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Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2002

Deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2002, n. 42 - 6288

Criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti di cui all’art. 81 della Legge 23.12.2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari, di cui al Decreto Ministeriale del 13.12.2001, n. 470

A relazione dell’Assessore Cotto:

L’ Assessorato alle Politiche Sociali, nell’intento di continuare le azioni già avviate con il progetto CO.S.MO. e delle iniziative correlate alle proposte operative realizzate nell’ambito del contesto allargato caratterizzato dal più ampio progetto “Durante noi, dopo di noi”, intende proporre soluzioni residenziali per disabili gravi privi del sostegno familiare, intese come vero e proprio “focolare domestico”,

Il Progetto “Durante Noi, dopo di noi” coinvolge 300 nuclei familiari con portatori di handicap grave, Enti Gestori, AA.SS.LL. e privato sociale, promuove nuova domiciliarità e favorisce il radicamento territoriale delle iniziative nel contesto del distretto socio-sanitario di base.

Si pone altresì l’obiettivo di incrementare la consapevolezza dell’importanza dello sviluppo di ogni nuova modalità di integrazione sociale per dare risposte appropriate alle persone che presentano diversi bisogni individuali primari.

In attuazione del nuovo percorso delle politiche sociali promosso dalla legge 328/2000 e recepito dal disegno di legge regionale 407/2002, che riconosce quali soggetti attivi del processo nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi tutte le componenti sociali, pare significativo cogliere l’opportunità offerta dalla Legge 388/2000 che prevede la realizzazione di nuovi modelli abitativi proposti da organismi senza scopo di lucro e soggetti privati con comprovata esperienza a favore di soggetti con handicap grave privi dei familiari di sostegno.

Tale processo permette, inoltre, di proseguire l’obiettivo definito della legge regionale 43/97, che si propone di incrementare l’attuale rete di specifiche strutture destinate alle persone con disabilità.

Il portatore di handicap ha certamente necessità di avvalersi di ausili e supporti tecnici per essere aiutato a superare o, quanto meno ridurre la sua disabilità, ma, specialmente quando è privo del sostegno familiare, ha l’esigenza di vivere in un ambiente nel quale i suoi bisogni vengano compresi e soddisfatti per consentire il raggiungimento della più ampia autonomia personale.

La risposta, quindi, non può e non deve essere soltanto un ambiente protetto e totalizzante ma, invece, un ambiente in cui la persona possa manifestare desideri, simpatie e antipatie, dolcezze e arrabbiature e decidere del suo quotidiano.

Le strutture comunitarie si propongono quindi come soluzioni strutturali idonee a rispondere all’incertezza alla quale occorre dare appoggio concreto “dopo” la scomparsa dei genitori.

La casa, oltre a rappresentare la dimensione abitativa, quando garantisce la presenza di figure sostitutive di quelle genitoriali, oltre naturalmente agli operatori necessari, diventa la risorsa che permette di ancorarsi a situazioni piacevoli, nuovo vissuto e nuove opportunità.

Così le strutture comunitarie diventano parte della comunità locale in cui sono inserite, si muovono nell’ambito della comunità locale stessa, tessono reti di relazione proprie, calibrate sulle necessità e perché no, possono eventualmente sviluppare ulteriori capacità di offerta, recando un valore aggiunto facilmente individuabile con le manifestazioni correlate alla propria capacità di empowerment.

Con l’intento di migliorare le risposte ai bisogni delle persone portatrici di handicap grave privi dei familiari di sostegno, potenziando la rete di strutture atte ad assicurare l’inserimento e l’accoglienza di questi soggetti in un contesto di tipo familiare, anche in attuazione del Piano sociale nazionale, si propone di approvare i requisiti strutturali e gestionali specifici per le strutture oggetto di finanziamento nonché i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13.12.2001 n. 470, contenuti nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente provvedimento.

visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13.12.2001 n. 470, avente ad oggetto il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti di cui all’art. 81 della Legge 23.12.2000, n.388;

preso atto che il suddetto regolamento demanda alle regioni, all’art. 5, il compito di stabilire i criteri per l’individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento ed all’art. 7 le forme di finanziamento, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi;

vista la Legge 5.02.1992, n. 104;

vista la Legge 21.05.1998; n. 162;

vista la Legge 8.11.2000, n. 328;

vista il D.M. del 21.05.2001, n. 308;

vista la Legge 23.12.2000, n. 388;

visto il D.M del 13.12.2001, n. 470;

vista la L.r. 27/94;

vista la L.r. 51/97;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare i requisiti strutturali e gestionali specifici, nonché i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi per la realizzazione delle strutture di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13.12.2001 n. 470, contenuti nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente provvedimento.

