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Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2002

Codice 10.7
D.D. 25 marzo 2002, n. 276

Comune di Cannero Riviera (VCO). Concessione amministrativa per anni 10 a favore del Sig. G. Raffaelli, di porzione di mq. 434 del terreno comunale gravato da uso civico sito in località “Alpe Ronno” e distinto al NCT Fg. 13 - mapp. 90, per realizzazione recinto, per la cattura di capre, anche al servizio dell’intera comunità. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Cannero Riviera (VCO) a rilasciare concessione amministrativa e favore del Sig. Guglielmo Raffaelli, per un periodo di anni 10 (dieci), inerente porzione di mq. 434 del terreno comunale gravato da uso civico sito in località “Alpe Ronno” e distinto al NCT Fg. 13 - mapp. 90, per consentire la realizzazione di un recinto da destinare alla cattura delle capre, allevate allo stato bravo, per il successivo ricovero nelle stalle durante il periodo invernale, al servizio anche dell’intera comunità;

- che il Comune di Cannero Riviera (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verrà stipulato con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE-P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 04/03/1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristina, per gli eventuali danni, dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare, se necessario, un primo intervento di recupero dell’area al termine delle operazioni di posa della recinzione;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa;

- il Comune di Cannero Riviera (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri