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Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2002, n. 70-5979
Approvazione del protocollo dintesa con la Regione autonoma Valle dAosta, per linstaurazione di rapporti di collaborazione in ambito sanitario
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare la proposta di protocollo dintesa tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle dAosta, relativamente allinstaurazione di rapporti di collaborazione in ambito sanitario, nel testo formalizzato nellallegato A - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - che sarà sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale.
(omissis)
Allegato
PROTOCOLLO DINTESA TRA LE REGIONI PIEMONTE E VALLE DAOSTA PER LINSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO
In Torino, addì .........
la REGIONE PIEMONTE, (C.F. ***), nella persona del Presidente pro-tempore On. Enzo Ghigo, nato a Torino il *** 19***, ai fini del presente atto domiciliato in Torino, Piazza Castello 165;
la REGIONE AUTONOMA VALLE DAOSTA, (C.F. ***), nella persona Presidente pro-tempore On. Dino Verin, nato ad Aosta il *** 19***, ai fini del presente atto domiciliato in Aosta, Piazza Deffeyes, 1;
Premesso che:
* i bisogni di salute delle popolazioni valdostana e piemontese appaiono, epidemiologicamente, similabili;
* unofferta assistenziale quantitativamente significativa e ben integrata permette di recuperare efficienza ed efficacia, attraverso leliminazione delle sovrapposizioni e delle carenze in alcune branche specialistiche;
* una delle criticità dei servizi sanitari regionali è rappresentata dai lunghi tempi di attesa e che lo sviluppo di reciproche sinergie permette di offrire alternative specialistiche congrue dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo;
* le criticità di reperimento di alcune figure professionali mediche ed infermieristiche obbligano, pena il rapido ridimensionamento dellofferta e della sua accessibilità, ad individuare soluzioni programmatorie e gestionali che consentano di mantenere elevata lattrattiva dellospedale valdostano così come dei presidi sanitari piemontesi decentrati;
* al fine di superare le criticità sopra evidenziate omogeneizzando e caratterizzando lofferta attraverso lindividuazione e lo sviluppo di sinergie si ritiene opportuno instaurare un rapporto di collaborazione tra le regioni Autonoma Valle dAosta e Piemonte;
viste le d.g.r. n. .......del.....della Regione Piemonte e n. ....del... della Regione Autonoma Valle dAosta, di approvazione del seguente protocollo;
stipulano il seguente
PROTOCOLLO DINTESA PER LINSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO
Articolo 1
Finalità.
Per le motivazioni in premessa indicate, la Regione Autonoma Valle dAosta e la Regione Piemonte concordano sullopportunità di una maggior interazione delle proprie strutture e di quelle delle aziende sanitarie, capace di sviluppare sinergie volte alla qualificazione ed allottimizzazione dellofferta sanitaria. A tal fine le Aziende sanitarie locali e/o ospedaliere realizzano iniziative integrate, attraverso programmi e progetti settoriali, che definiscano modelli organizzativi validati e riproducibili, in grado di ottimizzare e valorizzare le rispettive risorse assistenziali, omogeneizzare ed articolare la distribuzione dellofferta, razionalizzare e standardizzare i processi diagnostico-terapeutici e riabilitativi, favorire laccreditamento alleccellenza.
Articolo 2
Obiettivi.
Le iniziative realizzate nelle diverse aree settoriali dovranno tendere al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
* evitare sovrapposizioni di offerta assistenziale;
* migliorare la qualità tecnica degli interventi assistenziali;
* razionalizzare limpiego delle risorse;
* favorire linterscambio delle professionalità;
* agevolare le attività di formazione e aggiornamento comuni.
Articolo 3
Convenzioni.
Le modalità attuative del presente protocollo - concretizzabili anche tramite lapprovazione di programmi condivisi e la realizzazione di progetti comuni che attengono agli ambiti di attività sanitaria per i quali si intende sviluppare rapporti di collaborazione - sono definite nellambito di apposite convenzioni settoriali, stipulate di norma direttamente tra le Aziende sanitarie locali e/o ospedaliere, in conformità alle procedure proprie dei rispettivi ordinamenti, salvo che la rilevanza interaziendale delle iniziative o ragioni di coordinamento interaziendale richiedano lintervento della Regione.
Articolo 4
Contenuti delle convenzioni.
Le convenzioni settoriali, che potranno anche prevedere lo sviluppo sperimentale di attività, specificano gli obiettivi di dettaglio, disciplinano i rapporti tra le amministrazioni e le norme procedurali, nonché le direttive di carattere generale che sovrintendono allo svolgimento delle iniziative comuni.
Al fine di pervenire ad un equilibrio dei costi rispettivamente sostenuti dalle Regioni, nellambito delle convenzioni saranno regolamentati gli aspetti economici coinvolti, nonché le modalità di addebito e compensazione delle prestazioni erogate, in attuazione di quanto previsto dallarticolo 8 sexies, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Dovranno altresì indicarsi, le modalità e gli eventuali indicatori per le valutazioni di merito sullandamento.
Articolo 5
Sperimentazioni gestionali.
Per iniziative di particolare rilevanza innovativa le Regioni e le Aziende sanitarie locali e/o ospedaliere potranno valutare lopportunità di avviare sperimentazioni gestionali ai sensi dellarticolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Articolo 6
Priorità.
Fatta comunque salva la possibilità di estendere la collaborazione ad altri settori di attività sanitaria, le Regioni concordano di individuare quali prioritarie le iniziative intraprese nelle zone maggiormente interessate dai flussi di reciproca mobilità, nonché nei settori di attività connessi alla chirurgia specialistica, ai trapianti ed alloncologia.
Articolo 7. Programmazione sanitaria.
Le Regioni si impegnano ad inserire nei rispettivi piani di programmazione sanitaria i principi ispiratori del presente accordo.
Articolo 8. Verifica dello stato di attuazione
Le regioni convengono sulla necessità di addivenire a periodici momenti di verifica sullo stato di attuazione del presente protocollo anche al fine di perfezionare la realizzare gli obiettivi. A tal fine si impegnano ad agevolare lo scambio di dati e informazioni necessarie operando per lintegrazione della rete informativa.
Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia.
Regione Autonoma Valle DAosta
Il Presidente della Giunta Regionale
Dino
Vierin
Regione Piemonte
Il Presidente della Giunta Regionale
Enzo Ghigo