- di demandare alla competente Direzione Politiche Sociali la predisposizione dei provvedimenti attuativi occorrenti.

La presente deliberazione sarà integralmente pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Obiettivo del bando

Realizzare nuove tipologie di strutture a carattere residenziale, finalizzate a garantire una vita quotidiana piena, sicura e soddisfacente a persone adulte con disabilità grave, come definita dal comma 3, art. 3 della Legge 104/92, prive dei familiari di sostegno, non richiedenti interventi sanitari continuativi.

Tali strutture offrono prestazioni di tipo alberghiero e tutelare, interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuali, nella prospettiva della massima autonomia ed attività di integrazione sociale e comunitaria, nonché progetti di assistenza per la vita indipendente.

Soggetti abilitati a presentare la domanda

Possono presentare la domanda per la concessione dei contributi i rappresentanti legali degli organismi di cui all’art. 1, comma 5, Legge 8 novembre 2000, n. 328 che abbiano una diretta e comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai soggetti con handicap grave:

* organismi non lucrativi di utilità sociale;

* organismi della cooperazione;

* organizzazioni di volontariato;

* associazioni ed enti di promozione sociale;

* fondazioni;

* enti di patronato;

* altri soggetti privati.

I suddetti soggetti devono dimostrare, mediante una relazione sull’attività precedentemente effettuata, di essere in possesso di una comprovata esperienza diretta nel settore dell’assistenza ai soggetti con handicap grave svolta nell’ambito territoriale della Regione Piemonte.

Tale requisito non richiesto per l’attivazione di gruppi appartamento realizzati dalle persone destinatarie della struttura abitativa.

Tipologie di strutture ammesse al contributo

Le strutture individuate sono:

a) Gruppi appartamento per disabili gravi motori o fisici;

b) Comunità di tipo familiare per disabili gravi;

c) Comunità socio assistenziali per disabili gravi

a) Gruppi appartamento per disabili gravi motori o fisici

Definizione

I Gruppi appartamento per disabili motori o fisici sono strutture con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale ed una capacità ricettiva massima di cinque utenti. Si caratterizzano per essere unità immobiliari ricomprese in edifici collocati, dagli strumenti urbanistici, in zone residenziali e devono possedere i requisiti minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

Tipologia degli ospiti

I destinatari sono persone adulte prive dei familiari di sostegno che intendono sperimentare il percorso di vita indipendente e che necessitano di interventi di assistenza e di sostegno alla gestione della casa.

L’accesso alla struttura è lasciato alla libera iniziativa dei singoli e di comune accordo con i servizi sociali per la definizione del progetto individuale di assistenza.

Tale progetto deve essere definito secondo le specifiche necessità dell’ospite per favorire il mantenimento delle autonomie.

Requisiti strutturali

I Gruppi Appartamento devono:

* Essere ubicati preferibilmente al piano terreno. Laddove siano collocati su altri piani, devono essere assicurati i collegamenti verticali esclusivamente mediante: ascensore, servo scala o piattaforma elevatrice.

* Essere dotati di impianti realizzati a norma della L. 46/90.

* Disporre di spazi articolati in:

- Camere ad 1 o 2 posti letto, aventi superficie di 12 e 18 mq.

- Servizi igienici: minimo uno ogni 4 ospiti, di cui uno accessibile ed uno fruibile anche dagli operatori di assistenza della comunità.

- Locale soggiorno/pranzo

- Locale cucina

- Locale ripostiglio

* Essere accessibili, ovvero consentire, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

* Essere eventualmente dotati di strumenti e sistemi derivanti dalle nuove tecnologie, soprattutto informatiche, per rendere l’abitazione “domotica”, ovvero ad alto livello di automazione.

Requisiti organizzativi e di funzionamento

Il Gruppo appartamento, funzionante nell’arco delle 24 ore e per tutto l’anno solare, deve offrire agli ospiti il necessario sostegno allo svolgimento delle attività, anche lavorative, secondo le singole necessità.

L’attività di assistenza può essere autogestita oppure fornita dagli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali, anche in forma indiretta.

Vincolo di destinazione

I beni immobili oggetto del finanziamento sono vincolati a destinazione socio-assistenziale per un periodo non inferiore ai sei anni dalla data di erogazione del contributo.

