudizio relativo.

Il documento sarà sottoscritto dall’operatore che avrà effettuato il controllo e dal responsabile dell’impianto. Una copia sarà rilasciata all’utente che dovrà apporvi la firma; nel caso di rifiuto il verificatore ne darà atto nel verbale.

I risultati della verifica sugli impianti termici di potenza uguale o superiore a 35 kW, dovranno essere riportati sul libretto di centrale, utilizzando gli spazi appositamente previsti.

L’A.R.P.A., ai sensi della legge 689/81, provvederà ad accertare i casi di inottemperanza a quanto stabilito dall’art. 31, commi 1 e 2, della legge 10/91 e a presentare rapporto agli organi competenti.

Nel caso in cui l’impianto sottoposto a controllo presenti anomalie che ne pregiudichino la sicurezza, l’A.R.P.A. è tenuta ad inoltrare opportuna comunicazione al Sindaco competente per territorio, per l’adozione dei necessari provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Fermo restando quanto previsto, l’A.R.P.A. indicherà al responsabile dell’impianto tutti gli interventi necessari per il miglioramento e il termine tecnicamente necessario per l’esecuzione degli stessi.

Alla scadenza del termine, l’A.R.P.A. provvederà ad una seconda visita di controllo per verificare che i miglioramenti indicati siano stati eseguiti.

All’atto delle verifiche, per gli impianti per cui non è stata presentata l’autodichiarazione, il verificatore dovrà rilasciare all’utente il bollettino di conto corrente prestampato del tipo a due ricevute, per il versamento alla Provincia della cifra corrispondente al costo della verifica.

13. ESENZIONI IVA

Le prestazioni di cui al presente accordo, rientranti nei compiti istituzionali sono esenti da I.V.A., ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 29.1.1979.

14 PRESTAZIONI ACCESSORIE

Per un miglior risultato dei controlli, è facoltà delle Province avvalersi dell’A.R.P.A., per lo svolgimento delle seguenti attività, accessorie rispetto a quelle di cui al punto 1:

a) realizzazione per conto della Provincia di una campagna di informazione, finalizzata alla conoscenza delle disposizioni previste dalla Legge 10/91, dal D.P.R. 412/93 e dal D.P.R. 551/99, in relazione al controllo della manutenzione e corretto funzionamento degli impianti termici;

b) predisposizione, stampa e diffusione di un modulo per la dichiarazione di autocertificazione e dei bollettini di c/c, aventi prestampato il numero del Servizio di Tesoreria Provinciale e la causale “Impianti Termici D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99";

c) corsi di formazione secondo gli indirizzi della Regione rivolti agli operatori.

In particolare la campagna d’informazione di cui alla lettera a) si estrinsecherà nelle seguenti attività:

* progettazione, stampa e diffusione di opuscoli informativi per gli utenti;

* raccolta dei moduli compilati;

* ideazione, produzione e diffusione di spot radio su emittenti locali;

* progettazione, stampa e diffusione di Avviso alla popolazione;

* progettazione, stampa e diffusione di un manifesto;

* pubblicazione di un annuncio sui quotidiani e periodici locali;

* attivazione di un apposito numero verde;

* organizzazione di incontri, assemblee pubbliche, giornate di studio, rivolte agli amministratori di stabili e manutentori ed installatori impianti termici; rapporti con Associazioni dei Consumatori, di Categoria, Associazioni di volontariato.

Note:

(1) Norme UNI 5364, 10389, 7271, 7414, 7936, 8125, 9166, 9461, 9462, 9893.

(2) La trattazione delle autodichiarazioni e dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente a tutela della privacy.

Allegato B

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle verifiche relative al rendimento di combustione e allo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 11, commi 18 e 20 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, come sostituiti dagli artt. 13 e 15 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.

Sono soggetti alle operazioni di controllo tutti gli impianti termici1, con esclusione di stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari ed impianti inseriti in cicli di processo.

Art. 2

Responsabile di impianto termico
(art. 11 del D.P.R. 412/1993,
come modificato dal D.P.R. 551/1999)

Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale inferiore a 35 kW:

è responsabile dell’esercizio e della manutenzione il proprietario o colui che occupa l’immobile o il manutentore a cui sia stata delegata la responsabilità, che conseguentemente assume il ruolo di terzo responsabile. Il libretto d’impianto deve riportare il nominativo del manutentore e la sua firma, per accettazione.

Nel caso di impianti con potenza nominale uguale o superiore a 35 kW:

è responsabile dell’esercizio e della manutenzione:

* il proprietario dell’impianto termico o l’amministratore (nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche);

* un terzo, che assume il ruolo di terzo responsabile, delegato dal proprietario o dall’amministratore. Il libretto di centrale deve riportare anche il nominativo del terzo responsabile e la sua firma, per accettazione.

