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Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2002, n. 9-6161

L.R. n. 21/97 modificata dalla L.R. n. 7/2002 - Titolo III - Capo II - Art. 48: individuazione del numero dei componenti artigiani delle Commissioni provinciali per l’artigianato

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Per le considerazioni espresse in premessa,

al fine di garantire adeguata rappresentanza alla componente imprenditoriale artigiana in seno alle commissioni, tenuto conto del numero delle imprese iscritte, sono individuate 4 fasce di classificazione che raggruppano le Commissioni provinciali per l’Artigianato che presentano caratteristiche di omogeneità:

- la prima relativa alle province con un numero di imprese artigiane iscritte all’Albo compreso tra 1 e 8.000 imprese (comprendente le Commissioni provinciali per l’Artigianato di Asti, Biella, Verbania e Vercelli);

- la seconda relativa alle province con un numero di imprese artigiane iscritte all’Albo compreso tra 8.001 e 16.000 imprese (comprendente le Commissioni provinciali per l’Artigianato di Alessandria e di Novara)

- la terza relativa alle province con un numero di imprese iscritte all’Albo compreso tra 16.001 e 30.000 imprese (comprendente la Commissione provinciale per l’Artigianato di Cuneo)

- la quarta relativa alle province con un numero di imprese iscritte all’Albo superiore alle 30.000 (comprendente la Commissione provinciale per l’Artigianato di Torino)

Il numero dei componenti artigiani delle Commissioni provinciali per l’Artigianato è determinato in base al numero delle imprese iscritte all’Albo delle Imprese artigiane in modo progressivo in proporzione alle 4 fasce di classificazione nel modo seguente:

a) sino a 8.000 imprese: 12 componenti artigiani

b) da 8.001 a 16.000 imprese: 14 componenti

c) da 16.001 imprese a 30.000 imprese: 16 componenti artigiani

d) oltre 30.000 imprese: 20 componenti artigiani

Alla costituzione delle Commissioni provinciali per l’Artigianato si provvede ai sensi dell’art. 48 e art. 51 della L.R. 21/97 con provvedimento del responsabile della Direzione regionale competente per materia.

Ai sensi dell’art. 63 comma 1 le Commissioni provinciali per l’Artigianato già costituite continuano a funzionare fino all’insediamento delle nuove Commissioni.

(omissis)