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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 maggio 2002, n. 36

Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, gli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali per il recupero del complesso denominato Villa della Regina, in attuazione dell’Accordo Quadro Regione Piemonte - Ministero per i Beni e le Attività Culturali in materia di Beni culturali (Progetto realizzazione e valorizzazione del circuito delle Residenze Sabaude)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-29530 del 1/3/2000 è stata istituita la Commissione Regionale per le Collezioni e le Residenze Sabaude, presieduta dal Presidente della Giunta Regionale e costituita, oltre che dagli uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività culturali, dagli Assessori regionali competenti per materia, dai Sindaci dei Comuni sedi delle Residenze Sabaude, dai soggetti proprietari delle Residenze stesse, dai Presidenti delle Province di Torino e di Cuneo e dai Presidenti dell’A.T.R. e delle A.T.L. di Ivrea, Cuneo e Torino;

- in data 18/5/2001 è stato sottoscritto dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed il Presidente della Regione Piemonte l’Accordo di Programma Quadro in materia di beni culturali, in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e il Governo Italiano, sottoscritta il 23/2/2000;

- la Regione Piemonte, ha affidato alla Finpiemonte S.p.a. l’incarico di redigere uno Studio di Fattibilità relativo all’inserimento delle Residenze in un circuito culturale -turistico, che valorizzi non solo le Residenze ma anche i Comuni sedi delle stesse;

- la Regione Piemonte ha inserito nell’Accordo di Programma Quadro sopra citato il progetto di recupero e valorizzazione del circuito delle Residenze Sabaude tenendo conto nel piano finanziario dell’Accordo, delle indicazioni derivanti dallo studio di cui al punto precedente;

- alcune iniziative inserite nell’Accordo di Programma Quadro risultano coerenti con gli obiettivi individuati nei documenti programmatici della Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT e, pertanto, le due Fondazioni ex bancarie hanno dichiarato la loro disponibilità ad intervenire finanziariamente a sostegno del presente Accordo di Programma;

- per quanto concerne il complesso denominato Villa della Regina l’Accordo destina, la somma di euro 19.108.905= per il recupero dello stesso;

- all’impegno di spesa a carico della Regione Piemonte per un importo complessivo pari a euro 2.065.825= si provvederà così come previsto all’art. 4 dell’Accordo di Programma, mentre agli altri impegni di spesa provvederanno con proprio atto le parti rispettivamente interessate.

CONSIDERATO che il giorno 25/3/2002 presso gli Uffici della Direzione Beni Culturali è stata indetta la Conferenza dei servizi per la verifica dell’Accordo di Programma in argomento;

VISTO l’Accordo di Programma che prevede il recupero del complesso denominato Villa della Regina, sottoscritto in data 25/3/2002, allegato al presente decreto;

VISTO l’art. 10 dell’Accordo che prevede la costituzione di un Collegio di Vigilanza sull’attuazione dell’Accordo stesso;

decreta

1 - E’ approvato ai sensi dell’art. 34 - 4° co. - del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, gli Uffici Periferici del Ministero per i beni e le attività culturali per il recupero del complesso denominato Villa della Regina in attuazione dell’Accordo Quadro Regione Piemonte - Ministero per i Beni e le Attività Culturali in materia di Beni Culturali.

2 - I soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo di programma in oggetto si impegnano, ciascuno per le parti di propria competenza, a realizzare quanto previsto nel testo dell’Accordo, con le modalità e nei tempi indicati nel cronoprogramma parte integrante dell’Accordo stesso.

3 - E’ istituito un Collegio di Vigilanza sull’attuazione dell’Accordo presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato e dal Soprintendente Regionale o da un suo delegato.

4 - Ai sensi dell’art. 34 - 4° co.- del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 e dell’art. 10 delle direttive impartite con D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997, il presente decreto e l’allegato accordo di programma vengono pubblicati sul B.U. della Regione Piemonte.

Enzo Ghigo

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E GLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO DENOMINATO VILLA DELLA REGINA IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO REGIONE PIEMONTE - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI IN MATERIA DI BENI CULTURALI (PROGETTO REALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO DELLE RESIDENZE SABAUDE).

