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Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2002, n. 9-6161
L.R. n. 21/97 modificata dalla L.R. n. 7/2002 - Titolo III - Capo II - Art. 48: individuazione del numero dei componenti artigiani delle Commissioni provinciali per lartigianato
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Per le considerazioni espresse in premessa,
al fine di garantire adeguata rappresentanza alla componente imprenditoriale artigiana in seno alle commissioni, tenuto conto del numero delle imprese iscritte, sono individuate 4 fasce di classificazione che raggruppano le Commissioni provinciali per lArtigianato che presentano caratteristiche di omogeneità:
- la prima relativa alle province con un numero di imprese artigiane iscritte allAlbo compreso tra 1 e 8.000 imprese (comprendente le Commissioni provinciali per lArtigianato di Asti, Biella, Verbania e Vercelli);
- la seconda relativa alle province con un numero di imprese artigiane iscritte allAlbo compreso tra 8.001 e 16.000 imprese (comprendente le Commissioni provinciali per lArtigianato di Alessandria e di Novara)
- la terza relativa alle province con un numero di imprese iscritte allAlbo compreso tra 16.001 e 30.000 imprese (comprendente la Commissione provinciale per lArtigianato di Cuneo)
- la quarta relativa alle province con un numero di imprese iscritte allAlbo superiore alle 30.000 (comprendente la Commissione provinciale per lArtigianato di Torino)
Il numero dei componenti artigiani delle Commissioni provinciali per lArtigianato è determinato in base al numero delle imprese iscritte allAlbo delle Imprese artigiane in modo progressivo in proporzione alle 4 fasce di classificazione nel modo seguente:
a) sino a 8.000 imprese: 12 componenti artigiani
b) da 8.001 a 16.000 imprese: 14 componenti
c) da 16.001 imprese a 30.000 imprese: 16 componenti artigiani
d) oltre 30.000 imprese: 20 componenti artigiani
Alla costituzione delle Commissioni provinciali per lArtigianato si provvede ai sensi dellart. 48 e art. 51 della L.R. 21/97 con provvedimento del responsabile della Direzione regionale competente per materia.
Ai sensi dellart. 63 comma 1 le Commissioni provinciali per lArtigianato già costituite continuano a funzionare fino allinsediamento delle nuove Commissioni.
(omissis)