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Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2002, n. 1-6053

D.G.R. n. 57-5740 del 3.4.2002: parziali modifiche ed integrazioni con l’estensione delle esenzioni dalla quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica

A relazione dell’ Assessore D’Ambrosio

Con deliberazione di Giunta regionale n.57-5740 del 3 aprile 2002 avente ad oggetto “Attuazione decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, recante: “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria” e recepimento d.p.c.m. 29 novembre 2001 “definizione dei livelli essenziali di assistenza”. Individuazioni interventi conseguenti", la Giunta Regionale ha disposto :

* di recepire il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” del 29 novembre 2001;

* di approvare i livelli aggiuntivi di prestazioni di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, prevedendo che le prestazioni connesse all’area di integrazione socio-sanitaria, continuassero, sino al 30 giugno 2002, ad essere assicurate dal servizio sanitario regionale nelle modalità in vigore al momento della sua adozione;

* di approvare le modalità di fruizione delle prestazioni ambulatoriali rese nell’ambito delle strutture di emergenza-urgenza e l’ammontare del corrispettivo posto a carico dei cittadini così come individuate nell’allegato B) parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento;

* di stabilire, le condizioni di applicazione di quote di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni farmaceutiche quali definite nell’allegato C), parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento.

Successivamente, in data 24 aprile, con l’ordine del giorno n. 533, il Consiglio Regionale è intervenuto con riguardo ai contenuti del provvedimento impegnando la Giunta Regionale, e per essa il suo Presidente, a:

* “(..) nel quadro della manovra correttiva votata in Consiglio Regionale il 19 aprile 2002 ed in anticipazione ad essa, ad adottare immediatamente un provvedimento di esenzione dai ticket per le persone che hanno come unica fonte di reddito la pensione minima con età superiore ai 65 anni e per i disabili”;

Le decisioni assunte dal Consiglio regionale impongono pertanto l’adozione di interventi di sostanziale modificazione del provvedimento di Giunta Regionale n.57-5740 del 3 aprile 2002 che ha disciplinato la materia di cui trattasi prevedendo, in particolare, l’estensione delle categorie di soggetti totalmente esentati dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica.

Peraltro, nel medesimo provvedimento, a causa di un mero errore materiale, trattando dell’incremento della spesa farmaceutica, è stato indicata in modo affatto preciso, seppure con un minimo scarto percentuale che non inficia la valutazione di gravità dell’incremento, la misura rappresentata nella parte valutativa delle premesse al provvedimento e la misura esposta nella parte dispositiva (allegato C).

In particolare, nella prima parte, trattando degli effetti conseguenti alla abolizione dal 1.1.2001 di ogni forma di compartecipazione alla spesa da parte degli assistiti (intendendo sia la quota fissa per ricetta che il ticket percentuale sui farmaci), e degli effetti che tale manovra ha avuto in termini di mancato introito e rinuncia al ruolo calmieratore sui consumi, la spesa farmaceutica netta a carico del Sistema sanitario nazionale nel 2001, a fronte di un rilevante incremento rispetto all’anno 2000, quantificato in + 32,6% a livello nazionale, viene erroneamente segnalata con un aumento del + 26 % nella nostra Regione.

Nel dispositivo del provvedimento, all’allegato “C” titolato “Misure per il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata”, nel primo periodo, tale misura di incremento percentuale della spesa farmaceutica in ambito regionale viene invece correttamente determinata in + 26.7%.

Analogamente, nel definire il quadro normativo del provvedimento, per la parte relativa alla compartecipazione alla spesa farmaceutica, è stata omesso il riferimento alle prescrizioni di cui all’articolo 85 , comma 9 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 recante : “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)” , che trattando della “Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica” specificamente prevede la possibilità per le amministrazioni regionali di adottare, in presenza di un andamento della spesa sanitaria che si discosti dagli obiettivi attesi, a decorrere dal 30 marzo 2002, “(..) le deliberazioni per il reintegro dei ticket soppressi”.

Tale disposizione è peraltro espressamente richiamata anche al punto 3.2 dell’accordo Stato Regioni del 22 novembre 2001 recante “Accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”.

Tutto ciò premesso, si rende pertanto necessario apportare le necessarie integrazioni e modificazioni alla DGR n.57-5740 del 3 aprile 2002, confermandone le restanti previsioni.

Confermato non ricorrere, nella circostanza, le condizioni di cui alla l.r. n.30/1984 come modificata dalla l.r. n. 78/1996, ed in particolare le previsioni di cui all’art. 2, comma 1, non trattandosi né di “ripartizione dei finanziamenti connessi con il PSS” , né di provvedimento finalizzato alla definizione (annuale) “(..) delle tariffe delle prestazioni erogate dalle aziende sanitarie e dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private” atteso che le quote di partecipazione alla spesa sanitaria intervengono nell’ambito di un sistema tariffario di remunerazione delle prestazioni del tutto immutato, il relatore propone alla Giunta Regionale di modificare ed integrare come segue la propria precedente deliberazione n.57-5740 del 3 aprile 2002 avente ad oggetto :" Attuazione decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, recante: “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria” e recepimento d.p.c.m. 29 novembre 2001 “definizione dei livelli essenziali di assistenza Individuazioni interventi conseguenti”, confermandone le restanti previsioni:

- di estendere, a far data dal 1 giugno 2002, l’esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica alle seguenti categorie di soggetti:

invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi,

soggetti affetti da malattie professionali,con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi,

invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla seconda all’ottava,

invalidi civili, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi,

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,

infortunati sul lavoro,

assistiti con età superiore ai 65 anni che hanno come unica fonte di reddito la pensione al minimo o l’assegno sociale.

La Direzione Controllo delle Attività Sanitarie, con proprio atto, provvederà ad individuare le modalità di identificazione, codificazione e controllo dei soggetti fruitori di tale esenzione;

- di disporre che nel dispositivo della DGR n.57-5740 del 3 aprile 2002, il quarto capoverso, che disciplina le condizioni di applicazione della quota di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di assistenza farmaceutica è così modificato:

“di stabilire, in ossequio alle previsioni di cui alla l.n.405 del 16 novembre 2001 ed alle disposizioni di cui all’art. 85 , comma 9 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 recante : ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" (legge finanziaria 2001) e dell’accordo del 22.11.2001 tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le condizioni di applicazione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni farmaceutiche quali definite nell’allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento".

- di disporre che, nell’esigenza di meglio definire il quadro normativo di riferimento, quale in precedenza definito, l’allegato “C” alla DGR n.57-5740 del 3 aprile 2002, venga così modificato:

il 5° e 6° capoverso vengono sostituiti dai seguenti:

“L’art. 85 , comma 9 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 recante : ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)", confermato nell’accordo del 22.11.2001 tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, prevede poi, in particolare, la possibilità per le amministrazioni regionali di adottare, in presenza di un andamento della spesa sanitaria che si discosti dagli obiettivi attesi, e a decorrere dal 30 marzo 2002, ‘(..) le deliberazioni per il reintegro dei ticket’.

Coerentemente con quanto sopra previsto in via generale dalla legge n.405/2001, da quanto disposto in materia di tetti di spesa per l’anno 2002 e di provvedimenti da adottare per esigenze di contenimento della stessa, è necessario reintrodurre una quota di partecipazione da parte degli assistiti alla spesa farmaceutica convenzionata, allo scopo di razionalizzare i consumi ed ottimizzare le risorse disponibili".

- di precisare che al 2° periodo del 33° capoverso delle premesse della DGR n.57-5740 del 3 aprile 2002, l’incremento percentuale della spesa farmaceutica netta a carico del servizio sanitario nazionale nell’anno 2001 rispetto all’anno 2002 venga correttamente rideterminato nella misura del + 26.7%, uniformemente alla previsione contenuta nel primo periodo dell’allegato “C” titolato “Misure per il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata” di cui alla sopra citata deliberazione.

Visto l’ Ordine del giorno del Consiglio Regionale del 24 aprile 2002 n. 533;

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di modificare e integrare come segue la propria precedente deliberazione n.57-5740 del 3 aprile 2002 avente ad oggetto :" Attuazione decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, recante: “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria” e recepimento d.p.c.m. 29 novembre 2001 “definizione dei livelli essenziali di assistenza”. Individuazione interventi conseguenti", confermandone le restanti previsioni:

di estendere, a far data dal 1 giugno 2002, l’esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica alle seguenti categorie di soggetti:

invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi,

soggetti affetti da malattie professionali,con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi,

invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla seconda all’ottava,

invalidi civili, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi,

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,

infortunati sul lavoro,

assistiti con età superiore ai 65 anni che hanno come unica fonte di reddito la pensione al minimo o l’assegno sociale.

La Direzione Controllo delle Attività Sanitarie, con proprio atto, provvederà ad individuare le modalità di identificazione, codificazione e controllo dei soggetti fruitori di tale esenzione.

- di disporre che nel dispositivo della DGR n.57-5740 del 3 aprile 2002, il quarto capoverso, che disciplina le condizioni di applicazione della quota di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di assistenza farmaceutica sia così modificato :"di stabilire, in ossequio alle previsioni di cui alla l.n.405 del 16 novembre 2001 ed alle disposizioni di cui all’art. 85 , comma 9 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 recante : “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)” e dell’accordo del 22.11.2001 tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le condizioni di applicazione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni farmaceutiche quali definite nell’allegato c), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento".

- di disporre che, nell’esigenza di meglio definire il quadro normativo di riferimento, quale in precedenza definito, l’allegato “C” alla DGR n.57-5740 del 3 aprile 2002, venga così modificato:

il 5° e 6° capoverso vengono sostituiti dai seguenti:

“L’art. 85, comma 9 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 recante : ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" (legge finanziaria 2001), confermato nell’accordo del 22.11.2001 tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, prevede poi, in particolare, la possibilità per le amministrazioni regionali di adottare, in presenza di un andamento della spesa sanitaria che si discosti dagli obiettivi attesi, e a decorrere dal 30 marzo 2002, ‘(..) le deliberazioni per il reintegro dei ticket’.

Coerentemente con quanto sopra previsto in via generale dalla legge n.405/2001, da quanto disposto in materia di tetti di spesa per l’anno 2002 e di provvedimenti da adottare per esigenze di contenimento della stessa, è necessario reintrodurre una quota di partecipazione da parte degli assistiti alla spesa farmaceutica convenzionata, allo scopo di razionalizzare i consumi ed ottimizzare le risorse disponibili".

- di disporre che al 2° periodo del 33° capoverso delle premesse della DGR n.57-5740 del 3 aprile 2002, l’incremento percentuale della spesa farmaceutica netta a carico del servizio sanitario nazionale nell’anno 2001 rispetto all’anno 2002 sia correttamente rideterminato nella misura del + 26.7%, uniformemente alla previsione contenuta nel primo periodo dell’’allegato “C” titolato “Misure per il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata” di cui alla sopra citata deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.65 dello Statuto.

(omissis)


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)