Premesso che:

- in data 18 maggio 2001 è stato sottoscritto dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed il Presidente della Regione Piemonte l’Accordo di Programma Quadro in materia di beni culturali, in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e il Governo italiano, sottoscritta il 23/2/2000;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 - 29530 del 1/3/00 è stata istituita la Commissione Regionale per le Collezioni e le Residenze Sabaude, presieduta dal Presidente della Giunta Regionale e costituita, oltre che dagli uffici periferici del Ministero per i beni e le Attività culturali, dagli Assessori regionali competenti per materia, dai Sindaci dei Comuni sedi delle Residenze Sabaude, dai soggetti proprietari delle Residenze stesse, dai Presidenti delle Province di Torino e di Cuneo e dai Presidenti dell’A.T.R. e delle A.T.L. di Ivrea, Cuneo e Torino;

- sono state individuate, tra l’altro, quali competenze di tale Commissione.

* la valutazione dei progetti di recupero e di restauro delle Residenze, all’interno di un piano organico di investimenti, che preveda anche l’eventuale intervento di soggetti privati;

* la predisposizione di un piano di comunicazione che definisca per ogni Residenza l’elemento peculiare che contribuisce a renderla “unica”, valorizzando nel contempo il territorio su cui insiste;

* la previsione di una rete di servizi comuni “di sistema” che garantiscano la formazione del personale, l’accoglienza, il sistema di prenotazioni e altri servizi volti a dare al visitatore la consapevolezza di essere all’interno di un circuito culturale unitario;

* la vigilanza sull’attuazione del progetto;

- su impulso della Commissione è stato predisposto dagli Uffici della Regione Piemonte e delle competenti Soprintendenze regionali un progetto che prevede il recupero e la valorizzazione delle Residenze sabaude;

- la Regione Piemonte ha inserito nell’Accordo di Programma Quadro sopra citato il progetto di recupero e valorizzazione del circuito delle Residenze Sabaude tenendo conto, nel piano finanziario dell’Accordo, delle indicazioni derivanti dallo studio di cui al punto precedente;

- per quanto concerne, nella fattispecie il complesso di Villa della Regina l’Accordo destina la somma di E. 19.108.905= per il recupero dello stesso;.

- alcune iniziative inserite nell’Accordo di Programma Quadro risultano coerenti con gli obiettivi individuati nei Documenti programmatici della Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT e, pertanto, le due Fondazioni ex bancarie hanno dichiarato la loro disponibilità ad intervenire finanziariamente a sostegno del presente Accordo di Programma;

- ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione dell’Accordo Quadro, i soggetti firmatari dell’Accordo medesimo, hanno individuato, quali responsabili dell’attuazione dell’Accordo Quadro:

- la Dr. Carla Di Munno Malavasi, in rappresentanza del Ministero per i Beni e le Attività culturali;

- il Dr. Alberto Vanelli, in rappresentanza della Regione Piemonte;

- i responsabili dell’attuazione dell’Accordo Quadro hanno il compito di:

a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell’Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;

c) promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo;

d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell’Accordo, sulla base delle indicazioni del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, trasmettendo al Comitato paritetico di attuazione le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento; le schede saranno accompagnate da una relazione che conterrà l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e l’eventuale proposta di iniziative correttive da assumere ai fini di superare l’ostacolo;

e) presentare al Comitato paritetico di attuazione una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell’Accordo evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolte. Nella relazione sono, tra l’altro, individuati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell’assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.

Visti, inoltre, gli articoli 7 e 9 dell’Accordo Quadro, che definiscono, rispettivamente, i compiti del responsabile del singolo intervento nonché i poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardi e inadempienze;

Visti, in particolare i compiti del responsabile dell’intervento, così definiti:

* pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al Project Management;

* organizzare, dirigere, valutare e controllare l’attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento;

* monitorare costantemente l’attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti e segnalando ai responsabili dell’Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l’attuazione;compilare, con cadenza almeno semestrale, sulla base delle indicazioni del Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E, la scheda di monitoraggio dell’intervento comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e trasmetterla ai responsabili dell’Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive, l’individuazione dei progetti non più attivabili o non completabili, e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate, ai fini dell’assunzione di eventuali iniziative correttive, di revoca e/o rimodulazione degli interventi

