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Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2002, n. 69-5978
Accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Piemonte per la realizzazione di un progetto sperimentale di integrazione sociale degli stranieri extracomunitari (Euro 1.271.226,67)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di confermare ladesione allAccordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Dipartimento delle Politiche Sociali e previdenziali e Regione Piemonte per la realizzazione di un progetto sperimentale di integrazione sociale degli stranieri extracomunitari residenti nel territorio, finanziato per Euro 1.271.226,67 (L.2.461.438.060) dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, e conseguentemente di dare attuazione delle attività in esso previste;
- di individuare, quali settori di intervento del suddetto progetto
1. la formazione del personale della Pubblica Amministrazione a diretto contatto con il pubblico o che si occupi dei problemi dellimmigrazione;
2. lutilizzo di mediatori interculturali nelle strutture pubbliche;
3. la realizzazione di strumenti di informazione per cittadini stranieri e per operatori del settore.
- di istituire un Tavolo Unico regionale di coordinamento per le politiche di immigrazione, come previsto dallart. 2 dellAccordo così composto:
1 rappresentante per ogni provincia piemontese;
1 rappresentante della Prefettura di Torino
1 rappresentante della Questura di Torino
1 rappresentante dellUniversità degli Studi
1 rappresentante della Direzione regionale del Ministero allIstruzione, Università e Ricerca
1 rappresentante dellAssociazione Nazionale Comuni Italiani
1 rappresentante della Lega delle Autonomie Locali
1 rappresentante dellUnione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
1 rappresentante dellUnione Nazionale Piccoli Comuni dItalia
1 rappresentante dellINPS
1 rappresentante del Dipartimento delle Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e coordinato dallAssessorato alle Politiche Sociali della Regione Piemonte;
- di affidare al Direzione regionale Politiche Sociali il compito di assumere le iniziative necessarie per realizzare la progettazione attraverso forme di coordinamento tra enti e istituzioni locali e con il Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
(omissis)
Allegato
ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI
E
REGIONE PIEMONTE
- Considerato che per effetto del decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 300, modificato dal decreto legge 12 giugno 2001 n.217 convertito in legge n.317 del 3 agosto 2001, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, Ordinamento delle autonomie locali;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Ai sensi del Decreto Legislativo n. 286/98 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che attiva un sistema di disposizioni in materia di assistenza sanitaria, istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica ed integrazione sociale, prevedendo sia obblighi per lo straniero extracomunitario regolarmente soggiornante che il riconoscimento dei diritti quali la parità di trattamento con i cittadini italiani;
- Visto in particolare larticolo 45 del Testo unico, che istituisce il Fondo nazionale per le politiche migratorie;
- Visto il D.P.R. 30 marzo 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n.112 alla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001 recante approvazione del documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dellart.3 della legge 6 marzo 1998, n.40;
- Nel quadro della programmazione pluriennale e annuale della Regione in materia di immigrazione;
- Alla luce del principio di sussidiarietà ed avvalendosi dello strumento della concertazione;
- Sulla base della riunione del 1 agosto 2001 con le Regioni e province autonome finalizzata alla definizione delle modalità di utilizzo e di ripartizione della somma di lire 35 miliardi (derivante dal contributo, previsto dalla legge 943/1986, ormai soppresso) versata dallINPS sul Fondo nazionale per le politiche migratorie per lanno 2001.
