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Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2002

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 giugno 2002, n. 5/R

Regolamento attuativo dell’articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) per la determinazione della superficie minima indivisibile

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto l’articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, introdotto dall’articolo 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002);

Vista la legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38 - 6223 del 3 giugno 2002 ;

emana

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL’ARTICOLO 5-BIS DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1994, N. 97 (NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE) PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE MINIMA INDIVISIBILE

Art. 1.

(Compendio unico agricolo di montagna)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come introdotto dall’articolo 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purché destinati in modo unitario all’esercizio dell’impresa agricola, siti nei territori delle comunità montane, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:

a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall’acquisto;

b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all’articolo 2, per un periodo di quindici anni dall’acquisto.

Art. 2.

(Superficie minima indivisibile)

1. La superficie minima indivisibile di cui all’articolo 5 bis, commi 1 e 6, della l. 97/1994, rappresenta l’estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l’esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall’acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell’articolo 1.

2. Al fine di garantire le condizioni idonee all’esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all’ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l’estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di ettari 5.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 7 giugno 2002

Enzo Ghigo