Viste le linee programmatiche allegate all’Accordo di Programma Quadro, che prevedono che il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione e i Comuni si impegnano ad assicurare una gestione unitaria ed integrata dei servizi di visita, di biglietteria, di valorizzazione e marketing del Sistema delle Residenze Sabaude, tramite una idonea modalità organizzativa, che coinvolga gli stessi soggetti e gli Enti responsabili delle Residenze, eventualmente allargata alle Fondazioni ex-bancarie;

Poiché si ritiene necessario dare attuazione all’Accordo di Programma Quadro attraverso la stipulazione di singoli Accordi tra la Regione Piemonte, i singoli Comuni, e le Soprintendenze competenti;

Vista la conferenza per la verifica del presente Accordo, tenutasi il giorno 25/3/2002 presso gli uffici della Direzione Beni culturali della Regione Piemonte, il cui verbale è allegato al presente testo di Accordo;

vista la convenzione siglata in data 18 maggio 2001 che regola i rapporti tra la Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico, consegnataria del complesso Villa della Regina e la Compagnia di San Paolo;

vista la convenzione siglata in data 11 giugno 2001 che regola i rapporti tra la Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico, consegnataria del complesso Villa della Regina e la Fondazione CRT;

tra i seguenti soggetti:

la Regione Piemonte (omissis) rappresentata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 51/97 dal Direttore Regionale ai Beni Culturali, dr. Alberto Vanelli (omissis):

La Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio (omissis) rappresentata dall’Arch. Pasquale Bruno Malara (omissis);

La Soprintendenza per il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico (omissis) rappresentata dalla Dott.ssa Carla Enrica Spantigati, (omissis);

Si stipula il seguente Accordo di Programma:

Articolo 1
VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2
FINALITÀ GENERALI

Il presente Accordo di Programma è finalizzato all’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni culturali sottoscritto dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e dal Presidente della Regione Piemonte in data 18 maggio 2001, con particolare riferimento al programma, previsto dal citato Accordo quadro, relativo alla realizzazione e valorizzazione del Circuito delle Residenze Sabaude.

Articolo 3
OGGETTO DELL’ACCORDO

Le parti firmatarie del presente Accordo concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i metodi e con i tempi precisati negli articoli successivi.

Si impegnano altresì a compiere tutto quanto risulti necessario e utile per la realizzazione del progetto oggetto del presente Accordo nonché per consentire agli Organi previsti dall’Intesa Istituzionale di Programma, dall’Accordo di Programma Quadro e dal presente Accordo di cooperare a detta realizzazione nell’ambito delle competenze a ciascun organo assegnate.

Oggetto specifico del presente Accordo di programma è il recupero della Residenza Sabauda denominata Villa della Regina.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, è prevista la realizzazione dei seguenti interventi, raggruppati in base alle competenze dei soggetti e correlati agli interventi in corso con fondi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

Soprintendenza per il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico:

- restauro del piano nobile (affreschi, stucchi, impianti, pavimenti con ricollocazione arredi restaurati);

- restauro dei giardini e del parco;

- restauro delle facciate;

- ricerche funzionali agli interventi di restauro sopraindicati e apertura al pubblico;

- restauro e riuso dei piani superiori e dei fabbricati del Compendio.

I tempi e i costi previsti per ogni singolo intervento sono riportati nella Tabella 1, allegata al presente Accordo per costituirne parte integrante.

Articolo 4
COPERTURA FINANZIARIA

Il costo complessivo degli interventi e le relative fonti finanziarie previste dall’Accordo di Programma Quadro sono i seguenti (in euro):

Anni

2001

2002

2003

2004/2005

Totale

Min. BBCC L. 662/96

 2.582.284

 1.549.370

 5.164.568

 

 9.296.222

Regione Piemonte

 516.456

 1.032. 913

 516.456

 

 2.065.825

Consulta (convenzione in corso )

 

 516.456

 516.456

 

 1.032.912

Fondazione CRT

 3.873.426

 

 

 

 3.873.426

Compagnia di S. Paolo

 3.873.426

 

 

 

 3.873.426

TOTALE

 10.845.592

 3.098.739

 6.197.480

 

 20.141.811

E’ fatta salva la possibilità, da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo, di reperire eventuali risorse pubbliche o private aggiuntive senza che il mancato ottenimento delle stesse pregiudichi gli impegni assunti ai sensi del presente Accordo.

