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Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2002

Codice 12.3
D.D. 5 aprile 2002, n. 35

Applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 21/08/2001 “Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais diabrotica virgifera virgifera Le Conte”

Con il Decreto Ministeriale del 23/02/2000 modificato con D.M. del 21/08/2001 “Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2001, la lotta contro la diabrotica del mais è divenuta obbligatoria nel territorio della Repubblica Italiana.

Il citato Decreto Ministeriale di lotta obbligatoria prevede che debbano essere i Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio ad individuare le aree interessate dall’infestazione ed a definire le misure di lotta da adottare nelle aree d’insediamento.

La D.C.R. n. 442-14210 del 30/09/1997 prevede che al Settore Fitosanitario regionale competa, tra l’altro, il coordinamento degli interventi correlati all’attuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale nel campo fitosanitario.

La D.G.R. n. 545737 del 03/04/2002, che recepisce il citato Decreto Ministeriale del 21/08/2001 “Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”, ha approvato il programma regionale d’intervento ed ha incaricato il Settore Fitosanitario regionale di stabilire con propria determinazione la delimitazione e la classificazione delle aree infestate nonchè le misure da applicare sul territorio regionale per contenere il fitofago.

Nell’estate 2001 il Settore Fitosanitario regionale ha condotto dei monitoraggi con trappole sessuali per accertare la presenza dell’insetto nel territorio regionale.

Da tali indagini è emerso che i livelli quantitativi e di diffusione raggiunti dalla diabrotica in Piemonte sono tali da ritenere che essa si sia ormai stabilmente insediata com’è stato riconosciuto anche dalla Commissione dell’Unione Europea in seguito ad una missione ispettiva effettuata nell’ottobre 2001.

Di conseguenza le misure di lotta da adottare devono essere finalizzate a prevenire la diffusione dell’insetto al di fuori della zona attualmente infestata e a ritardare il più possibile l’insorgere di popolazioni capaci di causare danni economici.

Sulla base dei monitoraggi realizzati nell’estate 2001 è possibile procedere alla delimitazione della zona d’insediamento della diabrotica.

Occorre anche valutare che essa è dotata di una grande capacità di movimento sia attivo sia passivo e che inoltre attualmente non si dispone dell’esatta conoscenza di tutto il territorio infestato.

Conseguentemente è necessario estendere la zona d’insediamento fino a confini che, per l’assenza o il rarefarsi della coltura dei mais oltre gli stessi, rappresentino un efficace ostacolo all’ulteriore diffusione della diabrotica.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

determina

Quanto segue:

- con riferimento all’articolo 7 del Decreto Ministeriale del 21/08/2001 “Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”, sulla base dei risultati del monitoraggio realizzato sono individuate quali zone d’insediamento le aree delle province di Novara e di Vercelli definite nell’allegato cartografico della presente determinazione per farne parte integrante e così delimitate:

- a Nord dai confini settentrionali dei Comuni di Castelletto sopra Ticino, Comignago, Gattico, Borgomanero, Briga Novarese, Gargallo, Maggiora, Boca e Prato Sesia;

- ad Ovest, dal fiume Sesia;

- a Sud, dalla S.S. n. 11 Torino-Milano;

- ad Est, dai confini territoriali con le province di Varese e Milano;

- all’interno della zona dichiarata d’insediamento sono posti i seguenti vincoli:

a) divieto di trasportare al di fuori della zona d’insediamento piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il tranciato integrale ed il “pastone di pannocchie”;

b) divieto di trasportare al di fuori della zona d’insediamento granella appena raccolta, prima dell’essiccazione, in data anteriore al 1º ottobre;

c) divieto di spostare al di fuori della zona d’insediamento terreno che ha ospitato mais nell’anno in corso e nell’anno precedente.

- all’interno della zona d’insediamento ed in una fascia tampone larga quattro chilometri adiacente alla stessa si raccomanda vivamente di evitare il ristoppio del mais.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Allegato