Autorizzazione al funzionamento

Il gruppo appartamento non necessita dell’autorizzazione al funzionamento.

b) Comunità di tipo familiare per disabili gravi

Definizione

Le Comunità di tipo familiare sono strutture con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale ed una capacità ricettiva massima di sei utenti, comprensiva di eventuale accoglienza di sollievo e di emergenza. Si caratterizzano per essere unità immobiliari ricompresse in edifici collocati, dagli strumenti urbanistici, in zone residenziali e devono possedere i requisiti minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

Tipologia degli ospiti

I destinatari sono persone adulte in situazione di compromissione funzionale con limitata autonomia e richiedenti interventi sanitari non continuativi.

L’ammissione dei soggetti avviene secondo la normativa regionale vigente.

La spesa per l’assistenza ai disabili gravi, privi del sostegno familiare, ospiti della Comunità, è posta a carico dell’utente, dell’ ente gestore e del servizio sanitario nazionale.

Requisiti strutturali

Le Comunità di tipo familiare devono:

* Essere ubicate preferibilmente al piano terreno. Laddove siano collocate in altri piani, devono essere assicurati i collegamenti verticali esclusivamente mediante: ascensore, servo scala o piattaforma elevatrice.

* Essere dotate di impianti realizzati a norma della L. 46/90.

* Disporre di spazi articolati in:

- Camere ad 1 o 2 posti letto rispettivamente di superficie pari a 12 e 18 mq.

- Servizi igienici: minimo uno ogni 4 ospiti, di cui uno accessibile ed uno fruibile anche dagli operatori di assistenza della comunità.

- Locale soggiorno/pranzo

- Locale cucina

- Locale ripostiglio

* Essere visitabili, ovvero consentire, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione (soggiorno/pranzo) e ad almeno un servizio igienico per ogni unità immobiliare.

Requisiti organizzativi e di funzionamento

La struttura, funzionante nell’arco delle 24 ore e per tutto l’anno solare, deve integrarsi con la rete dei servizi territoriali e garantire una risposta residenziale sostitutiva della famiglia, quando questa non può più rispondere ai bisogni del proprio familiare, anche in presenza di servizi integrativi domiciliari.

La struttura deve rispondere alle esigenze di vita e consentire al disabile la condivisione delle varie esperienze di vita quotidiane con gli altri ospiti, secondo il progetto individualizzato di ciascuno.

Elemento essenziale del progetto è quindi la continuità dei rapporti con il “territorio” e il “conosciuto”, che deve essere supportata da attività per l’autonomia personale, per la gestione della propria abitazione, per lo sviluppo delle relazioni.

La struttura deve prevedere nel suo organico:

* un coordinatore referente per i progetti educativi individuali e per l’organizzazione delle attività (educatore professionale con almeno tre anni di esperienza specifica nel settore o laurea in discipline sociali o umanistiche);

* personale educativo ed assistenti alla persona in rapporto alla tipologia e al numero degli ospiti, all’organizzazione e gestione delle attività.

E’ necessaria la presenza di almeno un operatore nell’orario notturno.

Ogni Comunità elabora un proprio progetto generale di struttura e si rapporta con gli operatori dei servizi dei distretti socio-sanitari per la condivisione progettuale e la verifica dei risultati.

Vincolo di destinazione

I beni immobili oggetto del finanziamento sono vincolati a destinazione socio-assistenziale per un periodo non inferiore ai dieci anni dalla data di erogazione del contributo.

Autorizzazione al funzionamento

La comunità di tipo familiare non necessita dell’autorizzazione al funzionamento.

c) Comunità socio assistenziali per disabili gravi

Definizione

Le Comunità socio-assistenziali per disabili gravi sono strutture con funzioni di bassa intensità assistenziale con bassa e media complessità organizzativa; hanno una capacità ricettiva non inferiore a 7 e non superiore a 10 utenti, oltre ad eventuali 2 posti letto per la pronta accoglienza o di sollievo.

Si caratterizzano per essere unità immobiliari ricomprese in edifici collocati dagli strumenti urbanistici in zone residenziali e devono possedere i requisiti minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

Tipologia degli ospiti

I destinatari sono persone adulte privi dei familiari di sostegno e in situazione di compromissione funzionale con limitata autonomia, richiedenti interventi sanitari non continuativi, che necessitano di interventi di assistenza e di sostegno nella vita quotidiana.

L’ammissione dei soggetti avviene secondo la normativa regionale vigente.