I sottoscrittori sono autorizzati, previo accordo delle parti, ad utilizzare le eventuali economie di gestione, ribassi d’asta etc., a fine di ogni singolo intervento, per finanziare interventi coerenti e integrativi rispetto al presente Accordo, con l’esclusione dei fondi messi a disposizione dalle Fondazioni ex bancarie.

Ai fondi di cui alla L. 662/96 (Lotto) affidati alla Soprintendenza per il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico si affiancano organicamente e funzionalmente i fondi destinati al restauro di Villa della Regina stanziati dalle Fondazioni ex Bancarie che la Soprintendenza gestisce come previsto dalle convenzioni specifiche firmate con la Compagnia di S. Paolo e Fondazione CRT, quelli della Regione Piemonte affidati agli Amici dell’Arte in Piemonte gestiti dalla Soprintendenza con convenzione e quelli di sponsorizzazione della Consulta per la Valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino con convenzione in corso di definizione.

Articolo 5
OBBLIGHI DELLE PARTI

Per la realizzazione del presente Accordo le parti si impegnano e si obbligano come segue:

a) La Regione Piemonte si impegna a:

- erogare i fondi nei tempi e con le modalità previste dal presente Accordo e comunque in tempi idonei a garantire il completamento delle opere nei tempi previsti.

b) La Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio si impegna a:

- fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 490 del 1999, rilasciare il parere di propria competenza necessario alla realizzazione delle opere di competenza oggetto dell’accordo entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto definitivo.

c) La Soprintendenza per il Patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico come consegnataria del Compendio di Villa della Regina si impegna a:

- predisporre la progettazione di sua competenza per il restauro delle decorazioni e arredi;

- realizzare la progettazione architettonica, impiantistica e di restauro dei giardini con i progettisti esterni estensori in accordo con la Soprintendenza stessa e la Soprintendenza per i beni Ambientati architettonici e del paesaggio, del Progetto generale di restauro e riuso di Villa della Regina approvato dal superiore ministero nel 1997;

- predisporre le gare per l’affidamento dei lavori afferenti ai finanziamenti disposti;

- dirigere i lavori tramite un Ufficio di direzione;

- vigilare alla relativa realizzazione congiuntamente alla Soprintendenza per i beni Ambientali architettonici e del paesaggio ai sensi della vigente normativa di tutela.

d) I rapporti tra la Soprintendenza e le Fondazioni ex bancarie CRT e San Paolo sono regolati dalle convenzioni firmate rispettivamente l’11/6/2001 e il 18/5/2001.

e) I rapporti tra la Soprintendenza per il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico e l’Associazione Amici dell’Arte in Piemonte è regolata con convenzione del 5/6/2001.

f) I rapporti con la Consulta per la Valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino sono in corso di regolazione con convenzione in fase di stipulazione

Articolo 6
IMPEGNI CONGIUNTI

Le parti si impegnano a:

- individuare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, i responsabili dell’intervento, ognuna per quanto di propria competenza;

- individuare le modalità di manutenzione delle opere realizzate con il presente Accordo.

Le parti, inoltre, si impegnano a dare attuazione all’Accordo di Programma Quadro assicurando che i servizi di biglietteria, visite guidate, valorizzazione e marketing del complesso Villa della Regina e delle sue pertinenze siano integrati - compatibilmente con la destinazione d’uso dello stesso, con quelli delle altre Residenze sabaude, tramite una idonea modalità organizzativa, che coinvolga gli stessi soggetti e gli Enti responsabili delle Residenze, eventualmente allargata alle Fondazioni ex-bancarie.

Le modalità di cooperazione tra la Regione Piemonte e la Soprintendenza potranno ulteriormente articolarsi per progettazione, appalti e supporto tecnico in estensione a quanto già previsto e/o con nuova specifica intesa.