- Considerata lopportunità di realizzare un progetto di ambito regionale caratterizzato da azioni relative ai settori dellalfabetizzazione e apprendimento della lingua e della cultura italiane, della formazione, dellaccesso allalloggio, della mediazione culturale, della promozione del riconoscimento dei diritti degli stranieri extracomunitari;
RITENUTO OPPORTUNO
- favorire lintegrazione sociale degli stranieri extracomunitari regolarmente presenti nel territorio regionale, utilizzando un modello che, basandosi sul sostegno allinserimento socio-lavorativo accompagnato da unadeguata politica per laccesso allalloggio, possa rappresentare un paradigma di riferimento per altre esperienze in ambito territoriale;
- sollecitare il coinvolgimento e la partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate attraverso una prassi di concertazione e di concorso alla realizzazione di unefficace politica di integrazione;
- attivare un progetto di ambito regionale caratterizzato da azioni relative ai settori dellalfabetizzazione e apprendimento della lingua e della cultura italiane, della formazione, dellaccesso allalloggio, della mediazione culturale, della promozione del riconoscimento dei diritti degli stranieri extracomunitari, al fine di avviare un sistema organico, coordinato e coerente con le indicazioni del Documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1
Finalità e obiettivi
Il presente accordo di programma è finalizzato allattivazione e realizzazione di un progetto sperimentale di ambito regionale con lobiettivo di individuare un modello di buone pratiche per lintegrazione sociale degli immigrati extracomunitari, dei lavoratori immigrati nazionali, che, avviando un sistema di azioni integrate e concertate tra le parti sociali e istituzionali interessate, possa rappresentare un paradigma di riferimento per altre esperienze in ambito territoriale.
Le azioni avviate dal progetto si intendono:
- rivolte ai lavoratori extracomunitari regolarmente presenti - occupati o iscritti al collocamento - e alle loro famiglie anche per facilitare i ricongiungimenti familiari nonché, qualora sussistano problematiche comuni, agli immigrati nazionali provenienti da altre regioni dItalia;
- inserite in un quadro di costante attenzione allevoluzione del fenomeno dei flussi migratori con particolare riguardo:
- al crescente impiego in forma stabile di lavoratori extracomunitari nei settori dellindustria, dellartigianato, dellagricoltura, del terziario e dei servizi alla persona;
- al modello di sviluppo e alle relazioni tra prospettive demografiche, popolazione attiva, occupazione;
- allinserimento dei lavoratori immigrati extracomunitari nonché dei cittadini italiani provenienti da altre regioni dItalia negli ambienti di lavoro e nella comunità regionale e alla piena convivenza tra cittadini residenti e lavoratori extracomunitari;
- alla promozione e valorizzazione di sinergie tra risorse regionali, statali, comunitarie e private;
- alla valorizzazione del ruolo della Regione, delle Province, dei Comuni e delle parti sociali regionali.
Art.2
Strumenti e procedure di attuazione
La responsabilità attuattiva del progetto è attribuita alla Regione Piemonte che opererà di concerto con le altre strutture organizzative interessate.
Lo strumento consultivo e di monitoraggio per la realizzazione del presente accordo viene individuato nel Tavolo Unico regionale di coordinamento per le politiche di immigrazione cui partecipa anche il Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali.
Al Tavolo di coordinamento sopra indicato compete:
- la definizione degli aspetti attuativi delle azioni nelle aree di intervento individuate nel successivo art.3;
- il monitoraggio sulle singole azioni realizzate, anche in collaborazione con gli altri Enti territoriali coinvolti;
- la valutazione finale del progetto complessivo anche in vista della individuazione di modelli operativi da sperimentare e da estendere ad altre realtà territoriali.
Gli atti nazionali e regionali in materia di immigrazione costituiscono il riferimento per quanto riguarda lindividuazione dei settori di intervento e le priorità delle azioni da attivare nei rispettivi ambiti, al fine di favorire lintegrazione dei nuovi cittadini e per contrastare i fenomeni di razzismo che pregiudicano alla base una civile convivenza con i portatori di diverse culture, tenendo conto dello stato delle politiche regionali in materia di immigrazione e delle necessità rilevate sul territorio.
Art.3
Aree di intervento
Il presente accordo di programma si attua mediante azioni concertate, indirizzate al sostegno per linserimento socio-lavorativo dei lavoratori extracomunitari, nelle seguenti aree di intervento:
- promozione di programmi di alfabetizzazione e formazione (art.4);
- sostegno allaccesso allalloggio (art.5);
- sviluppo della funzione di mediazione culturale e di servizi integrati in rete (art.6);
- promozione del riconoscimento dei diritti degli stranieri extracomunitari, con particolare attenzione allistituto della carta di soggiorno (art.7);
- revisione della legislazione regionale (art.8).
