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Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2002, n. 70-5979

Approvazione del protocollo d’intesa con la Regione autonoma Valle d’Aosta, per l’instaurazione di rapporti di collaborazione in ambito sanitario

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare la proposta di protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, relativamente all’instaurazione di rapporti di collaborazione in ambito sanitario, nel testo formalizzato nell’allegato A - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - che sarà sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D’INTESA TRA LE REGIONI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA PER L’INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO

In Torino, addì .........

la REGIONE PIEMONTE, (C.F. ***), nella persona del Presidente pro-tempore On. Enzo Ghigo, nato a Torino il *** 19***, ai fini del presente atto domiciliato in Torino, Piazza Castello 165;

la REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, (C.F. ***), nella persona Presidente pro-tempore On. Dino Verin, nato ad Aosta il *** 19***, ai fini del presente atto domiciliato in Aosta, Piazza Deffeyes, 1;

Premesso che:

* i bisogni di salute delle popolazioni valdostana e piemontese appaiono, epidemiologicamente, similabili;

* un’offerta assistenziale quantitativamente significativa e ben integrata permette di recuperare efficienza ed efficacia, attraverso l’eliminazione delle sovrapposizioni e delle carenze in alcune branche specialistiche;

* una delle criticità dei servizi sanitari regionali è rappresentata dai lunghi tempi di attesa e che lo sviluppo di reciproche sinergie permette di offrire alternative specialistiche congrue dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo;

* le criticità di reperimento di alcune figure professionali mediche ed infermieristiche obbligano, pena il rapido ridimensionamento dell’offerta e della sua accessibilità, ad individuare soluzioni programmatorie e gestionali che consentano di mantenere elevata l’attrattiva dell’ospedale valdostano così come dei presidi sanitari piemontesi decentrati;

* al fine di superare le criticità sopra evidenziate omogeneizzando e caratterizzando l’offerta attraverso l’individuazione e lo sviluppo di sinergie si ritiene opportuno instaurare un rapporto di collaborazione tra le regioni Autonoma Valle d’Aosta e Piemonte;

viste le d.g.r. n. .......del.....della Regione Piemonte e n. ....del... della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di approvazione del seguente protocollo;

stipulano il seguente

PROTOCOLLO D’INTESA PER L’INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO

Articolo 1
Finalità.

Per le motivazioni in premessa indicate, la Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Regione Piemonte concordano sull’opportunità di una maggior interazione delle proprie strutture e di quelle delle aziende sanitarie, capace di sviluppare sinergie volte alla qualificazione ed all’ottimizzazione dell’offerta sanitaria. A tal fine le Aziende sanitarie locali e/o ospedaliere realizzano iniziative integrate, attraverso programmi e progetti settoriali, che definiscano modelli organizzativi validati e riproducibili, in grado di ottimizzare e valorizzare le rispettive risorse assistenziali, omogeneizzare ed articolare la distribuzione dell’offerta, razionalizzare e standardizzare i processi diagnostico-terapeutici e riabilitativi, favorire l’accreditamento all’eccellenza.

Articolo 2
Obiettivi.

Le iniziative realizzate nelle diverse aree settoriali dovranno tendere al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

* evitare sovrapposizioni di offerta assistenziale;

* migliorare la qualità tecnica degli interventi assistenziali;

* razionalizzare l’impiego delle risorse;

* favorire l’interscambio delle professionalità;

* agevolare le attività di formazione e aggiornamento comuni.

Articolo 3
Convenzioni.

Le modalità attuative del presente protocollo - concretizzabili anche tramite l’approvazione di programmi condivisi e la realizzazione di progetti comuni che attengono agli ambiti di attività sanitaria per i quali si intende sviluppare rapporti di collaborazione - sono definite nell’ambito di apposite convenzioni settoriali, stipulate di norma direttamente tra le Aziende sanitarie locali e/o ospedaliere, in conformità alle procedure proprie dei rispettivi ordinamenti, salvo che la rilevanza interaziendale delle iniziative o ragioni di coordinamento interaziendale richiedano l’intervento della Regione.

Articolo 4
Contenuti delle convenzioni.

Le convenzioni settoriali, che potranno anche prevedere lo sviluppo sperimentale di attività, specificano gli obiettivi di dettaglio, disciplinano i rapporti tra le amministrazioni e le norme procedurali, nonché le direttive di carattere generale che sovrintendono allo svolgimento delle iniziative comuni.

Al fine di pervenire ad un equilibrio dei costi rispettivamente sostenuti dalle Regioni, nell’ambito delle convenzioni saranno regolamentati gli aspetti economici coinvolti, nonché le modalità di addebito e compensazione delle prestazioni erogate, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 sexies, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Dovranno altresì indicarsi, le modalità e gli eventuali indicatori per le valutazioni di merito sull’andamento.

Articolo 5
Sperimentazioni gestionali.

Per iniziative di particolare rilevanza innovativa le Regioni e le Aziende sanitarie locali e/o ospedaliere potranno valutare l’opportunità di avviare sperimentazioni gestionali ai sensi dell’articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Articolo 6
Priorità.

Fatta comunque salva la possibilità di estendere la collaborazione ad altri settori di attività sanitaria, le Regioni concordano di individuare quali prioritarie le iniziative intraprese nelle zone maggiormente interessate dai flussi di reciproca mobilità, nonché nei settori di attività connessi alla chirurgia specialistica, ai trapianti ed all’oncologia.

Articolo 7. Programmazione sanitaria.

Le Regioni si impegnano ad inserire nei rispettivi piani di programmazione sanitaria i principi ispiratori del presente accordo.

Articolo 8. Verifica dello stato di attuazione

Le regioni convengono sulla necessità di addivenire a periodici momenti di verifica sullo stato di attuazione del presente protocollo anche al fine di perfezionare la realizzare gli obiettivi. A tal fine si impegnano ad agevolare lo scambio di dati e informazioni necessarie operando per l’integrazione della rete informativa.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia.

Regione Autonoma Valle D’Aosta
Il Presidente della Giunta Regionale
Dino Vierin

Regione Piemonte
Il Presidente della Giunta Regionale
Enzo Ghigo