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Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2002

Codice 22.7
D.D. 12 marzo 2002, n. 93

D.G.R. 49-5392 del 25 febbraio 2002 - Adozione moduli per la richiesta di informazioni finalizzate alla programmazione regionale della decorrenza dell’obbligo di bonifica ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.M. 471/99. Determinazione del termine di restituzione dei moduli

L’art. 9, comma 3 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 stabilisce, che nei confronti di coloro i quali abbiano inviato la prevista comunicazione entro la data del 31 marzo 2001, la decorrenza dell’obbligo di bonifica, di cui all’art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 22/1997 s.m.i., sia definita dalla Regione in relazione alla pericolosità del sito nell’ambito della sua pianificazione in materia.

A tal fine con la deliberazione n. 49-5392 del 25 febbraio 2002, tenuto anche conto dell’entrata in vigore del D.M. 468/2001, la Giunta regionale stabiliva:

- di ritenere ammissibili alla programmazione regionale della decorrenza dell’obbligo di bonifica prevista dall’art. 9, comma 3 del D.M. 471/1999 tutti i soggetti che avessero inviato la relativa comunicazione entro il termine del 31 marzo 2001, con esclusione di quelli che risultassero a qualsiasi titolo responsabili di atti e fatti costituenti illecito penale o amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela ambientale che avessero cagionato danno ambientale, ai sensi dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in relazione al sito inquinato;

- di ritenere parimenti non ammissibili alla suddetta programmazione le persone giuridiche che si trovino in una delle condizioni di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod. civ. nei confronti del soggetto di cui al paragrafo precedente;

- che la circostanza di non trovarsi in alcune delle situazioni di esclusione dovesse essere attestata dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e che l’assenza o il ritardo di tale dichiarazione costituisse causa di esclusione dalle procedure in questione;

- di prevedere che in caso di ricorrenza di una delle situazioni di esclusione le procedure e i termini di cui all’art. 10 del D.M. 471/1999 prendessero avvio dalla data di comunicazione del relativo provvedimento di esclusione;

- di dare atto che la programmazione della decorrenza dell’obbligo di bonifica avesse luogo previa determinazione dell’indice di rischio da stabilirsi in applicazione dei criteri approvati dal Piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui all’art. 7 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 42;

- di demandare alla Direzione regionale “Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti” la richiesta ai soggetti autori della comunicazione ai sensi dell’art. 9 del D.M. 471/1999 delle informazioni previste dal Piano regionale di bonifica da rendere a firma di professionista abilitato nel termine massimo da stabilirsi con atto dirigenziale;

- che in caso di non disponibilità delle informazioni nel termine stabilito con la determinazione di cui sopra, l’indice di rischio dovesse essere determinato assumendo il valore del parametro non conosciuto nella misura massima prevista nel Piano regionale di bonifica delle aree inquinate, con esclusione della circostanza di non ricorrenza nel caso specifico di situazioni di inquinamento derivanti da abbandono e/o stoccaggio di rifiuti.

La metodologia per il calcolo dell’ordine di priorità di intervento nei termini stabiliti dalla Giunta regionale richiede la disponibilità di informazioni relative al sito che sono già in gran parte conosciute dagli autori della comunicazione resa ai sensi dell’art. 9 del D.M. 471/1999 o che sono dai medesimi agevolmente ottenibili mediante sondaggi ed analisi che, anche qualora si presentassero particolari problematiche ed ostacoli, in base alle norme di buona tecnica richiedono un tempo di alcune settimane e comunque inferiore al mese.

Conseguentemente, tenuto conto anche dell’urgenza di pervenire alla determinazione della priorità di avvio degli interventi, al fine di non compromettere ulteriormente la situazione ambientale dei siti inquinati, e tenuto conto altresì dei tempi necessari come sopra stimati, si ritiene di stabilire in 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta il tempo entro il quale devono essere rese alla Direzione Regionale “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti” le informazioni necessarie.

Tanto premesso, si ritiene opportuno predisporre un modulo “A” per la richiesta dei dati necessari alla determinazione dell’indice di pericolosità ai fini della calendarizzazione della decorrenza dell’obbligo di bonifica secondo i criteri di calcolo previsti dalla legge regionale 42/2000, ed un modulo “B” di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, ai fini della determinazione delle condizioni soggettive di ammissibilità alla calendarizzazione della decorrenza dell’obbligo di bonifica ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.M. 471/1999.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 51/1997 articolo 22

Visto il D.Lgs 22/1997 articolo 17

Visto il D.M. 471/1999

Vista la L.R. 42/2000

determina

- Di adottare l’allegato modulo “A” per la richiesta dei dati necessari alla determinazione dell’indice di pericolosità ai fini della calendarizzazione della decorrenza dell’obbligo di bonifica ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.M. 471/1999 secondo i criteri di calcolo previsti dalla legge regionale 42/2000, articolo 7 comma 2 lettera d).

- Di adottare l’allegato modulo “B” quale modello per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendersi ai fini della determinazione delle condizioni soggettive di ammissibilità alla calendarizzazione della decorrenza dell’obbligo di bonifica ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.M. 471/1999.

- Di stabilire in 60 giorni dal ricevimento della richiesta dei dati il termine per la consegna del modulo “A” e della dichiarazione di cui al modulo “B”, al “Settore programmazione interventi di risanamento e bonifiche” della Direzione Regionale “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti”.

- Alla presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al TAR Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente responsabile
Paolo Piazzano

Allegato (fare riferimento al file PDF)