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Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2002, n. 29 - 6178

Istruzioni per l’attuazione del D.M. 23 aprile 2001 “Disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore” nell’ambito dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Con il Regolamento (CE) 1623/00 della Commissione del 25 luglio 2000, sono state stabilite le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all’Organizzazione Comune di Mercato vitivinicolo, prevedendo in particolare al Titolo III le modalità di applicazione delle distillazioni.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha emanato in data 23 aprile 2001 il Decreto contenente la “Disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore” nell’ambito dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 156 del 7 luglio 2001.

In particolare:

- l’art.1 prevede che siano le Regioni e le Province autonome a conferire ai soggetti richiedenti i riconoscimenti di “distillatori”, “assimilati ai distillatori” e “assimilati ai produttori” dall’entrata in vigore del decreto medesimo che avviene 60 giorni dopo la sua pubblicazione;

- l’art. 5, oltre a prevedere che le disposizioni adottate dalle singole Regioni vengano comunicate al Ministero (comma 1) affinché aggiorni l’elenco nazionale, stabilisce che i riconoscimenti rilasciati dal Ministero siano validi sino al 31 luglio 2002 (comma 6).

E’ opportuno precisare che l’iscrizione nell’apposito elenco nazionale costituisce il presupposto per poter accedere alle distillazioni previste dal titolo III del Reg. (CE) 1623/00; non sono tenuti a richiedere il riconoscimento i soggetti che non intendano avvalersi di tali aiuti.

In relazione ai problemi collegati all’avvio di questa nuova attività a livello regionale e all’esigenza di non creare difficoltà operative ai soggetti già riconosciuti, si ritiene opportuno concedere una proroga fino al 31/01/2003 ai riconoscimenti già effettuati e validi fino al 31/7/2002; esistono infatti dei problemi di tipo operativo ad istruire l’elevato numero di richieste che vengono a scadere tutte nella stessa data.

Le istruzioni per l’attuazione del D.M. 23 aprile 2001, “Disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore”, in relazione all’assetto istituzionale che la Regione si è data con la L.R. n° 17/99, sono contenute nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, mentre la relativa modulistica è contenuta nell’allegato B. Nel contempo si dà mandato alla Direzione competente di provvedere alle eventuali modifiche e integrazioni alla modulistica con atto dirigenziale.

Nel corso della riunione del 17/05/2002 è stato sentito il Comitato ex. art. 8 della L.R. 17/99.

La Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di applicare il D.M. 23 aprile 2001 dal titolo “Disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore” nell’ambito dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 156 del 7 luglio 2001, secondo le istruzioni allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante, e secondo la modulistica di cui all’allegato B, dando nel contempo mandato alla Direzione competente di apportare eventuali modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie.

2. di prorogare al 31/01/2003 la validità dei riconoscimenti in scadenza il 31/7/2002, di “distillatori”, “assimilati ai distillatori” e “assimilati ai produttori”.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

Allegato