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Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2002, n. 29 - 6178
Istruzioni per lattuazione del D.M. 23 aprile 2001 Disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore nellambito dellorganizzazione comune del mercato vitivinicolo
Con il Regolamento (CE) 1623/00 della Commissione del 25 luglio 2000, sono state stabilite le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo allOrganizzazione Comune di Mercato vitivinicolo, prevedendo in particolare al Titolo III le modalità di applicazione delle distillazioni.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha emanato in data 23 aprile 2001 il Decreto contenente la Disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore nellambito dellorganizzazione comune del mercato vitivinicolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 156 del 7 luglio 2001.
In particolare:
- lart.1 prevede che siano le Regioni e le Province autonome a conferire ai soggetti richiedenti i riconoscimenti di distillatori, assimilati ai distillatori e assimilati ai produttori dallentrata in vigore del decreto medesimo che avviene 60 giorni dopo la sua pubblicazione;
- lart. 5, oltre a prevedere che le disposizioni adottate dalle singole Regioni vengano comunicate al Ministero (comma 1) affinché aggiorni lelenco nazionale, stabilisce che i riconoscimenti rilasciati dal Ministero siano validi sino al 31 luglio 2002 (comma 6).
E opportuno precisare che liscrizione nellapposito elenco nazionale costituisce il presupposto per poter accedere alle distillazioni previste dal titolo III del Reg. (CE) 1623/00; non sono tenuti a richiedere il riconoscimento i soggetti che non intendano avvalersi di tali aiuti.
In relazione ai problemi collegati allavvio di questa nuova attività a livello regionale e allesigenza di non creare difficoltà operative ai soggetti già riconosciuti, si ritiene opportuno concedere una proroga fino al 31/01/2003 ai riconoscimenti già effettuati e validi fino al 31/7/2002; esistono infatti dei problemi di tipo operativo ad istruire lelevato numero di richieste che vengono a scadere tutte nella stessa data.
Le istruzioni per lattuazione del D.M. 23 aprile 2001, Disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore, in relazione allassetto istituzionale che la Regione si è data con la L.R. n° 17/99, sono contenute nellAllegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, mentre la relativa modulistica è contenuta nellallegato B. Nel contempo si dà mandato alla Direzione competente di provvedere alle eventuali modifiche e integrazioni alla modulistica con atto dirigenziale.
Nel corso della riunione del 17/05/2002 è stato sentito il Comitato ex. art. 8 della L.R. 17/99.
La Giunta regionale, unanime,
delibera
1. di applicare il D.M. 23 aprile 2001 dal titolo Disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore nellambito dellorganizzazione comune del mercato vitivinicolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 156 del 7 luglio 2001, secondo le istruzioni allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante, e secondo la modulistica di cui allallegato B, dando nel contempo mandato alla Direzione competente di apportare eventuali modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie.
2. di prorogare al 31/01/2003 la validità dei riconoscimenti in scadenza il 31/7/2002, di distillatori, assimilati ai distillatori e assimilati ai produttori.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 65 dello Statuto.
(omissis)