Articolo 7
REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Le parti potranno avvalersi dell’Ufficio Tecnico di supporto e dell’Ufficio di Monitoraggio per la predisposizione dei documenti di gara e contrattuali, per il supporto in fase di progettazione e di esecuzione delle opere, per le indagini critiche e storiche di supporto, per la raccolta di materiali iconografici e archivistici e dei rilievi grafici e fotografici, nonché per il successivo monitoraggio scientifico delle attività di cantiere e l’archiviazione informatizzata degli elementi di conoscenza raccolti.

L’Ufficio di Monitoraggio e le parti si impegnano ad uniformare le procedure e le metodologie per i rilievi e la raccolta dei dati di interesse storico, artistico, architettonico e documentario agli standard scientifici concordati tra la Regione Piemonte e le Soprintendenze, sia in fase progettuale sia in fase di cantiere.

Articolo 8
COMUNICAZIONE

Le linee generali della comunicazione di tutto ciò che riguarda il progetto di recupero e Valorizzazione delle Residenze sabaude e, in particolare, del progetto oggetto del presente Accordo sia nella fase di realizzazione sia nella fase di gestione, saranno concordate in seno alla Commissione Regionale per le Collezioni e le Residenze Sabaude.

La Regione predisporrà un piano di comunicazione che sarà sottoposto alla Commissione per il recupero e la valorizzazione delle Residenze sabaude, e sulla base delle risorse reperite provvederà alla relativa attuazione.

Articolo 9
TEMPI E ATTUAZIONE DELL’ACCORDO

Il presente Accordo di Programma - che è finalizzato alla realizzazione di un complesso programma di interventi - ha efficacia dalla data di pubblicazione sul BURP e tutte le somme afferenti gli interventi dovranno essere impegnate entro il 2006 e gli interventi eseguiti entro il 2008.

Le parti comunque operano al fine di pervenire al completamento delle opere entro il 2005 anche al fine di consentire la riapertura dei percorsi di visita alla Residenza Sabauda denominata Villa della Regina in occasione della manifestazione olimpica del 2006.

L’Accordo stesso potrà essere modificato ed integrato, nei tempi di durata dell’Accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari: tali successive integrazioni e modifiche saranno approvate dal Collegio di Vigilanza, qualora non rivestano carattere sostanziale e non comportino variazioni urbanistiche o maggiori, rilevanti impegni finanziari per i sottoscrittori dell’Accordo. Negli altri casi saranno oggetto di vere e proprie integrazioni dell’Accordo e saranno approvate e sottoscritte dai firmatari l’accordo stesso.

Articolo 10
VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO

La vigilanza sull’attuazione del presente accordo è affidata ad un Collegio costituito dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato, dal Soprintendente Regionale o da un suo delegato. Il Presidente della Giunta, o la persona da lui delegata, provvederà a convocare il Collegio di vigilanza periodicamente o, comunque, ogni volta che si rendesse necessario

Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono esercitate ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000 e concordemente come stabilito dai soggetti firmatari del presente accordo consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecuzione dell’accordo medesimo; il Collegio può altresì disporre, ove lo ritenga opportuno, l’acquisizione di documenti ed informazioni, nonché sopralluoghi ed accertamenti, presso i soggetti stipulanti l’accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge, in caso d’inerzia o di ritardo da parte dei soggetti attuatori o dei soggetti firmatari del presente accordo di programma.

I soggetti firmatari l’Accordo di Programma saranno periodicamente tenuti informati sull’andamento dei lavori afferenti i progetti ricompresi nello stesso, secondo i modelli riassuntivi predisposti dal Responsabile del procedimento.

Articolo 11
CONTROVERSIE E POTERI SOSTITUTIVI

Le eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l’esecuzione dell’Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza, di cui all’articolo 10 del presente Accordo ovvero, in seconda istanza, dal Comitato Paritetico di Attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma.

In questo caso valgono le procedure previste dall’articolo 9 dell’Accordo di Programma Quadro.

Torino, li 25 marzo 2002

Il Direttore Regionale ai Beni Culturali
Alberto Vanelli

Il Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali
Pasquale Bruno Malara

Il Soprintendente per il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico
Carla Enrica Spantigati

Tabella Villa della Regina