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Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2002, n. 56-5967

Legge 12/02/1999 n. 68 - Modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria per il collocamento obbligatorio dei disabili

A relazione dell’Assessore Ferrero:

Vista la legge 12/03/99 n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

visto in particolare l’art. 8 della medesima legge che al comma 2 statuisce che presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati;

il comma 4 stabilisce che le Regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall’Atto di Indirizzo e Coordinamento di cui all’art. 1 - comma 4 della stessa legge;

visto il D.P.C.M. 13/01/2001 “Atto di Indirizzo e Coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1- comma 4 della legge 68/99;

vista la circolare n.4 del 17/01/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed, in particolare, il paragrafo relativo alle graduatorie ed all’avviamento;

visto il D.P.R. n. 246 del 18/06/97, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli Enti pubblici ed in particolare la tabella allegata che definisce i criteri per la formazione della graduatorie;

visto il D.P.R. n.333 del 10/10/2000 “Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge n.68/99", ed in particolare l’art. 9, relativo alle graduatorie per l’avviamento al lavoro dei disabili;

visto il D.P.C.M. 27.12.88 - Disciplina dell’avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell’assunzione nella Pubblica Amministrazione;

visto l’art.10 - comma 6 della legge 56/87, il quale prevede che la Commissione Regionale per l’Impiego stabilisca criteri uniformi per la valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria;

visto l’art. 7 della legge regionale 41/98 il quale prevede l’istituzione della Commissione Regionale di Concertazione ed, in particolare, l’art.20, dove viene stabilito che “...fino all’insediamento di tale Commissione, continua ad operare la Commissione Regionale per l’Impiego...”;

considerato che i criteri indicati nella tabella allegata al D.P.R. n. 246/97, di cui sopra detto, appaiono idonei quali modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria dei disabili;

considerata l’opportunità di uniformare sul territorio regionale i criteri e le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria;

tenuto conto che, ai fini della definizione da parte delle regioni dell’attribuzione dei punteggi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria, il sopra richiamato D.P.R. 333/2000 precisa che devono essere considerati prioritariamente l’anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, la condizione economica, il carico familiare e la difficoltà di locomozione sul territorio;

visto il comma 4 dell’art. 9 del precitato D.P.R. 333/2000 che consente alle Regioni di individuare ulteriori criteri rispetto a quelli sopra indicati;

in attesa dell’operatività dell’organismo previsto dall’art. 6, comma 3 del D.lgs. 469/97 così come modificato dall’art. 6 comma 2 della legge 68/99 (Comitato Tecnico);

visto il parere favorevole espresso in data 11/04/2002 dalla Commissione di cui all’art. 7 della L.R. 41/98;

la Giunta regionale, all’unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

di uniformare gli elementi valutativi per le assunzioni dei disabili presso i datori di lavoro, sia privati sia pubblici, a quanto previsto dal D.P.R. 246/97 che disciplina le assunzioni da parte dei datori di lavoro pubblici, in riferimento alla graduatoria per l’avviamento al lavoro dei disabili, stabilendo le seguenti modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria, di cui ai criteri generali previsti dall’art. 9 del D.P.R. 333/2000:

a) Anzianità di Iscrizione

Viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio e che sia stato dichiarato lo stato di disoccupazione ai sensi del

D. Lgs. n. 181/2000.

A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a +100 riferito alla data convenzionale del mese di aprile 1988; su tale punteggio base sono da operare le variazioni indicate al presente punto e da quelli successivi; con l’avvertenza che il punteggio da attribuire per l’anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello relativo al mese a cui si fa riferimento senza considerare le frazioni:

- per le iscrizioni effettuate precedentemente alla data convenzionale del mese di aprile 1988, si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese punti (1;

- per le iscrizioni o reiscrizioni effettuate successivamente alla data convenzionale del mese di aprile 1988, si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese punti +1;

b) Carico Familiare

Per ogni persona a carico punti (12.

Per carico familiare si intende quello rilevato tramite autocertificazione corrispondente allo stato di famiglia determinato secondo le nuove modalità previste per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare con alcune variazioni sotto riportate.

Le persone a carico da considerare sono:

- coniuge o convivente disoccupati che abbiano dichiarato il proprio stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 181/2000;

- figli minorenni a carico;

- figli maggiorenni fino al compimento del 26° anno di età se studenti o, disoccupati che abbiano dichiarato il proprio stato di disoccupazione ai sensi D.Lgs. 181/2000;

- fratelli o sorelle minorenni a carico;

- coniuge, figlio, fratello o sorella invalidi permanenti e inabili al lavoro, conviventi e a carico;

c) Condizione Economica

Viene considerato qualsiasi tipo di reddito lordo, anche immobiliare e mobiliare, del lavoratore disabile con esclusione del suo nucleo familiare fino a Euro 3718,49 ( corrispondenti a L.7.200.000) ai sensi del D. Lgs 468/97, riparametrato annualmente in base all’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, verrà considerato pari a zero;

Da Euro 3.718,49 (L.7.200.001) a Euro 4.234,95 (L. 8.200.000) + punti 3;

da Euro 4.234,95 (L. 8.201.001) a Euro 4.751,40 (L. 9.200.000) + punti 6;

da Euro 4.751,40 (L. 9.201.001) a Euro 5.267,86 (L. 10.200.000) + punti 12;

da Euro 5.267,86 (L. 10.201.001) a Euro 5.784,32 ( L. 11.200.000) + punti 24;

da Euro 5.784,32 ( L. 11.201.001) a Euro 6.300,77 ( L. 12.200:000) + punti 36;

da Euro 6.300,77 (L. 12.201.001) a Euro 6.817,23 (13.200.000) + punti 48;

per ogni ulteriore milione pari a Euro 516,46 punti + 12.

Il reddito verrà accertato tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Dal reddito lordo si intendono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio non soggette a IRPEF percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa nonché l’indennità di accompagnamento.

Qualsiasi altra prestazione ( assegni, pensione etc.) va considerata nel reddito lordo solamente se è soggetta ad IRPEF;

d) Grado di Invalidità

Per gli avviamenti presso i datori di lavoro sia pubblici che privati, oltre a quanto stabilito dai punti da a) a c) devono essere considerati anche i sottoindicati punteggi attribuiti dalla tabella allegata al D.P.R. 246/97:



Percentuale invalidante:

Punteggio:

Invalidi di guerra e di servizio

Punteggio: Categorie

 

 

 

 

91- 100%

- 28

1° cat.

- 28

81- 90%

- 24

2° cat.

- 24,5

71 - 80%

- 20

3° cat.

- 21

61- 70%

- 16

4° cat.

- 17,5

51 - 60%

- 11,5

5° cat.

- 14

41- 50%

- 7,5

6° cat.

- 10,5

33 - 40%

- 3,5

7° cat.

- 7

 

 

8° cat.

- 3,5

e) Difficoltà di Locomozione nel Territorio

In caso di parità di punteggio, all’atto dell’avviamento del lavoratore, verrà tenuta in considerazione la minore distanza tra il domicilio dello stesso e la località di impiego.

Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parità , i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione o reiscrizione e in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.

Per le categorie di cui all’art. 18 della L. 68/99, in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro di tutte le categorie indicate nell’art. in questione, si applicano gli stessi criteri sopraevidenziati tranne quelli specifici per la disabilità.

Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ogni anno; la graduatoria ha validità annuale e deve essere approvata e pubblicata entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Ai fini dell’aggiornamento annuale della graduatoria di cui trattasi, i centri per l’impiego, entro il mese di dicembre di ogni anno, dovranno raccogliere per tutti i lavoratori ancora inseriti in graduatoria e che insistono sul territorio di propria competenza, dati e notizie utili ai fini dell’aggiornamento della graduatoria stessa.

Per quanto concerne l’accertamento del reddito, considerato che nel mese di dicembre il lavoratore non dispone ancora di tutti i dati reddituali riferiti all’anno in corso, si dovrà tener conto del reddito relativo all’anno precedente.

I dati raccolti dovranno essere trasmessi al competente servizio lavoro della propria provincia che provvederà all’aggiornamento della graduatoria, all’approvazione e alla pubblicazione della medesima entro il 31 marzo.

In sede di prima applicazione e nelle more della raccolta dei dati e dell’approntamento del supporto informatico in coerenza con le indicazioni del presente atto, si dispone che la graduatoria, in applicazione dei criteri individuati nella presente deliberazione, abbia effetto a partire dal 01/01/2003 e subordinatamente alla disponibilità del software gestionale, continuandosi nel frattempo ad applicare la graduatoria attualmente utilizzata dai servizi.

(omissis)