Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 169-84663 del 15.4.2002
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Associazione Pescatori Riuniti Val Pellice con sede legale in Luserna San Giovanni - Via Airali n. 54 (omissis) la concessione di derivazione dacqua dal Canale di Pralafera, a sua volta derivato dal T. Pellice e Angrogna, con presa in Comune di Luserna San Giovanni, ad uso piscicoltura, in misura di moduli 0.30 continui;
2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale, ad eccezione dellart. 12, che deve intendersi così integrato:
A far tempo dalla data di entrata in esercizio della derivazione per la quale è stata richiesta la concessione in via di sanatoria, il concessionario, ove non lo avesse già fatto, è tenuto a corrispondere al Ministero delle Finanze di anno in anno i seguenti canoni:
- dal 1.1.1994 al 31.12.1996, L. 540.000 pari alla somma dei canoni annui minimi per luso ittiogenico ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36;
- dal 1.1.1997 al 31.12.1999, L. 563.640 pari alla somma dei canoni annui minimi per luso ittiogenico ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90;
- da 1.1.2000 al 31.12.2000, L. 192.928 pari al canone annuo minimo per luso ittiogenico ai sensi del D.M. 24.11.2000.
A decorrere dalla annualità 2001 i canoni dovranno essere corrisposti alla Regione Piemonte. In particolare:
- dal 1.1.2001 al 31.12.2001, L. 196.206 pari al canone annuo minimo per luso ittiogenico ai sensi della Circolare n. 9/AQA del 17.9.2001 del Presidente della Giunta Regionale;
- dal 1.1.2002 al 31.12.2002, euro 102,55 pari al canone annuo minimo per luso ittiogenico ai sensi della Circolare n. 11/AQA del 17.12.2001 del Presidente della Giunta Regionale.
I canoni futuri saranno corrisposti alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente, con i tempi e le modalità che saranno indicate dalla stessa"
3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.1.1994, data di entrata in esercizio della derivazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4) che il concessionario corrisponda il canone annuo relativo alla suindicata concessione al capo 7 capitolo 2608 dello stato di previsione dellentrata del Bilancio dello Stato per lesercizio finanziario fino al 31.12.2000 ed alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, per gli esercizi futuri;
5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 18.9.2001:
(omissis)
Art. 7 - Garanzie da osservarsi
A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.
Il concessionario terrà sollevata e indenne lAutorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.
A carico del concessionario sarà lapposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali poter riferire in ogni tempo il livello dellacqua.
Art. 8 - Condizioni particolari
Il concessionario è tenuto al rispetto delle condizioni contenute nella Convenzione di couso per lutilizzo delle acque del Canale di Pralafera e sorgive provenienti dalla Zona Bersaglio stipulata in data 10.10.2000 con il Comune di Luserna San Giovanni concessionario del Canale di Pralafera e conservata agli atti.
(omissis)
Art. 14 - Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
(omissis)