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Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2002

Codice 20.5
D.D. 21 marzo 2002, n. 45

Legge 9.07.1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 2.02.1974 n. 64 - art. 2. Potenziamento e rifacimento reti idriche nei comuni consorziati di: Montaldo Scarampi, Mombercelli, Vinchio, Vaglio Serra, Incisa Scapaccino. Realizzazione tratto di condotta idrica nel concentrico del Comune di Montaldo Scarampi - AT Istanza del Consorzio Acquedotto Valtiglione. Comune di Montaldo Scarampi (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di Autorizzare

Ai sensi dell’art. 2 della L. 2.02.1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori in oggetto specificati, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche e delle seguenti condizioni.

1 - I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e, nel corso degli stessi, si dovrà verificare i parametri geotecnici assunti al fine di adempiere al dettato del DM 11.03.1988 n. 47.

2 - Si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali, al fine di impedire la loro permeazione nel terreno ed il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse, nonchè prevedere idonee opere di drenaggio e di antierosione superficiale.

3 - Tutta la condotta dovrà essere immessa in un drenaggio atto a raccogliere e a scaricare correttamente tutte le acque anche se derivanti da eventuali perdite della tubazione stessa.

A lavori ultimati dovrà essere presentata dal Direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione, si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della Legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Masoero