Art. 3

Casi di esclusione di delega
di responsabilità al Terzo responsabile

Nel caso di impianti termici unifamiliari, resta in capo al proprietario o all’occupante, che non può delegarla ad un terzo, la responsabilità per quanto riguarda:

* il rispetto del periodo annuale di esercizio;

* l’osservanza dell’orario prescelto nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita;

* il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti.

Art. 4

Controlli - autocertificazione

I soggetti responsabili dell’impianto dovranno tenere aggiornato il libretto di impianto o di centrale, assumendone gli obblighi e le responsabilità relative alla gestione degli impianti stessi nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

I soggetti responsabili di impianto di potenza inferiore a 35 kW, hanno facoltà di trasmettere, entro i termini stabiliti dalla Provincia, apposita dichiarazione attestante il rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento all’ultima delle verifiche periodiche effettuata. Nei casi in cui sia stato nominato un “Terzo Responsabile” dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, l’autocertificazione sarà compilata a cura di quest’ultimo.

Questa dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta del versamento di euro ............... a favore della Provincia, somma dovuta ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge 10/1991 e dell’art. 11, comma 20, del D.P.R. 412/93, come sostituito dall’art. 15 del D.P.R. 551/99.

La dichiarazione ed il versamento dovranno essere effettuati utilizzando lo schema di autodichiarazione e il bollettino di conto corrente predisposti e distribuiti dalla Provincia.

Gli impianti autodichiarati saranno soggetti da parte dell’Ente a controlli a campione ai sensi dell’art. 11, comma 20, del D.P.R. 412/93, come sostituito dall’art. 15 del D.P.R. 551/99; questi controlli non comporteranno alcun onere a carico dell’utente.

Tutti gli impianti di potenza inferiore a 35 kW non autodichiarati entro i termini stabiliti saranno controllati d’ufficio, con onere di rimborso delle spese a carico dell’utente.

Tutti gli impianti di potenza superiore a 35 kW saranno sottoposti a verifica ai sensi dell’art. 11, comma 18 del D.P.R. 412/1993, come sostituito dall’art. 13 del D.P.R. 551/1999, con onere a carico dell’utente.

Art. 5

Campagna di informazione

La Provincia svolgerà, con opportune iniziative, una puntuale e capillare campagna di informazione rivolta agli utenti in merito allo svolgimento delle attività di controllo.

Art. 6

Avviso di visita all’utente

La visita a domicilio sarà preannunciata all’utente dall’A.R.P.A., con almeno 15 giorni di anticipo, mediante apposita cartolina avviso, recante l’intestazione “Provincia di.................” e l’indicazione del giorno e della fascia oraria previsti per la visita.

Nel caso in cui non fosse disponibile alla data indicata per la verifica dell’impianto, l’utente, entro 8 giorni dal ricevimento della lettera di avviso, dovrà contattare telefonicamente l’A.R.P.A., ai numeri telefonici e nell’orario indicato, per concordare una nuova data.

Qualora la verifica non potesse essere effettuata per causa imputabile ai proprietari/utilizzatori o agli amministratori, agli stessi sarà addebitata a titolo di rimborso spese la somma di euro .............., da versare alla Provincia. In ogni caso la verifica sarà effettuata in altra data con le stesse modalità di preavviso.

Se anche la seconda visita fosse impedita per le stesse ragioni, oltre all’addebito a titolo di rimborso spese dell’importo suindicato, l’A.R.P.A. provvederà a comunicare il fatto alla Provincia e al Sindaco per i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità.

All’atto della visita a domicilio, l’operatore dovrà presentarsi munito dell’apposita tessera di riconoscimento e dovrà soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio.

In relazione al controllo espletato l’operatore dovrà redigere apposito verbale, controfirmato dall’utente. Una copia del verbale dovrà essere consegnata all’utente ed una alla Provincia.

Art. 7

Verifica richiesta dall’utente ai sensi
degli artt. 4 (come modificato dall’art.1
del D.P.R. 551/99) e 9, comma 7, del D.P.R. 412/93

La verifica richiesta dall’utente ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 (come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 551/99) e 9, comma 7, del D.P.R. 412/93 sarà eseguita dall’A.R.P.A., previo preavviso, entro 30 giorni lavorativi dalla data di inoltro della richiesta stessa da parte della Provincia. Qualora la verifica, preannunciata dall’A.R.P.A., non potesse essere effettuata per causa imputabile all’utente, allo stesso sarà addebitata a titolo di rimborso spese la somma di euro .............., da versare alla Provincia.