Requisiti strutturali

Le Comunità socio-assistenziali per disabili gravi devono:

* Essere ubicati preferibilmente al piano terreno. Laddove siano collocate su altri piani, devono essere assicurati i collegamenti verticali esclusivamente mediante: ascensore, servo scala o piattaforma elevatrice;

* Essere dotati di impianti realizzati a norma della L. 46/90

* Disporre di spazi articolati in:

a) area abitativa, servizi collettivi e servizi generali

a.1) L’area abitativa è composta da:

- Camere ad 1 o 2 posti letto, rispettivamente di superficie pari a: 12 e 18 mq.

- Servizi igienici : uno ogni 4 ospiti, di cui uno accessibile;

- Un bagno assistito

a.2) I servizi collettivi sono composti da:

- Sala da pranzo

- Soggiorno

- Locale per il personale, con annesso servizio igienico

a.3) I servizi generali sono composti da:

- Cucina (annessa eventualmente al locale destinato al pranzo)

- Locale deposito

- Locale per lavanderia/stireria

* Essere accessibili, ovvero consentire, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

La spesa per l’assistenza degli ospiti è posta a carico dell’utente, dell’ Ente Gestore dei servizi socio assistenziali e del servizio sanitario nazionale.

Requisiti organizzativi e di funzionamento

La struttura, funzionante nell’arco delle 24 ore e per tutto l’anno solare, deve integrarsi con la rete dei servizi territoriali e garantire una risposta residenziale sostitutiva della famiglia, quando questa non può più rispondere ai bisogni del proprio familiare, anche in presenza di servizi integrativi domiciliari.

La struttura deve rispondere alle esigenze di vita e consentire al disabile la condivisione delle varie esperienze di vita quotidiane con gli altri ospiti, secondo il progetto individualizzato di ciascuno.

Elemento essenziale del progetto è quindi la continuità dei rapporti con il “territorio” e il “conosciuto”, che deve essere supportato da attività per l’autonomia personale, per la gestione della propria abitazione, per lo sviluppo delle relazioni.

La struttura deve prevedere nel suo organico:

* un coordinatore referente per i progetti educativi individuali e per l’organizzazione delle attività (educatore professionale con almeno tre anni di esperienza specifica nel settore o laurea in discipline sociali o umanistiche);

* personale educativo in rapporto alla tipologia e al numero degli ospiti, all’organizzazione e gestione delle attività.

* assistenti alla persona per assicurare le funzioni di base.

E’ necessaria la presenza di almeno un operatore nell’orario notturno.

Ogni Comunità elabora un proprio progetto generale di struttura e si rapporta con gli operatori dei servizi dei distretti socio-sanitari per la condivisione progettuale e la verifica dei risultati.

Vincolo di destinazione

I beni immobili oggetto del finanziamento sono vincolati a destinazione socio-assistenziale per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di erogazione del contributo.

Autorizzazione al funzionamento

La comunità socio assistenziale deve essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento in base alle disposizioni vigenti.

Tipologia dei progetti e degli interventi ammessi a finanziamento

I finanziamenti sono destinati:

* all’acquisto, alla ristrutturazione, alla locazione di immobili necessari per l’apertura delle suddette strutture, che vanno localizzate in contesti territoriali tali da consentirne l’integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio;

* all’acquisto e alla messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l’arredamento, necessari per il funzionamento delle strutture di accoglienza. Tali beni devono essere di primo acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per le attrezzature delle residenze per l’assistenza dei soggetti con handicap grave.

* all’avvio e alla prosecuzione, per un anno dall’apertura del servizio, delle attività assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza.

Il progetto deve contenere una descrizione completa delle caratteristiche degli interventi strutturali, del progetto gestionale e delle professionalità necessarie, nonché essere corredato di adeguata documentazione attestante i costi e la relativa copertura.

Arredi e attrezzature

Gli arredi e le attrezzature devono essere idonei alla tipologia degli ospiti, al fine di coadiuvare la persona nel raggiungimento e nel mantenimento del massimo livello di autonomia possibile.

A tal fine, dovranno essere, previsti gli strumenti e i sistemi prodotti dalle nuove tecnologie, soprattutto informatiche, per rendere la struttura “domotica”, cioè ad alto livello di automazione.

Modalità di presentazione delle domande di contributo

I legali rappresentanti dei soggetti abilitati inoltrano domanda di contributo, redatta secondo il modello predisposto con apposita determinazione dirigenziale della Direzione Regionale Politiche Sociali, che individua altresì la documentazione da allegare all’istanza.