Le azioni per le diverse aree di intervento possono essere promosse anche separatamente. La Regione Piemonte garantisce in ogni caso il coordinamento delle singole azioni e delle singole aree ai fini della unitarietà del progetto.
Art.4
Promozione di programmi di alfabetizzazione e formazione
Le attività formative attivate nellambito del presente accordo, coordinate con quanto già previsto dallattuale quadro normativo, da attuare anche sulla base di accordi con le associazioni di categoria o con singole imprese, dovranno porre particolare attenzione a:
- attività di alfabetizzazione e corsi di lingua italiana, anche sulla base di specifici accordi con le istituzioni scolastiche ed in connessione con il progetto Io parlo italiano realizzato da RAI Educational e Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e i Centri Territoriali Permanenti per lEducazione degli Adulti;
- corsi di informazione sulla cultura, la convivenza civile, il lavoro, anche nel contesto di progetti di accompagnamento ed inserimento dello straniero nellambiente di lavoro;
- corsi di informazione e formazione multilingue sulle norme di sicurezza in ambiente di lavoro e la segnalazione del rischio;
- corsi di orientamento e formazione professionali che valorizzino le competenze pregresse dei lavoratori extracomunitari e mirino allacquisizione di nuove capacità in relazione alle qualifiche e ai profili professionali richiesti dal sistema produttivo;
- iniziative di formazione dei formatori.
I corsi di formazione al lavoro e alla sicurezza nei luoghi di lavoro possono essere estesi ai lavoratori nazionali.
Dovranno essere in ogni caso assunte iniziative di raccordo con i meccanismi istituzionali di immissione nel mercato del lavoro dei soggetti extracomunitari, verificata anche la presenza di disoccupati iscritti nelle liste provinciali dei centri per limpiego.
Art.5
Sostegno allaccesso allalloggio
Il presente accordo prevede la promozione e il sostegno di azioni che facilitino laccesso al mercato della casa da parte degli stranieri extracomunitari regolarmente presenti ed il contrasto di ogni pratica discriminatoria, attraverso:
- il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle imprese che occupano lavoratori extracomunitari nel reperimento e nella messa a disposizione di alloggi;
- le funzioni di intermediazione e garanzia svolte da parte di Enti Locali che potranno stipulare direttamente con i proprietari i contratti di locazione e fornire precise garanzie contrattuali in merito alla durata dei rapporti locativi e ai termini e alle modalità di riconsegna;
- la possibilità per gli stranieri extracomunitari di accedere, a parità di condizioni con i cittadini italiani, al sostegno economico al pagamento di canoni di locazione;
- la realizzazione di interventi di risanamento igienico-sanitario di alloggi, di proprietà pubblica o privata, da destinare agli stranieri extracomunitari;
- lincentivazione dellofferta abitativa sociale quale la riqualificazione di centri di accoglienza e la realizzazione di pensionati sociali, aperti anche ai cittadini italiani.
Art.6
Sviluppo della funzione di mediazione culturale
Al fine del raggiungimento dellobiettivo di cui al presente accordo, un ruolo determinante è rappresentato dalla figura del mediatore culturale che, fungendo da tramite tra la cultura ospitante e le diverse culture presenti sul territorio, può facilitare i percorsi di integrazione messi in atto dal progetto.
In particolar modo, in questo ambito, è opportuno prevedere corsi di aggiornamento per i mediatori culturali, con particolare attenzione alle possibilità di costituzione di forme cooperative che includano mediatori di più provenienze e con diverse specializzazioni, in grado quindi di offrire una gamma più flessibile e articolata di interventi.
Anche sulla base di progetti ed esperienze già in atto sul territorio regionale, è opportuno prevedere limpiego di mediatori culturali in sportelli che offrano funzioni di orientamento e di accompagnamento ai servizi per gli stranieri extracomunitari.
