Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2002, n. 43-6040

Istituzione del Comitato Tecnico Regionale per la tutela degli animali - art. 13 della L.R. n° 34/93

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

La Regione Piemonte ha promulgato la legge n° 34 del 26.7.1993 per garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali di affezione.

L’art. 13 della suddetta Legge prevede l’istituzione di un Comitato Tecnico Regionale, con funzioni consultive in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali ed in merito ai programmi di informazione ed educazione per favorire la diffusione e l’applicazione dei principi contenuti nella Legge stessa.

Il Comitato Tecnico Regionale è composto da:

- il Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualità di Presidente;

- un medico veterinario della Direzione Sanità Pubblica dell’Assessorato regionale alla Sanità o un suo delegato;

- un funzionario della Direzione Tutela e risanamento ambientale - programmazione gestione rifiuti dell’Assessorato regionale all’Ambiente;

- un medico della Direzione Sanità Pubblica o un suo delegato;

- un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari;

- tre esperti qualificati espressi dalle Associazioni iscritte all’Albo regionale per la protezione degli animali.

Considerato che le succitate Associazioni di volontariato hanno il compito, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di attuazione della Legge 34/93, approvato con D.P.G.R. n° 4359 dell’11 novembre 1993, di nominare, per votazione, gli esperti in etologia che entrano a far parte del Comitato Tecnico Regionale;

tenuto conto che con D.G.R. n° 29-29619 del 6.3.2000 è stato istituito l’Albo Regionale delle Associazioni di volontariato per la protezione degli animali e che solo nell’anno 2001 è stato raggiunto un numero significativo di Associazioni iscritte, occorre provvedere all’istituzione del suddetto Comitato i cui componenti verranno individuati con determinazione del Direttore Regionale della Direzione Sanità Pubblica che provvederà, inoltre, a disciplinare le modalità operative e di funzionamento, senza oneri di spesa per l’Amministrazione Regionale.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, ad unanimità,

delibera

- di istituire, per quanto in premessa indicato, il Comitato Tecnico Regionale per la tutela degli animali, di cui all’art. 13 della L.R. n° 34 del 26.7.1993.

Con successivo atto determinativo il Direttore della Direzione Sanità Pubblica provvederà alla nomina dei componenti che faranno parte del suddetto Comitato e contestualmente ne disciplinerà le modalità operative e di funzionamento.

Le attività svolte dal Comitato Tecnico non comportano oneri di spesa per l’Amministrazione Regionale.

(omissis)