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Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2002, n. 53-6050
Legge Regionale 2 luglio 1999 n. 16, art. 48. Iniziative della Giunta in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Criteri generali
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di sostenere, per le motivazioni esplicitate in premessa, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani, mediante la concessione di un contributo finanziario , assegnato alle comunità montane , per la copertura dei costi sostenuti per limpiego di personale docente e non docente nella scuola elementare e materna, nellambito di programmi finalizzati allattuazione di iniziative volte a soddisfare la richiesta di tempo pieno, di attività integrative e di insegnamento della lingua straniera;
- i programmi presentati dalle comunità montane dovranno essere redatti tenendo conto:
- della realtà della pluriclasse e, in subordine, della realtà delle classi funzionanti nei comuni montani per soddisfare la richiesta di tempo pieno, tempo prolungato, dellampliamento e arricchimento dellofferta formativa con attività integrative, per linsegnamento delle lingue straniere,
- della difficoltà del trasferimento degli alunni sul territorio,
- del rapporto alunni / docenti, in raffronto con le scuole con le stesse caratteristiche,
- della presenza, o meno, nella zona di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli,
- di demandare alla Direzione Regionale Economia Montana e Foreste la determinazione delle procedure attuative e la redazione dei relativi interventi , sulla base dei programmi proposti dalle singole comunità montane, volto al raggiungimento degli obiettivi descritti;
- nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare le richieste, di contribuire in via prioritaria ad interventi volti a garantire il funzionamento, limitatamente ai costi per limpiego di personale, delle scuole sussidiate, in subordine al finanziamento delle attività di insegnamento della lingua straniera quindi al finanziamento di attività integrative;
- i programmi presentati dalle comunità montane, inclusi nel programma regionale, possono essere attuati anche attraverso i comuni e/o gli istituti scolastici, fermo restando lonere di rendiconto finale da parte delle comunità montane.
(omissis)