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Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2002, n. 10-6008

Direttive agli Enti di gestione delle Aree Protette regionali per l’attribuzione di incarichi a scavalco ai direttori ed ai funzionari facenti funzioni di direttore

A relazione dell’Assessore Ferrero:

Visto l’articolo 7 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 7 “Determinazione delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle riserve naturali di nuova istituzione”, ove si stabilisce che “a fronte di esigenze straordinarie di carattere temporaneo, anche determinate da vacanza di organico, la Giunta regionale, con propria deliberazione, e d’intesa con gli Enti di gestione interessati, può disporre la mobilità, anche a tempo parziale, del personale tra gli Enti di cui al comma 1 dell’articolo dell’articolo 6...(omissis)”;

dato atto che il riferimento al comma 1 dell’articolo 6 sopra citato è relativo alla fase di prima copertura dei posti delle piante organiche;

dato altresì atto del fatto che la “ratio” della norma in esame è quella di far sì che l’attività degli Enti di Gestione delle Aree Protette non sia compromessa dall’assenza, anche temporanea, di personale in servizio;

considerato che attualmente per ciascun Ente di Gestione è in servizio un solo dirigente con funzione di direttore o un funzionario facente funzioni di direttore e che pertanto in caso di assenza dal servizio protratta o imprevista di tale figura verrebbe pregiudicato lo svolgimento della normale attività istituzionale degli enti stessi in considerazione del fatto che, in virtù delle leggi regionali vigenti in materia, soltanto a questi soggetti fa capo la competenza all’adozione di provvedimenti gestionali aventi rilevanza esterna;

ritenuto di poter applicare in via analogica il principio richiamato dalla l.r. 7/95 prima citata, stabilendo la possibilità di prevedere la mobilità, anche a tempo parziale, del personale degli Enti di Gestione, in ambito provinciale o per aree limitrofe, anche in caso di vacanza temporanea dal servizio del dirigente o del dirigente facente funzioni;

stabilito quindi che, nei casi di assenza per malattia, congedo per maternità, aspettativa obbligatoria dei dipendenti degli Enti di Gestione aventi funzioni dirigenziali, le stesse possano essere attribuite ad altro dipendente di area protetta regionale posta in ambito provinciale o in area limitrofa attraverso l’istituto del comando a tempo parziale;

ritenuto che tali competenze debbano essere autorizzate con determinazione del Dirigente regionale competente per materia, previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

* assenza dal servizio per malattia, maternità o congedo obbligatorio di durata diagnosticata o prevista superiore a 30 giorni;

Nel provvedimento di attribuzione dell’incarico a scavalco si dovrà stabilire che:

* l’attribuzione dell’incarico sarà di durata pari al periodo di assenza prevista, salva la possibilità di rinnovo in caso di necessità

* gli oneri riconosciuti e coperti dalla Regione saranno quelli relativi all’indennità di missione e ad un incremento dell’indennità di risultato pari a quella percepita dal dirigente incaricato presso l’ente di appartenenza, rapportata alle giornate di comando;

dato atto che il presente provvedimento è stato inviato in bozza alle OO.SS. con nota prot. n. 7919/21.6 del 22/04/2002 ai sensi dell’art. 7 del vigente CCNL per l’area dirigenziale;

visto l’art. 17, comma 1, lett.f) della l.r. 8 agosto 1997, n.51, il quale stabilisce in capo alla Giunta Regionale la competenza ad emanare atti di controllo sugli Enti dipendenti, e su altri Enti e organismi esterni alla Regione, se non espressamente demandati ai dirigenti dalla legge regionale;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi

delibera

* di approvare i criteri di comando a tempo parziale così come definiti nella premessa del presente provvedimento in caso di vacanza temporanea dal servizio del personale degli Enti di Gestione delle Aree Protette regionali avente funzioni di direttore dell’Ente ;

* di stabilire che detti criteri costituiscono direttive di comportamento per gli Enti di Gestione delle Aree Protette regionali.

(omissis)