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Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2002, n. 84-5993
Concessioni demaniali per loccupazione di beni immobili allinterno delle zone portuali. Determinazioni
A relazione dellAssessore Racchelli:
Premesso che la legge regionale n. 44/2000 e successive modifiche, nellattribuire agli Enti locali le competenze, tra laltro, in materia di navigazione interna, ha individuato nella Regione il soggetto competente allespletamento delle funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni per lutilizzo dei beni e delle aree del demanio idrico (della navigazione interna) lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, quando lutilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse regionale.
Considerato che la Giunta Regionale con deliberazione n. 102 - 4994 in data 28.12.2001 ha provveduto ad individuare in modo puntuale quali siano le funzioni amministrative ritenute di interesse regionale, includendo tra le stesse la gestione delle concessioni relative ad attività commerciali e connesse ubicate allinterno delle zone portuali.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69-25254 in data 5.8.1998, recante Determinazione criteri relativi alle concessioni di beni immobili ed aree a terra site allinterno delle zone portuali piemontesi appartenenti al demanio regionale.
Ritenuto necessario, in relazione allesperienza settoriale maturata in questi anni in ordine alla gestione degli immobili adibiti ad uso commerciale, nonché in relazione al disposto del codice della navigazione che ne dà ampia facoltà, di apportare alcune modifiche alla citata deliberazione n. 69-25254.
Accertato, in particolare, che la prescrizione escludente la facoltà di autorizzare il subentro nelle concessioni di immobili ha di fatto bloccato ogni iniziativa di innovazione e miglioramento delle strutture che necessariamente consegue alla nascita di nuove attività imprenditoriali.
Valutata pertanto a tal fine lopportunità di consentire il subingresso, ai sensi dellarticolo 46 del codice della navigazione anche per le concessioni riguardanti immobili destinati da attività commerciali, incluse le concessioni in essere, con la prescrizione che lo stesso potrà aver luogo solo ove non sussistano pendenze in atto da parte del concessionario.
Ritenuto di stabilire, a garanzia dellEnte, che limporto della cauzione da versarsi a cura del subentrante non potrà essere inferiore al cinquanta per cento dellimporto del canone annuo.
Accertato, inoltre, che i costi necessari per lavviamento di nuove attività commerciali (acquisto di beni mobili ed attrezzature) non sono ammortizzabili nel periodo di massima durata delle concessioni, attualmente stabilito in anni 6.
Considerato, quindi, di dare facoltà al rilascio di concessioni demaniali aventi una durata massima di anni 10.
Ciò premesso,
vista la legge regionale n. 44/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.3.1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R. 28.6.1999 n. 631;
viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 69-25254 in data 5.8.1998 e numero 102 - 4994 in data 28.12.2001.
vista la legge regionale 8.8.1997, n. 51;
per quanto sopra;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
E consentito, per le motivazioni in premessa riportate ed a parziale modifica della precedente deliberazione della Giunta Regionale n. 69-25254 in data 5.8.1998, il subentro nelle concessioni demaniali, incluse quelle in essere, relative ad occupazioni di immobili ubicati allinterno delle zone portuali piemontesi.
Il subentro potrà avvenire solo ove non sussistano pendenze in atto da parte del concessionario.
Limporto del deposito cauzionale da versarsi dal subentrante non potrà essere inferiore al cinquanta per cento dellimporto del canone annuo.
Le concessioni riguardanti immobili del demanio regionale per attività commerciali o connesse potranno avere una durata massima di anni dieci.
(omissis)