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Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2002

Circolare dell’Assessorato all’Urbanistica 23 maggio 2002, n. 5/PET

Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione dei Piani Territoriali Provinciali. Conseguenze sulla procedura di approvazione dei Piani Regolatori Comunali. Chiarimenti ed indicazioni

Ai Presidenti delle Province
Ai Sindaci dei Comuni del Piemonte

LORO SEDI

L’entrata in vigore di Piani Territoriali Provinciali richiede alcuni chiarimenti sugli effetti di tali strumenti sull’iter dei Piani Regolatori: la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, infatti non prevede, se si eccettuano le procedure disciplinate dal comma 2 dell’articolo 15, e dal comma 7 dell’articolo 17, l’intervento dell’amministrazione provinciale per valutare la compatibilità di Piani Regolatori e Varianti con prescrizioni ed indirizzi del Piano Territoriale Provinciale.

Anche al fine di valorizzare il ruolo della Provincia nella gestione del territorio, nelle more della riforma della legge urbanistica regionale, e di procedimentalizzare la prescrizione contenuta nel comma 5, articolo 20, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (*) “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si ritiene opportuno suggerire i seguenti comportamenti.

I Comuni dopo l’adozione di Progetti preliminari di piani o di varianti, quando questi hanno natura strutturale, richiedono alla Provincia di esprimere il parere di compatibilità degli stessi con il Piano Territoriale Provinciale, se in vigore.

Il Piano Territoriale Provinciale è in vigore, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione del Consiglio Regionale che lo ha approvato.

La Provincia esprime il parere richiesto e lo trasmette al comune e, per conoscenza, alla Regione, entro i termini previsti dalla legge regionale per la presentazione delle osservazioni, e comunque in tempo utile per consentire al comune di tenerne conto nella predisposizione del Piano Regolatore da adottare.

Il parere della Provincia, in analogia con altre disposizioni della legge regionale urbanistica, può essere reso con deliberazione della Giunta Provinciale.

Enzo Ghigo

L’Assessore all’Urbanistica
Franco Maria Botta

(*) Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 20, comma 5:

“Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento”