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Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2002, n. 49-6046

L.R. n.21/1997 e s.m.i.. Contributi al Fondo rischi dei Consorzi e delle Cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi - CONFIDI. Criteri di ripartizione delle risorse e modalità di presentazione delle domande

A relazione dell’Assessore Laratore

Premesso che:

ai sensi degli artt. 9, comma 1, lettera a) e 10 della L.R. n. 21/1997 e s.m.i. la Regione Piemonte concorre al fondo rischi dei Consorzi e delle Cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi - Confidi, costituiti ed operanti secondo quanto disposto dagli artt. 10, 11 e 12 della stessa L.R.;

il concorso regionale si attua attraverso la concessione di contributi annuali sulla base di criteri e modalità approvati dalla Giunta regionale che li trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, il parere si intende acquisito favorevolmente;

per l’assegnazione dei contributi a valere sul bilancio 2002 si richiamano i criteri già approvati per la ripartizione relativa al 2001, che tengono conto del volume di garanzie prestate dai Confidi e di indicatori di efficienza finanziaria;

occorre inoltre procedere all’individuazione del termine finale e perentorio entro cui i soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 10, 11 e 12 della L.R. n. 21/1997 e s.m.i. devono far pervenire istanza inerente il contributo, al fine di effettuare un’efficace e trasparente istruttoria della stessa, nei termini utili ad effettuare gli impegni di spesa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contabilità regionale;

considerato che i criteri di ripartizione sono quelli approvati nel 2001, non si ritiene di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale;

la Giunta regionale, con voti espressi nelle forme di legge,

delibera

per le considerazioni espresse in premessa

Le risorse per la concessione dei contributi ai fondi rischi dei Confidi sono ripartite, secondo i criteri approvati con D.G.R. n. 30-4036 del 1 ottobre 2001, nel modo seguente:

per il 20% in base all’indicatore di capacità finanziaria nell’ambito dell’analisi dei bilanci dei Confidi effettuata su incarico della Regione e, per l’80%;

- ai Confidi in proporzione alle nuove garanzie prestate nel 2001

- al Consorzio Artigiancredit in proporzione ai rischi riassicurati nel 2001.

Il Contributo ai Confidi e al Consorzio Artigiancredit non può comunque superare rispettivamente

Il 4% delle nuove garanzie prestate e dei rischi riassicurati nel 2001.

Le domande di contributo dei Confidi, ai sensi della L.R. n. 21/1997 e s.m.i., devono essere presentate, ovvero inviate a mezzo di lettera raccomandata (nel qual caso fa fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante), utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Regionale competente, entro il 30 giugno 2002, al seguente indirizzo:

Direzione Regionale Commercio e Artigianato
Settore Promozione, Sviluppo e Credito dell’Artigianato
Via XX Settembre 88
10122 Torino

In ogni caso la Regione Piemonte non è responsabile per eventuali ritardi o mancata ricezione della domanda, qualora essi si verifichino per cause imputabili a soggetti terzi.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) elenco dei soci al 31 dicembre dell’anno precedente, con indicazione separata dei soci tra quelli iscritti all’albo delle imprese artigiane e quelli di altri settori economici;

b) dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti il numero e l’importo delle operazioni garantite, con indicazione separata delle garanzie riferite unicamente a favore delle imprese artigiane socie per nuovi finanziamenti a breve e a medio termine, erogati dagli Istituti di credito convenzionati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente, e con l’indicazione del relativo importo di garanzia prestata sugli stessi dai Confidi;

c) copia dell’ultimo bilancio approvato e delle relative relazioni e nota integrativa del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sindacale;

d) dichiarazione redatta dagli Istituti di credito convenzionati o dal legale rappresentante da cui risultino gli importi delle nuove garanzie prestate nell’anno precedente.

I dati raccolti saranno trattati e conservati secondo le disposizioni della Legge n. 675/1996 e s.m.i., ai soli fini del procedimento in oggetto. A tale proposito si comunica che il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona del dirigente del Settore Promozione, Sviluppo e Credito dell’Artigianato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)