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Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di San Damiano d’Asti (Asti)

Determinazione n. 227 - 91/2002-UTC del 6.5.2002 - lavori di realizzazione opere di urbanizzazione ed espropriazione aree in attuazione al piano per insediamenti produttivi - Legge 22/10/1971, n. 865, art. 11 - determinazione dell’indennità da corrispondere a titolo provvisorio a favore degli aventi diritto

(omissis)

Decreto costituente provvedimento definitivo.

Il Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo

(omissis)

determina

1) - di decretare che l’indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune di San Damiano d’Asti ed occorrenti per la realizzazione dell’opera descritta in narrativa è stabilita nella misura indicata nell’allegato piano particellare di esproprio che forma parte integrante della presente determinazione.

2) - di decretare che è accolta l’osservazione pervenuta dall’avente diritto, in conformità a quanto indicato in premessa.

3) - il presente provvedimento deve essere notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

4) - Ai sensi dell’art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 i proprietari di terreni agricoli espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, potranno convenire con l’ente espropriante, la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50% dell’indennità provvisoria, ovvero comunicare all’ente espropriante che intendono accettare l’indennità stessa, avvertendo che in caso di silenzio l’indennità sarà considerata, ad ogni effetto, rifiutata. Ove l’area da espropriare sia condotta dal proprietario coltivatore diretto, nel caso di cessione volontaria ai sensi del suddetto art. 12, il prezzo di cessione sarà determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria, con esclusione di ogni altra maggiorazione. Ove il fondo sia coltivato da un fittuario, mezzadro, colono o compartecipante, salvo il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 17 della legge 865/1971, a questi spetterà una indennità pari a quella offerta al proprietario, al netto delle maggiorazioni.

5) - Ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, i proprietari di terreni edificabili espropriandi, sino al momento del decreto di espropriazione, potranno convenire con l’ente espropriante, la cessione volontaria degli immobili, in tal caso non si applica la riduzione del 40% dell’indennità provvisoria prevista dal primo comma del suddetto art. 5-bis, avvertendo che in caso di silenzio - decorsi trenta giorni dalla notifica del presente decreto - l’indennità sarà considerata, ad ogni effetto, rifiutata. Ove il fondo sia coltivato da un fittuario, mezzadro, colono o compartecipante, salvo il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 17 della legge 865/1971, a questi spetterà una indennità da determinarsi i relazione al valore agricolo medio della coltura effettivamente praticata; tale indennità sarà sottratta, come elemento di minusvalore, da quella da riconoscere al proprietario e riconosciuta direttamente al fittuario dall’ente espropriante. Qualora ricorrano le ipotesi di applicazione dei disposti dell’art. 16 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504, l’indennizzo di esproprio non potrà superare il valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); all’uopo i destinatari dell’esproprio sono invitati a presentare all’Ufficio Espropri:

a) - nel caso di esenzione dall’imposta - una documentazione attestante la non assoggettabilità alla predetta imposta, corredata dalla dimostrazione di tale circostanza;

b) - in tutti gli altri casi - copia dell’ultima dichiarazione I.C.I. e dei relativi versamenti, nonché dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà che precisi la quota di valore e la corrispondente imposta relativa all’area oggetto di esproprio.

6) - Le indennità rifiutate saranno depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti con le riduzioni di cui sopra.

7) - Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da produrre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

8) - Il presente decreto sarà comunicato alla Regione Piemonte ai sensi del secondo comma dell’art. 71 della legge regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i. e verrà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

San Damiano d’Asti, 6 maggio 2002

Il Responsabile del Settore
Paolo Gardino

(omissis)