Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente del servizio gestione risorse idriche n. 228-117339 del 27.5.2002
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 228-117339 del 27.5.2002:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Soc. Lamat S.p.A. la concessione di derivazione dacqua dal Torrente Malone con presa in Comune di Corio Canavese ad uso industriale e igienico-sanitario, in misura di moduli massimi e medi 0.1885 suddivisi in parti uguali tra luso industriale e luso igienico-sanitario;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data della domanda di derivazione in sanatoria subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno di anno e anticipatamente limporto corrispondente a canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 25.7.2000:
(omissis)
Art. 7 - Garanzie da osservarsi
A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.
Il concessionario terrà sollevata e indenne lAutorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.
A carico del concessionario sarà lapposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dellacqua.
Art. 8 - Condizioni particolari
In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:
a) includere allopera di presa una scala di risalita per littiofauna adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti, da realizzare in conformità agli elaborati citati allart. 3;
b) lasciare defluire liberamente a valle dellopera di presa e attraverso la sopracitata scala di risalita, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) corrispondenti a 91 l/s.
Lesercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.
E facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nellambito del disciplinare;
c) predisporre in corrispondenza della soglia della scala di risalita per lttiofauna unasta idrometrica tarata sulla quale siano ben evidenziati i valori di DMV da rilasciare citati al punto b) del presente articolo;
(omissis)
Art. 11 - Durata, modalità di integrazione
La durata delle disposizioni contenute nel presente disciplinare rispetta il termine di scadenza della concessione.
Le disposizioni di cui al precedente Art. 8 sono immutabili per tutta la durata della concessione, salvo disposizioni diverse emanate con leggi e/o con provvedimenti tendenti al mantenimento o al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Titolo II del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.
LAmministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione dacqua sia in contrasto con quanto previsto nei Piani di tutela delle acque di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
(omissis)