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Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 224-110531 del 16/5/2002

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 224-110531 del 16/5/2002:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Comune di San Carlo Canavese la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Banna in Comune di San Carlo Canavese in misura di mod. max 0.50 e mod. medi 0,40 per irrigare Ha 39.53.41 di terreni distinti al N.C.T. F. n. 23, 24 e 25 del Comune di San Carlo Canavese, in conformità a quanto descritto nel progetto approvato con il disciplinare di concessione;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5.- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 9.10.2001:

(omissis)

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa e attraverso la bocca di deflusso indicata nel progetto citato all’art. 3, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, una portata istantanea minima (D.M.V.) non inferiore a 50 l/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

b) predisporre in corrispondenza della citata bocca di deflusso un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di DMV da rilasciare citato al punto a) del presente articolo;

(omissis)

Art. 12 - Termini per l’attuazione delle opere

Il concessionario dovrà:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Gestione Risorse Idriche del provvedimento di concessione, dando comunicazione con congruo anticipo al medesimo Servizio ed al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della data di inizio dei lavori, al fine di consentire l’eventuale recupero della fauna ittica;

b) condurre a termine detti lavori entro mesi trentasei dalla data predetta.

(omissis)

Art. 14 - Canone

Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione il concessionario è tenuto a corrispondere il canone per l’annualità in corso alla data di emanazione del citato provvedimento, pari a L. 30.700 (trentamilasettecento - euro 15.86), secondo le modalità che gli saranno indicate.

Inoltre il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno anticipatamente il canone di legge aggiornato con le modalità e secondo le periodicità definite dalla stessa.

E’ fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’art. unico della Legge 18.10.1942 n. 1434.

Al riguardo per un periodo di anni tre dalla entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Gestione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni della portata derivata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare della derivazione e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285.

Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 16 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

(omissis)