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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

Codice 15.3
D.D. 29 marzo 2002, n. 322

Approvazione dei criteri per il riconoscimento dei crediti in ingresso e finali relativamente ai corsi in deroga ore riservati a utenti con esperienza lavorativa riferita alle attività previste dalla legge 5 marzo 1990 n.46 ( Norme per la sicurezza degli impianti)

Vista la l.r. 13 aprile 1995 n.63;

Vista la D.G.R. 184-2323 del 16 ottobre 1995;

Vista la D.G.R. 10 maggio 1999 n.56 -27299;

Vista la legge 5 marzo 1990 n.46;

Considerato che l’art. 1 “Ambito di applicazione” della legge 46/90 individua gli impianti soggetti alla normativa di cui si tratta;

Preso atto che l’art.3 -requisiti tecnico professionali- lettera c) prevede espressamente che “è titolo tecnico professionale l’attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, (......)”.

Preso atto che la D.G.R. 184-2323 del 16 ottobre 1995 all’allegato A) Scheda descrittiva iter formativo parte 6 -richiesta di deroga ore-, prevede la possibilità, qualora l’utenza possegga determinati requisiti, di poter modificare la durata corsuale e che l’allegato F) Moduli e Crediti Formativi riconosce esplicitamente la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso tali da abbreviare la frequenza al corso per soggetti in possesso di particolari requisiti.

Considerato che per quanto attiene la modalità di accertamento dei requisiti di ammissione ai corsi in deroga ore e segnatamente per le attività normate dalla legge 46/90, in relazione ai possibili risvolti civili e penali a cui i soggetti possono andare incontro, anche per imperizia, nell’esercizio della professione, occorre introdurre modalità più certe e rigorose per l’accertamento di tali requisiti.

Preso atto che la Commissione di Comparto/Prova Finale, Settore Artigianato, Comparto Servizi, per la Qualifica Impiantista Termoidraulico ha provveduto a mettere a punto uno schema di riferimento che articola in modo adeguato il processo di verifica e certificazione dei crediti, introducendo sia certificazioni di seconda parte, rese dalla stessa Agenzia, che, qualora la struttura non possegga adeguate strumentazioni indispensabili per la verifica e non per i corsi, la certificazione da parte di soggetti esterni idonei (Altre Agenzie Formative o Associazioni Datoriali ).

Ritenuto che tale lavoro denominato: “Guida operativa per il riconoscimento e la certificazione dei crediti formativi, corso in deroga ore per la Qualifica Impiantista Termoidraulico”, risponda pienamente alle summenzionate esigenze;

Ritenuto inoltre necessario assumerlo come termine di riferimento e modalità operativa per tutte le attività che intervengono nel campo di applicazione della legge 46/90.

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del d.lgs n. 29/93 come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 479/93

visto l’art. 22 della l.r. 51/97

determina

-di approvare la “Guida operativa per il riconoscimento e la certificazione dei crediti formativi relativi al corso in deroga ore per la Qualifica Impiantista Termoidraulico”, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante;

- di assumere tale Guida come termine di riferimento e modalità operativa per tutte le attività che intervengono nel campo di applicazione della legge 46/90.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Anna Totolo

Allegato (fare riferimento al file PDF)