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Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Chivasso (Torino)

Decreto n. 36 - Oggetto: Aree da espropriare occorrenti per la realizzazione delle OO.UU. del Comparto B del P.I.S. (Rotonde su SS. 26) - Provvedimenti per la determinazione dell’indennità di esproprio

Il Dirigente U.T.C.

(omissis)

decreta

Articolo 1

Sono richiamati i provvedimenti assunti dal Comune di Chivasso e della Regione Piemonte in merito alla materia in oggetto.

Articolo 2

Si prende atto del deposito del piano di espropriazione delle residue aree da espropriare, e dell’assenza di osservazioni pervenute in conseguenza dello stesso, salva la successiva nota della Soc. Borghetto 82 s.a.s. di Marini G. & C. con sede in Chivasso via Borghetto 106, tendente ad ottenere la documentazione e lo stato del procedimento con lettera di trasparenza.

Articolo 3

L’indennità da corrispondere da parte del Comune di Chivasso in favore del proprietario avente diritto quale la succitata società, ai sensi art. 11 della legge 22/10/1971 n. 865 e dell’art. 5 bis della Legge 8/8/1992 n. 359 sono determinate come segue:

Catasto Terreni - Foglio 48 mapp. 81 parte per mq 750, Immobile di proprietà della Soc. Borghetto 82 s.a.s. di Marini G. & C. con sede in Chivasso via Borghetto 106.

Indennità di esproprio Euro/mq. 5.13 x mq. 750 = Euro 3.847,5 oltre IVA ai sensi di legge. Importo ridotto del 40% di cui all’art. 5 bis della legge 359/92 uguale a Euro 2.308,5 oltre IVA a misura di legge.

Il predetto immobile è rappresentato nell’allegata planimetria che forma parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 4

In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriando potrà convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione del 40% riferita all’importo, come sopra determinato. Ciò a fronte della dimostrazione della piena e libera proprietà del terreno oggetto del procedimento espropriativo.

La suddetta indennità dovrà essere riconsiderata ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, qualora ne sussistano i presupposti.

Articolo 5

Il presente decreto sarà notificato a cura del Comune di Chivasso all’avente diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali.

Articolo 6

Il proprietario espropriando entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto, potrà far pervenire al Comune di Chivasso, dichiarazione di accettazione della indennità determinata e di cessione volontaria dell’immobile. In caso di silenzio la medesima indennità si intende rifiutata e di conseguenza da versarsi al Cassa Depositi e Prestiti.

Articolo 7

Estratto del presente Decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all’Albo Pretorio del Comune di Chivasso.

Articolo 8

Avverso il medesimo presente Decreto, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni dalla notificazione.

Ai sensi e per gli effetti della legge 7/8/1990 n. 241 il Responsabile del procedimento viene individuato nella persona dell’ing. Francesco Lisa Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Chivasso.

Dalla Residenza Municipale, 4 giugno 2002

Il Dirigente U.T.C.
Francesco Lisa