In relazione al controllo espletato l’operatore dovrà redigere apposito verbale, controfirmato dall’utente. Una copia del verbale dovrà essere consegnata all’utente ed una alla Provincia.

Art. 8

Costo delle verifiche

Nell’ambito degli impianti di potenza inferiore a 35 kW, per i quali sia stata presentata l’autodichiarazione, saranno eseguite verifiche a campione gratuitamente.

Tutti gli impianti di potenza superiore a 35 kW e quelli di potenza inferiore non autodichiarati saranno sottoposti a verifica, con onere a carico degli utenti degli impianti.

Il costo della verifica, distinto sulla base della potenza degli impianti e comprensivo dei costi sostenuti dalla Provincia per l’organizzazione del servizio, è il seguente:

a) euro...........per il controllo di ogni impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW;

b) euro...........per il controllo di ogni impianto termico con potenza nominale compresa tra 35 kW e 60 kW;

c) euro ..........per il controllo di ogni impianto termico con potenza nominale superiore a 60 kW ed inferiore a 116 kW;

d) euro...........per il controllo di ogni impianto termico con potenza nominale uguale o superiore a 116 kW ed inferiore a 232 kW;

e) euro .........per il controllo di ogni impianto termico con potenza nominale uguale o superiore a 232 kW ed inferiore a 350 kW;

f) euro .........per il controllo di ogni impianto termico con potenza nominale uguale o superiore a 350 kW;

g) euro...........per il controllo di ogni generatore di calore in più rispetto al primo;

h) euro...........per il servizio di verifica della temperatura dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unita’ immobiliare ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 (come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 551/99) e 9, comma 7, del D.P.R. 412/93, da fornire su richiesta dell’utente;

i) euro......... a titolo di rimborso spese a seguito di controllo non effettuato per mancato rispetto dell’appuntamento e/o assenza da parte dell’utente correttamente avvertito ovvero a causa di impianto segnalato come esistente dalla Provincia e successivamente rivelatosi dismesso o inesistente;

j) euro .........a titolo di rimborso spese per l’eventuale seconda visita all’utente.

Ai fini della differenziazione delle tariffe, la potenza dell’impianto è intesa come somma delle potenze nominali al focolare dei generatori di calore installati ed asserviti allo stesso impianto o installati nel medesimo locale, fermo restando quanto previsto alla lettera g).

Art. 9

Periodo di svolgimento delle verifiche

Le verifiche di cui all’art. 1 saranno effettuate nel periodo annuale di esercizio (o in altro periodo concordato) previo preavviso scritto ai proprietari/utilizzatori o nel caso di condominio con impianto centralizzato, ai relativi amministratori dello stabile in cui è installato l’impianto o ai terzi responsabili.

Art. 10

Esito delle verifiche

Al fine di comprovare che l’impianto stesso è in regola a norma del D.P.R. 412/1993, modificato dal D.P.R. 551/1999, una copia del documento di verifica con esito di accertamento favorevole, sarà rilasciata al proprietario/utilizzatore dell’impianto o, nel caso di condominio con impianto centralizzato, al relativo amministratore.

L’A.R.P.A., ai sensi della legge 689/81, provvederà ad accertare i casi di inottemperanza a quanto stabilito dall’art. 31, commi 1 e 2, della legge 10/91 e a presentare rapporto agli organi competenti.

Nel caso in cui l’impianto sottoposto a controllo presenti anomalie che ne pregiudichino la sicurezza, l’A.R.P.A ne darà comunicazione al Sindaco competente per territorio, per l’adozione dei necessari provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Fermo restando quanto previsto, l’A.R.P.A. indicherà al responsabile dell’impianto tutti gli interventi necessari per il miglioramento e il termine tecnicamente necessario per l’esecuzione degli stessi.

Alla scadenza del termine, l’A.R.P.A. provvederà ad una seconda visita di controllo per verificare che i miglioramenti indicati siano stati eseguiti.

Art. 11

Recupero somme dovute dagli utenti

Nel caso di inadempimento da parte degli utenti, la Provincia attiverà le procedure necessarie per la riscossione dei costi previsti per:

* l’autodichiarazione di cui all’art. 4 per impianti con potenza inferiore a 35 kW;

* il rimborso delle spese per la verifica non effettuata di cui all’art. 6;

* le verifiche di cui all’art. 7;

* la seconda visita di cui all’art. 10.

Art. 12

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica la disciplina di cui alla Legge 9.1.1991 n. 10 e al D.P.R. 26.8.1993 n. 412, come modificato dal D.P.R. 21.12.1999 n. 551.

1 Ai sensi dell’art. 1 lett. f) del D.P.R. 412/93 per “impianto termico” si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.