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Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2002, n. 84-5993

Concessioni demaniali per l’occupazione di beni immobili all’interno delle zone portuali. Determinazioni

A relazione dell’Assessore Racchelli:

Premesso che la legge regionale n. 44/2000 e successive modifiche, nell’attribuire agli Enti locali le competenze, tra l’altro, in materia di navigazione interna, ha individuato nella Regione il soggetto competente all’espletamento delle funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni per l’utilizzo dei beni e delle aree del demanio idrico (della navigazione interna) lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, quando l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse regionale.

Considerato che la Giunta Regionale con deliberazione n. 102 - 4994 in data 28.12.2001 ha provveduto ad individuare in modo puntuale quali siano le funzioni amministrative ritenute di interesse regionale, includendo tra le stesse la gestione delle concessioni relative ad attività commerciali e connesse ubicate all’interno delle zone portuali.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69-25254 in data 5.8.1998, recante “Determinazione criteri relativi alle concessioni di beni immobili ed aree a terra site all’interno delle zone portuali piemontesi appartenenti al demanio regionale”.

Ritenuto necessario, in relazione all’esperienza settoriale maturata in questi anni in ordine alla gestione degli immobili adibiti ad uso commerciale, nonché in relazione al disposto del codice della navigazione che ne dà ampia facoltà, di apportare alcune modifiche alla citata deliberazione n. 69-25254.

Accertato, in particolare, che la prescrizione escludente la facoltà di autorizzare il subentro nelle concessioni di immobili ha di fatto bloccato ogni iniziativa di innovazione e miglioramento delle strutture che necessariamente consegue alla nascita di nuove attività imprenditoriali.

Valutata pertanto a tal fine l’opportunità di consentire il subingresso, ai sensi dell’articolo 46 del codice della navigazione anche per le concessioni riguardanti immobili destinati da attività commerciali, incluse le concessioni in essere, con la prescrizione che lo stesso potrà aver luogo solo ove non sussistano pendenze in atto da parte del concessionario.

Ritenuto di stabilire, a garanzia dell’Ente, che l’importo della cauzione da versarsi a cura del subentrante non potrà essere inferiore al cinquanta per cento dell’importo del canone annuo.

Accertato, inoltre, che i costi necessari per l’avviamento di nuove attività commerciali (acquisto di beni mobili ed attrezzature) non sono ammortizzabili nel periodo di massima durata delle concessioni, attualmente stabilito in anni 6.

Considerato, quindi, di dare facoltà al rilascio di concessioni demaniali aventi una durata massima di anni 10.

Ciò premesso,

vista la legge regionale n. 44/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.3.1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R. 28.6.1999 n. 631;

viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 69-25254 in data 5.8.1998 e numero 102 - 4994 in data 28.12.2001.

vista la legge regionale 8.8.1997, n. 51;

per quanto sopra;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

E’ consentito, per le motivazioni in premessa riportate ed a parziale modifica della precedente deliberazione della Giunta Regionale n. 69-25254 in data 5.8.1998, il subentro nelle concessioni demaniali, incluse quelle in essere, relative ad occupazioni di immobili ubicati all’interno delle zone portuali piemontesi.

Il subentro potrà avvenire solo ove non sussistano pendenze in atto da parte del concessionario.

L’importo del deposito cauzionale da versarsi dal subentrante non potrà essere inferiore al cinquanta per cento dell’importo del canone annuo.

Le concessioni riguardanti immobili del demanio regionale per attività commerciali o connesse potranno avere una durata massima di anni dieci.

(omissis)