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Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2002
Codice 12.3
D.D. 5 aprile 2002, n. 35
Applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 21/08/2001 Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais diabrotica virgifera virgifera Le Conte
Con il Decreto Ministeriale del 23/02/2000 modificato con D.M. del 21/08/2001 Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2001, la lotta contro la diabrotica del mais è divenuta obbligatoria nel territorio della Repubblica Italiana.
Il citato Decreto Ministeriale di lotta obbligatoria prevede che debbano essere i Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio ad individuare le aree interessate dallinfestazione ed a definire le misure di lotta da adottare nelle aree dinsediamento.
La D.C.R. n. 442-14210 del 30/09/1997 prevede che al Settore Fitosanitario regionale competa, tra laltro, il coordinamento degli interventi correlati allattuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale nel campo fitosanitario.
La D.G.R. n. 545737 del 03/04/2002, che recepisce il citato Decreto Ministeriale del 21/08/2001 Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, ha approvato il programma regionale dintervento ed ha incaricato il Settore Fitosanitario regionale di stabilire con propria determinazione la delimitazione e la classificazione delle aree infestate nonchè le misure da applicare sul territorio regionale per contenere il fitofago.
Nellestate 2001 il Settore Fitosanitario regionale ha condotto dei monitoraggi con trappole sessuali per accertare la presenza dellinsetto nel territorio regionale.
Da tali indagini è emerso che i livelli quantitativi e di diffusione raggiunti dalla diabrotica in Piemonte sono tali da ritenere che essa si sia ormai stabilmente insediata comè stato riconosciuto anche dalla Commissione dellUnione Europea in seguito ad una missione ispettiva effettuata nellottobre 2001.
Di conseguenza le misure di lotta da adottare devono essere finalizzate a prevenire la diffusione dellinsetto al di fuori della zona attualmente infestata e a ritardare il più possibile linsorgere di popolazioni capaci di causare danni economici.
Sulla base dei monitoraggi realizzati nellestate 2001 è possibile procedere alla delimitazione della zona dinsediamento della diabrotica.
Occorre anche valutare che essa è dotata di una grande capacità di movimento sia attivo sia passivo e che inoltre attualmente non si dispone dellesatta conoscenza di tutto il territorio infestato.
Conseguentemente è necessario estendere la zona dinsediamento fino a confini che, per lassenza o il rarefarsi della coltura dei mais oltre gli stessi, rappresentino un efficace ostacolo allulteriore diffusione della diabrotica.
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
- visto lart. 22 della L.R. 51/97;
- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
determina
Quanto segue:
- con riferimento allarticolo 7 del Decreto Ministeriale del 21/08/2001 Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, sulla base dei risultati del monitoraggio realizzato sono individuate quali zone dinsediamento le aree delle province di Novara e di Vercelli definite nellallegato cartografico della presente determinazione per farne parte integrante e così delimitate:
- a Nord dai confini settentrionali dei Comuni di Castelletto sopra Ticino, Comignago, Gattico, Borgomanero, Briga Novarese, Gargallo, Maggiora, Boca e Prato Sesia;
- ad Ovest, dal fiume Sesia;
- a Sud, dalla S.S. n. 11 Torino-Milano;
- ad Est, dai confini territoriali con le province di Varese e Milano;
- allinterno della zona dichiarata dinsediamento sono posti i seguenti vincoli:
a) divieto di trasportare al di fuori della zona dinsediamento piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il tranciato integrale ed il pastone di pannocchie;
b) divieto di trasportare al di fuori della zona dinsediamento granella appena raccolta, prima dellessiccazione, in data anteriore al 1º ottobre;
c) divieto di spostare al di fuori della zona dinsediamento terreno che ha ospitato mais nellanno in corso e nellanno precedente.
- allinterno della zona dinsediamento ed in una fascia tampone larga quattro chilometri adiacente alla stessa si raccomanda vivamente di evitare il ristoppio del mais.
Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin