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Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2002, n. 69-5978

Accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Piemonte per la realizzazione di un progetto sperimentale di integrazione sociale degli stranieri extracomunitari (Euro 1.271.226,67)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di confermare l’adesione all’Accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Dipartimento delle Politiche Sociali e previdenziali e Regione Piemonte per la realizzazione di un progetto sperimentale di integrazione sociale degli stranieri extracomunitari residenti nel territorio, finanziato per Euro 1.271.226,67 (L.2.461.438.060) dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, e conseguentemente di dare attuazione delle attività in esso previste;

- di individuare, quali settori di intervento del suddetto progetto

1. la formazione del personale della Pubblica Amministrazione a diretto contatto con il pubblico o che si occupi dei problemi dell’immigrazione;

2. l’utilizzo di mediatori interculturali nelle strutture pubbliche;

3. la realizzazione di strumenti di informazione per cittadini stranieri e per operatori del settore.

- di istituire un Tavolo Unico regionale di coordinamento per le politiche di immigrazione, come previsto dall’art. 2 dell’Accordo così composto:

1 rappresentante per ogni provincia piemontese;

1 rappresentante della Prefettura di Torino

1 rappresentante della Questura di Torino

1 rappresentante dell’Università degli Studi

1 rappresentante della Direzione regionale del Ministero all’Istruzione, Università e Ricerca

1 rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani

1 rappresentante della Lega delle Autonomie Locali

1 rappresentante dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

1 rappresentante dell’Unione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia

1 rappresentante dell’INPS

1 rappresentante del Dipartimento delle Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

e coordinato dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Piemonte;

- di affidare al Direzione regionale Politiche Sociali il compito di assumere le iniziative necessarie per realizzare la progettazione attraverso forme di coordinamento tra enti e istituzioni locali e con il Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

(omissis)

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

E

REGIONE PIEMONTE

- Considerato che per effetto del decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 300, modificato dal decreto legge 12 giugno 2001 n.217 convertito in legge n.317 del 3 agosto 2001, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, “Ordinamento delle autonomie locali”;

- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- Ai sensi del Decreto Legislativo n. 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, che attiva un sistema di disposizioni in materia di assistenza sanitaria, istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica ed integrazione sociale, prevedendo sia obblighi per lo straniero extracomunitario regolarmente soggiornante che il riconoscimento dei diritti quali la parità di trattamento con i cittadini italiani;

- Visto in particolare l’articolo 45 del Testo unico, che istituisce il Fondo nazionale per le politiche migratorie;

- Visto il D.P.R. 30 marzo 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n.112 alla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001 recante approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell’art.3 della legge 6 marzo 1998, n.40;

- Nel quadro della programmazione pluriennale e annuale della Regione in materia di immigrazione;

- Alla luce del principio di sussidiarietà ed avvalendosi dello strumento della concertazione;

- Sulla base della riunione del 1 agosto 2001 con le Regioni e province autonome finalizzata alla definizione delle modalità di utilizzo e di ripartizione della somma di lire 35 miliardi (derivante dal contributo, previsto dalla legge 943/1986, ormai soppresso) versata dall’INPS sul Fondo nazionale per le politiche migratorie per l’anno 2001.

- Considerata l’opportunità di realizzare un progetto di ambito regionale caratterizzato da azioni relative ai settori dell’alfabetizzazione e apprendimento della lingua e della cultura italiane, della formazione, dell’accesso all’alloggio, della mediazione culturale, della promozione del riconoscimento dei diritti degli stranieri extracomunitari;

RITENUTO OPPORTUNO

- favorire l’integrazione sociale degli stranieri extracomunitari regolarmente presenti nel territorio regionale, utilizzando un modello che, basandosi sul sostegno all’inserimento socio-lavorativo accompagnato da un’adeguata politica per l’accesso all’alloggio, possa rappresentare un paradigma di riferimento per altre esperienze in ambito territoriale;

- sollecitare il coinvolgimento e la partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate attraverso una prassi di concertazione e di concorso alla realizzazione di un’efficace politica di integrazione;

- attivare un progetto di ambito regionale caratterizzato da azioni relative ai settori dell’alfabetizzazione e apprendimento della lingua e della cultura italiane, della formazione, dell’accesso all’alloggio, della mediazione culturale, della promozione del riconoscimento dei diritti degli stranieri extracomunitari, al fine di avviare un sistema organico, coordinato e coerente con le indicazioni del “Documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione”;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1
Finalità e obiettivi

Il presente accordo di programma è finalizzato all’attivazione e realizzazione di un progetto sperimentale di ambito regionale con l’obiettivo di individuare un modello di buone pratiche per l’integrazione sociale degli immigrati extracomunitari, dei lavoratori immigrati nazionali, che, avviando un sistema di azioni integrate e concertate tra le parti sociali e istituzionali interessate, possa rappresentare un paradigma di riferimento per altre esperienze in ambito territoriale.

Le azioni avviate dal progetto si intendono:

- rivolte ai lavoratori extracomunitari regolarmente presenti - occupati o iscritti al collocamento - e alle loro famiglie anche per facilitare i ricongiungimenti familiari nonché, qualora sussistano problematiche comuni, agli immigrati nazionali provenienti da altre regioni d’Italia;

- inserite in un quadro di costante attenzione all’evoluzione del fenomeno dei flussi migratori con particolare riguardo:

- al crescente impiego in forma stabile di lavoratori extracomunitari nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del terziario e dei servizi alla persona;

- al modello di sviluppo e alle relazioni tra prospettive demografiche, popolazione attiva, occupazione;

- all’inserimento dei lavoratori immigrati extracomunitari nonché dei cittadini italiani provenienti da altre regioni d’Italia negli ambienti di lavoro e nella comunità regionale e alla piena convivenza tra cittadini residenti e lavoratori extracomunitari;

- alla promozione e valorizzazione di sinergie tra risorse regionali, statali, comunitarie e private;

- alla valorizzazione del ruolo della Regione, delle Province, dei Comuni e delle parti sociali regionali.

Art.2
Strumenti e procedure di attuazione

La responsabilità attuattiva del progetto è attribuita alla Regione Piemonte che opererà di concerto con le altre strutture organizzative interessate.

Lo strumento consultivo e di monitoraggio per la realizzazione del presente accordo viene individuato nel Tavolo Unico regionale di coordinamento per le politiche di immigrazione cui partecipa anche il Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali.

Al Tavolo di coordinamento sopra indicato compete:

- la definizione degli aspetti attuativi delle azioni nelle aree di intervento individuate nel successivo art.3;

- il monitoraggio sulle singole azioni realizzate, anche in collaborazione con gli altri Enti territoriali coinvolti;

- la valutazione finale del progetto complessivo anche in vista della individuazione di modelli operativi da sperimentare e da estendere ad altre realtà territoriali.

Gli atti nazionali e regionali in materia di immigrazione costituiscono il riferimento per quanto riguarda l’individuazione dei settori di intervento e le priorità delle azioni da attivare nei rispettivi ambiti, al fine di favorire l’integrazione dei nuovi cittadini e per contrastare i fenomeni di razzismo che pregiudicano alla base una civile convivenza con i portatori di diverse culture, tenendo conto dello stato delle politiche regionali in materia di immigrazione e delle necessità rilevate sul territorio.

Art.3
Aree di intervento

Il presente accordo di programma si attua mediante azioni concertate, indirizzate al sostegno per l’inserimento socio-lavorativo dei lavoratori extracomunitari, nelle seguenti aree di intervento:

- promozione di programmi di alfabetizzazione e formazione (art.4);

- sostegno all’accesso all’alloggio (art.5);

- sviluppo della funzione di mediazione culturale e di servizi integrati in rete (art.6);

- promozione del riconoscimento dei diritti degli stranieri extracomunitari, con particolare attenzione all’istituto della carta di soggiorno (art.7);

- revisione della legislazione regionale (art.8).

Le azioni per le diverse aree di intervento possono essere promosse anche separatamente. La Regione Piemonte garantisce in ogni caso il coordinamento delle singole azioni e delle singole aree ai fini della unitarietà del progetto.

Art.4
Promozione di programmi di alfabetizzazione e formazione

Le attività formative attivate nell’ambito del presente accordo, coordinate con quanto già previsto dall’attuale quadro normativo, da attuare anche sulla base di accordi con le associazioni di categoria o con singole imprese, dovranno porre particolare attenzione a:

- attività di alfabetizzazione e corsi di lingua italiana, anche sulla base di specifici accordi con le istituzioni scolastiche ed in connessione con il progetto “Io parlo italiano” realizzato da RAI Educational e Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e i Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione degli Adulti;

- corsi di informazione sulla cultura, la convivenza civile, il lavoro, anche nel contesto di progetti di accompagnamento ed inserimento dello straniero nell’ambiente di lavoro;

- corsi di informazione e formazione multilingue sulle norme di sicurezza in ambiente di lavoro e la segnalazione del rischio;

- corsi di orientamento e formazione professionali che valorizzino le competenze pregresse dei lavoratori extracomunitari e mirino all’acquisizione di nuove capacità in relazione alle qualifiche e ai profili professionali richiesti dal sistema produttivo;

- iniziative di formazione dei formatori.

I corsi di formazione al lavoro e alla sicurezza nei luoghi di lavoro possono essere estesi ai lavoratori nazionali.

Dovranno essere in ogni caso assunte iniziative di raccordo con i meccanismi istituzionali di immissione nel mercato del lavoro dei soggetti extracomunitari, verificata anche la presenza di disoccupati iscritti nelle liste provinciali dei centri per l’impiego.

Art.5
Sostegno all’accesso all’alloggio

Il presente accordo prevede la promozione e il sostegno di azioni che facilitino l’accesso al mercato della casa da parte degli stranieri extracomunitari regolarmente presenti ed il contrasto di ogni pratica discriminatoria, attraverso:

- il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle imprese che occupano lavoratori extracomunitari nel reperimento e nella messa a disposizione di alloggi;

- le funzioni di intermediazione e garanzia svolte da parte di Enti Locali che potranno stipulare direttamente con i proprietari i contratti di locazione e fornire precise garanzie contrattuali in merito alla durata dei rapporti locativi e ai termini e alle modalità di riconsegna;

- la possibilità per gli stranieri extracomunitari di accedere, a parità di condizioni con i cittadini italiani, al sostegno economico al pagamento di canoni di locazione;

- la realizzazione di interventi di risanamento igienico-sanitario di alloggi, di proprietà pubblica o privata, da destinare agli stranieri extracomunitari;

- l’incentivazione dell’offerta abitativa sociale quale la riqualificazione di centri di accoglienza e la realizzazione di pensionati sociali, aperti anche ai cittadini italiani.

Art.6
Sviluppo della funzione di mediazione culturale

Al fine del raggiungimento dell’obiettivo di cui al presente accordo, un ruolo determinante è rappresentato dalla figura del mediatore culturale che, fungendo da tramite tra la cultura ospitante e le diverse culture presenti sul territorio, può facilitare i percorsi di integrazione messi in atto dal progetto.

In particolar modo, in questo ambito, è opportuno prevedere corsi di aggiornamento per i mediatori culturali, con particolare attenzione alle possibilità di costituzione di forme cooperative che includano mediatori di più provenienze e con diverse specializzazioni, in grado quindi di offrire una gamma più flessibile e articolata di interventi.

Anche sulla base di progetti ed esperienze già in atto sul territorio regionale, è opportuno prevedere l’impiego di mediatori culturali in sportelli che offrano funzioni di orientamento e di accompagnamento ai servizi per gli stranieri extracomunitari.

Art.7
Promozione del riconoscimento dei diritti degli stranieri extracomunitari

Il Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Piemonte si impegnano in un’azione di verifica della piena attuazione del D.Lgs.286/98, con particolare riferimento al diritto alla parità di trattamento e all’istituto della carta di soggiorno, di cui all’art. 9 del suddetto decreto legislativo e degli artt.16 e 17 del Regolamento di Attuazione.

Al riguardo, sarà attivata un’azione di monitoraggio sulla diffusione di questo istituto sul territorio regionale, anche al fine di uniformare l’applicazione delle procedure per il rilascio della carta di soggiorno da parte dei diversi uffici delle Questure della regione.

Art.8
Revisione della legislazione regionale

La Regione è impegnata alla revisione della legislazione regionale in materia di immigrazione sulla base:

- dei principi di cui al Decreto Legislativo 25.7.1998, n. 286;

- della valorizzazione del metodo della concertazione e del ruolo di programmazione e coordinamento della Regione;

- della semplificazione normativa e procedurale.

Alla revisione della legislazione contribuiranno le proposte del Coordinamento regionale per le politiche di immigrazione, che saranno messe in rapporto con i pareri e le proposte delle associazioni del mondo della cooperazione, delle associazioni operanti per l’integrazione dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, con le associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni degli immigrati.

Art.9
Costi e copertura finanziaria del progetto

Il costo complessivo stimato del progetto attivato con il presente accordo ammonta a Lire 2.461.438.060, (duemiliardiquattrocentosessantunomilioniquattrocentotrentotto- milasessanta), IVA inclusa, pari ad Euro 1.271.226,67 e concerne la messa in atto di azioni tese a individuare un modello di buone pratiche per l’integrazione sociale.

Attraverso la sottoscrizione del presente accordo il Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sostiene l’esecuzione dell’intero progetto con un finanziamento di Lire 2.461.438.060, IVA inclusa, pari ad Euro 1.271.226,67.

Resta inteso che la parte di costo eccedente il finanziamento del Dipartimento è a totale carico della Regione Piemonte e degli Enti Locali e delle parti sociali coinvolte nell’attuazione del progetto.

Art.10
Pagamenti

L’erogazione del finanziamento da parte del Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è così determinata:

- una prima rata corrispondente al 30% dell’ammontare, corrispondente a Lire 738.431.418, IVA inclusa, pari ad Euro 381.368,00 previa comunicazione della definizione degli aspetti attuativi di cui all’art.2;

- una seconda rata pari a un ulteriore 40%, corrispondente a Lire 984.575.224, IVA inclusa, pari ad Euro 508.490,67 dopo sei mesi di attività;

- il saldo, corrispondente al restante 30%, corrispondente a Lire 738.431.418, IVA inclusa, pari ad Euro 381.368,00 alla scadenza dell’accordo previa comunicazione della relazione finale di cui all’art.11.

Art.11
Relazione finale

La Regione Piemonte si impegna a trasmettere al Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione finale descrittiva di tutti gli aspetti dell’utilizzo del finanziamento. La relazione in questione riguarderà l’intero progetto e, quindi, anche la parte eventualmente non coperta dal finanziamento statale.

Inoltre, verrà analizzato il conseguimento degli obiettivi convenuti nel progetto. Tale relazione, comprensiva della rendicontazione, dovrà essere prodotta entro tre mesi dal termine di scadenza dell’accordo.

Art.12
Impegno dei soggetti sottoscrittori

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;

- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;

- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione del progetto programmato;

- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell’accordo.

Art.13
Disposizioni generali

Il presente accordo di programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dell’accordo stesso sono successivi.

L’accordo ha la durata di un anno a decorrere dalla comunicazione della definizione degli aspetti attuativi di cui all’art.2, che dovrà intervenire entro il 30 aprile 2002.

Nell’ambito del territorio regionale, in accordo con il Coordinamento regionale per le politiche di immigrazione, saranno individuate le aree su cui attivare il progetto sperimentale, prevedendone una successiva prosecuzione anche nelle altre aree del territorio piemontese.

Il presente accordo si compone di 13 articoli ed è redatto in due originali.

Roma, ................

Letto e sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali

Dr.ssa Daniela Carlà