Le domande di contributo, corredate di tutta la documentazione, dovranno pervenire e non oltre le ore 12 del giorno 15 luglio 2002 (non fa fede la data del timbro postale).

L’incompleta produzione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dal finanziamento.

Criteri di valutazione dei progetti

I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri a ciascuno dei quali verrà assegnato un punteggio necessario alla formazione di graduatorie, articolate su scala provinciale:

requisiti strutturali

acquisto, opere edili ed impiantistiche finalizzate alla ristrutturazione, locazione, attrezzature compreso l’arredamento,in funzione della destinazione d’uso - massimo 15 punti;

requisiti progettuali:

obiettivi, prestazioni offerte, organizzazione dell’attività, modalità di collegamento con la rete dei servizi e delle risorse del territorio che devono risultare già definite - massimo 60 punti;

requisiti finanziari

piano finanziario analitico delle spese - massimo 25 punti

Modalità di assegnazione dei contributi

Il contributo per ogni progetto ammesso a finanziamento viene così determinato:

Gruppi appartamento per disabili gravi motori o fisici

- per l’acquisto, ristrutturazione e la locazione degli immobili, per la messa in opera degli impianti, compreso l’arredamento: 50% del costo complessivo e comunque entro il limite massimo di: Euro 95.000,00

- per l’avvio e la prosecuzione, per un anno dall’apertura del servizio, delle attività assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza: limite massimo di Euro 30.007,07

Comunità di tipo familiare per disabili gravi

- per l’acquisto, ristrutturazione e la locazione degli immobili e per la messa in opera degli impianti, compreso l’arredamento: 50% del costo complessivo e comunque entro il limite massimo di: Euro 110.000,00

- per l’avvio e la prosecuzione, per un anno dall’apertura del servizio, delle attività assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza nel limite massimo di Euro 38.950,00

Comunità socio assistenziali per disabili gravi

- per l’acquisto, ristrutturazione e la locazione degli immobili e per la messa in opera degli impianti, compreso l’arredamento: 50% del costo complessivo e comunque entro il limite massimo di: Euro 300.000,00

- per l’avvio e la prosecuzione, per un anno dall’apertura del servizio, delle attività assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza nel limite massimo di Euro 92.720,00

Costituisce criterio di priorità il finanziamento in ogni provincia di un progetto per tipologia di struttura.

Qualora non pervengano istanze per tipologia di struttura da ogni provincia o in presenza di progetti non ammissibili al finanziamento le risorse disponibili saranno assegnate in base al criterio di equità territoriale tenendo conto del punteggio conseguito:

I contributi sono calcolati sulle somme ammesse a finanziamento e non sono cumulabili con altri contributi previsti da normativa regionali, statali e comunitarie in riferimento alle stesse voci di spesa ammesse a beneficio.

Modalità di erogazione dei contributi

Tenuto conto delle assegnazioni delle risorse effettuate dal competente Ministero, l’erogazione dei contributi avverrà secondo le seguenti modalità:

- nella misura del 70% del contributo concesso per l’acquisto, la ristrutturazione, la locazione degli immobili, la messa in opera degli impianti e l’arredamento, a seguito della presentazione della documentazione richiesta con successiva Determinazione Dirigenziale della Direzione Politiche Sociali;

- nella misura del 30% del contributo concesso per l’acquisto, la ristrutturazione, la locazione degli immobili, la messa in opera degli impianti e l’arredamento al completamento delle opere di allestimento della struttura;

- per le spese relative all’avvio e la prosecuzione, per un anno dall’apertura del servizio, delle attività assistenziali in un’unica soluzione a seguito della presentazione comprovante l’inizio delle attività e secondo le indicazione della già citata Determinazione Dirigenziale

Revoca dei contributi concessi

Qualora le spese sostenute risultino inferiori rispetto alle somme assegnate, si provvede a ricalcolare proporzionalmente il contributo prima dell’erogazione del saldo.

Si provvede, altresì, al recupero delle somme già erogate qualora eccedenti il contributo ricalcolato e alla loro ripartizione secondo i criteri da definire attraverso apposito provvedimento successivo.

Il contributo viene revocato qualora i soggetti beneficiari non realizzino gli interventi entro i termini indicati nella Determinazione Dirigenziale della Direzione Politiche Sociali.

La Determinazione Dirigenziale relativa alla Deliberazione della Giunta Regionale sopra riportata sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 giugno 2002, parte I (Ndr).