Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Comune di San Damiano dAsti (Asti)
Determinazione n. 227 - 91/2002-UTC del 6.5.2002 - lavori di realizzazione opere di urbanizzazione ed espropriazione aree in attuazione al piano per insediamenti produttivi - Legge 22/10/1971, n. 865, art. 11 - determinazione dellindennità da corrispondere a titolo provvisorio a favore degli aventi diritto
(omissis)
Decreto costituente provvedimento definitivo.
Il Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo
(omissis)
determina
1) - di decretare che lindennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per lespropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune di San Damiano dAsti ed occorrenti per la realizzazione dellopera descritta in narrativa è stabilita nella misura indicata nellallegato piano particellare di esproprio che forma parte integrante della presente determinazione.
2) - di decretare che è accolta losservazione pervenuta dallavente diritto, in conformità a quanto indicato in premessa.
3) - il presente provvedimento deve essere notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.
4) - Ai sensi dellart. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 i proprietari di terreni agricoli espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, potranno convenire con lente espropriante, la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50% dellindennità provvisoria, ovvero comunicare allente espropriante che intendono accettare lindennità stessa, avvertendo che in caso di silenzio lindennità sarà considerata, ad ogni effetto, rifiutata. Ove larea da espropriare sia condotta dal proprietario coltivatore diretto, nel caso di cessione volontaria ai sensi del suddetto art. 12, il prezzo di cessione sarà determinato in misura tripla rispetto allindennità provvisoria, con esclusione di ogni altra maggiorazione. Ove il fondo sia coltivato da un fittuario, mezzadro, colono o compartecipante, salvo il possesso dei requisiti richiesti dallart. 17 della legge 865/1971, a questi spetterà una indennità pari a quella offerta al proprietario, al netto delle maggiorazioni.
5) - Ai sensi dellarticolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, i proprietari di terreni edificabili espropriandi, sino al momento del decreto di espropriazione, potranno convenire con lente espropriante, la cessione volontaria degli immobili, in tal caso non si applica la riduzione del 40% dellindennità provvisoria prevista dal primo comma del suddetto art. 5-bis, avvertendo che in caso di silenzio - decorsi trenta giorni dalla notifica del presente decreto - lindennità sarà considerata, ad ogni effetto, rifiutata. Ove il fondo sia coltivato da un fittuario, mezzadro, colono o compartecipante, salvo il possesso dei requisiti richiesti dallart. 17 della legge 865/1971, a questi spetterà una indennità da determinarsi i relazione al valore agricolo medio della coltura effettivamente praticata; tale indennità sarà sottratta, come elemento di minusvalore, da quella da riconoscere al proprietario e riconosciuta direttamente al fittuario dallente espropriante. Qualora ricorrano le ipotesi di applicazione dei disposti dellart. 16 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504, lindennizzo di esproprio non potrà superare il valore indicato nellultima dichiarazione o denuncia presentata per lImposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); alluopo i destinatari dellesproprio sono invitati a presentare allUfficio Espropri:
a) - nel caso di esenzione dallimposta - una documentazione attestante la non assoggettabilità alla predetta imposta, corredata dalla dimostrazione di tale circostanza;
b) - in tutti gli altri casi - copia dellultima dichiarazione I.C.I. e dei relativi versamenti, nonché dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà che precisi la quota di valore e la corrispondente imposta relativa allarea oggetto di esproprio.
6) - Le indennità rifiutate saranno depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti con le riduzioni di cui sopra.
7) - Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da produrre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
8) - Il presente decreto sarà comunicato alla Regione Piemonte ai sensi del secondo comma dellart. 71 della legge regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i. e verrà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
San Damiano dAsti, 6 maggio 2002
Il Responsabile del Settore
Paolo Gardino
(omissis)