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Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 3778 in data 28 novembre 2001

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 18 settembre 2001 dal Sig. Carlo Raiteri, in qualità di Procuratore della ditta “Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.” relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell’art. 2 - comma 1 - lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 nonchè ai sensi dell’art. 11 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla ditta “Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.” (omissis), il rinnovo della concessione, già oggetto della D.G.R. n. 76-38992 in data 10 ottobre 1994, di derivazione da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del Rio Onvera, ubicate in Comune di Camandona, di moduli continui 0,015 (lt/sec. 1,5) d’acqua da utilizzarsi per scopi industriali, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel torrente Strona, in Comune di Valle Mosso.

Di accordare ai sensi dell’art. 23 - comma 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7 - comma 3 lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1º gennaio 2001, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1º gennaio 2001 dell’annuo canone di euro 1.688,87 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1º gennaio 2002 dell’annuo canone di euro 1709,13, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio, ai sensi della stessa normativa;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 965 di Rep. in data 18 settembre 2001

Art. 7
Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 15 maggio 2002

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano