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Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2002, n. 53-6050

Legge Regionale 2 luglio 1999 n. 16, art. 48. Iniziative della Giunta in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Criteri generali

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di sostenere, per le motivazioni esplicitate in premessa, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani, mediante la concessione di un contributo finanziario , assegnato alle comunità montane , per la copertura dei costi sostenuti per l’impiego di personale docente e non docente nella scuola elementare e materna, nell’ambito di programmi finalizzati all’attuazione di iniziative volte a soddisfare la richiesta di tempo pieno, di attività integrative e di insegnamento della lingua straniera;

- i programmi presentati dalle comunità montane dovranno essere redatti tenendo conto:

- della realtà della pluriclasse e, in subordine, della realtà delle classi funzionanti nei comuni montani per soddisfare la richiesta di tempo pieno, tempo prolungato, dell’ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa con attività integrative, per l’insegnamento delle lingue straniere,

- della difficoltà del trasferimento degli alunni sul territorio,

- del rapporto alunni / docenti, in raffronto con le scuole con le stesse caratteristiche,

- della presenza, o meno, nella zona di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli,

- di demandare alla Direzione Regionale Economia Montana e Foreste la determinazione delle procedure attuative e la redazione dei relativi interventi , sulla base dei programmi proposti dalle singole comunità montane, volto al raggiungimento degli obiettivi descritti;

- nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare le richieste, di contribuire in via prioritaria ad interventi volti a garantire il funzionamento, limitatamente ai costi per l’impiego di personale, delle scuole sussidiate, in subordine al finanziamento delle attività di insegnamento della lingua straniera quindi al finanziamento di attività integrative;

- i programmi presentati dalle comunità montane, inclusi nel programma regionale, possono essere attuati anche attraverso i comuni e/o gli istituti scolastici, fermo restando l’onere di rendiconto finale da parte delle comunità montane.

(omissis)