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Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2002

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 maggio 2002, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche ed integrazioni al regolamento 14 aprile 2000, n. 4/R (Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti i dd.p.r. n. 5/1972 e n. 616/1977;

Visto il regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4-6056 del 14 maggio 2002;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 14 APRILE 2000, N. 4/R (DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE SULLE ACQUE DEL LAGO DI VIVERONE)”

Art. 1.

1. Dopo il comma 12 dell’articolo 2 del regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R, è inserito il seguente:

“12 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle unità di navigazione a propulsione elettrica condotte esclusivamente per la pratica della pesca.”

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 del regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R, è inserito il seguente:

“1 bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 10, è consentita in via sperimentale, sino al 1° novembre 2002 termine rinnovabile con apposito atto del Settore regionale competente, la navigazione alle unità a motore senza limiti di potenza, di lunghezza non superiore a 6.50 metri (f.t.), munite di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Viverone. Tali autorizzazioni non possono superare le 30 giornaliere.”

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino addì 14 maggio 2002

Enzo Ghigo