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Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2002

Codice 10.7
D.D. 12 marzo 2002, n. 230

Comune di S. Didero (TO). Mutam. destin.ne d’uso in sanatoria terr. com.li grav. da uso civico distinti NCT Fg. 6 mapp. 666 mq. 5.980 e mapp. 667 mq. 1.053, per regolarizzare rispett. attuale dest. a Cimitero Com.le, con accessi e annessi e a str. pubblica, ora di giurisd. prov.le nonchè alien. a terzi di terr. com.le, parimenti uso civ., dist. NCT Fg. 6 mapp. 668 mq. 750, per ampl. zona ind.le. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di San Didero (TO) a:

- mutare definitivamente la destinazione d’uso in sanatoria, da seminativo a cimitero comunale, con annessa area per ampliamento più strada d’accesso allo stesso, del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 6 - mapp. 666 (ex 166/a) di mq. 5.980, per regolarizzare l’attuale stato di fatto dell’are;

- mutare a tempo indeterminato (come specificato in premessa) la destinazione d’uso in sanatoria, da seminativo a strada pubblica, del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 6 - mapp. 667 (ex 166/b) di mq. 1.053, per regolarizzare, nei modi parimenti esplicitati in premessa che si ritengono parte integrante del presente dispositivo, l’attuale possesso di fatto da parte della Provincia di Torino;

- sdemanializzare il terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 6 - mapp. 668 (ex 166/c) di mq. 750;

- alienare il terreno di cui al paragrafo precedente alla Ditta “Siderurgica Ferrero S.p.A.” per le motivazioni di cui all’istanza ed alle condizioni economiche disposte dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici, così come indicato in premessa;

di dare atto che:

- il Comune di San Didero (TO), dovrà ottemperare a tutto quanto disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici, così come specificato in premessa nonchè dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di vendita che verrà stipulato con la parte privata, relativamente all’area sdemanializzata, inoltre, dovrà parimenti ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni (o altri adempimenti di legge) connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- i terreni oggetto di mutamento d’uso a titolo definitivo o a tempo indeterminato rimangono gravati da uso civico, pertanto sono disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE-P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al venir meno dell’interesse collettivo per le opere ivi insistenti, dovranno essere ripristinati, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Comune, per l’area cimiteriale e della Provincia, per l’area sottostante al tratto di strada ceduto dal Comune, tratto che dovrà, nelle more, rimanere pubblico in uso gratuito a favore di tutta la collettività;

- i mancati frutti, inerenti il mancato uso civico originario sulle aree oggetto di mutamento d’uso, si ritengono compensi per le motivazioni esplicitate in premessa;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione all’alienazione a privati, sono a totale carico di questi ultimi, per contro quelle eventuali, inerenti le aree oggetto di mutamento d’uso in sanatoria, sono a carico del Comune.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri