Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2002
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 maggio 2002, n. 3/R.
Regolamento regionale recante: Modifiche ed integrazioni al regolamento 14 aprile 2000, n. 4/R (Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti i dd.p.r. n. 5/1972 e n. 616/1977;
Visto il regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4-6056 del 14 maggio 2002;
emana
il seguente regolamento
REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 14 APRILE 2000, N. 4/R (DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE SULLE ACQUE DEL LAGO DI VIVERONE)
Art. 1.
1. Dopo il comma 12 dellarticolo 2 del regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R, è inserito il seguente:
12 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle unità di navigazione a propulsione elettrica condotte esclusivamente per la pratica della pesca.
Art. 2.
1. Dopo il comma 1 dellarticolo 18 del regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R, è inserito il seguente:
1 bis. In deroga a quanto previsto dallarticolo 2, comma 10, è consentita in via sperimentale, sino al 1° novembre 2002 termine rinnovabile con apposito atto del Settore regionale competente, la navigazione alle unità a motore senza limiti di potenza, di lunghezza non superiore a 6.50 metri (f.t.), munite di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Viverone. Tali autorizzazioni non possono superare le 30 giornaliere.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino addì 14 maggio 2002
Enzo Ghigo