Art.7
Promozione del riconoscimento dei diritti degli stranieri extracomunitari
Il Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Piemonte si impegnano in unazione di verifica della piena attuazione del D.Lgs.286/98, con particolare riferimento al diritto alla parità di trattamento e allistituto della carta di soggiorno, di cui allart. 9 del suddetto decreto legislativo e degli artt.16 e 17 del Regolamento di Attuazione.
Al riguardo, sarà attivata unazione di monitoraggio sulla diffusione di questo istituto sul territorio regionale, anche al fine di uniformare lapplicazione delle procedure per il rilascio della carta di soggiorno da parte dei diversi uffici delle Questure della regione.
Art.8
Revisione della legislazione regionale
La Regione è impegnata alla revisione della legislazione regionale in materia di immigrazione sulla base:
- dei principi di cui al Decreto Legislativo 25.7.1998, n. 286;
- della valorizzazione del metodo della concertazione e del ruolo di programmazione e coordinamento della Regione;
- della semplificazione normativa e procedurale.
Alla revisione della legislazione contribuiranno le proposte del Coordinamento regionale per le politiche di immigrazione, che saranno messe in rapporto con i pareri e le proposte delle associazioni del mondo della cooperazione, delle associazioni operanti per lintegrazione dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, con le associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni degli immigrati.
Art.9
Costi e copertura finanziaria del progetto
Il costo complessivo stimato del progetto attivato con il presente accordo ammonta a Lire 2.461.438.060, (duemiliardiquattrocentosessantunomilioniquattrocentotrentotto- milasessanta), IVA inclusa, pari ad Euro 1.271.226,67 e concerne la messa in atto di azioni tese a individuare un modello di buone pratiche per lintegrazione sociale.
Attraverso la sottoscrizione del presente accordo il Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sostiene lesecuzione dellintero progetto con un finanziamento di Lire 2.461.438.060, IVA inclusa, pari ad Euro 1.271.226,67.
Resta inteso che la parte di costo eccedente il finanziamento del Dipartimento è a totale carico della Regione Piemonte e degli Enti Locali e delle parti sociali coinvolte nellattuazione del progetto.
Art.10
Pagamenti
Lerogazione del finanziamento da parte del Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è così determinata:
- una prima rata corrispondente al 30% dellammontare, corrispondente a Lire 738.431.418, IVA inclusa, pari ad Euro 381.368,00 previa comunicazione della definizione degli aspetti attuativi di cui allart.2;
- una seconda rata pari a un ulteriore 40%, corrispondente a Lire 984.575.224, IVA inclusa, pari ad Euro 508.490,67 dopo sei mesi di attività;
- il saldo, corrispondente al restante 30%, corrispondente a Lire 738.431.418, IVA inclusa, pari ad Euro 381.368,00 alla scadenza dellaccordo previa comunicazione della relazione finale di cui allart.11.
Art.11
Relazione finale
La Regione Piemonte si impegna a trasmettere al Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione finale descrittiva di tutti gli aspetti dellutilizzo del finanziamento. La relazione in questione riguarderà lintero progetto e, quindi, anche la parte eventualmente non coperta dal finanziamento statale.
Inoltre, verrà analizzato il conseguimento degli obiettivi convenuti nel progetto. Tale relazione, comprensiva della rendicontazione, dovrà essere prodotta entro tre mesi dal termine di scadenza dellaccordo.
Art.12
Impegno dei soggetti sottoscrittori
Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:
- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione del progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dellaccordo.
Art.13
Disposizioni generali
Il presente accordo di programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dellaccordo stesso sono successivi.
Laccordo ha la durata di un anno a decorrere dalla comunicazione della definizione degli aspetti attuativi di cui allart.2, che dovrà intervenire entro il 30 aprile 2002.
Nellambito del territorio regionale, in accordo con il Coordinamento regionale per le politiche di immigrazione, saranno individuate le aree su cui attivare il progetto sperimentale, prevedendone una successiva prosecuzione anche nelle altre aree del territorio piemontese.
Il presente accordo si compone di 13 articoli ed è redatto in due originali.
Roma, ................
Letto e sottoscritto
Per la Regione Piemonte
Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali
Dr.ssa Daniela Carlà