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Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 169-84663 del 15.4.2002

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Associazione Pescatori Riuniti Val Pellice con sede legale in Luserna San Giovanni - Via Airali n. 54 (omissis) la concessione di derivazione d’acqua dal Canale di Pralafera, a sua volta derivato dal T. Pellice e Angrogna, con presa in Comune di Luserna San Giovanni, ad uso piscicoltura, in misura di moduli 0.30 continui;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale, ad eccezione dell’art. 12, che deve intendersi così integrato:

“A far tempo dalla data di entrata in esercizio della derivazione per la quale è stata richiesta la concessione in via di sanatoria, il concessionario, ove non lo avesse già fatto, è tenuto a corrispondere al Ministero delle Finanze di anno in anno i seguenti canoni:

- dal 1.1.1994 al 31.12.1996, L. 540.000 pari alla somma dei canoni annui minimi per l’uso ittiogenico ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36;

- dal 1.1.1997 al 31.12.1999, L. 563.640 pari alla somma dei canoni annui minimi per l’uso ittiogenico ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90;

- da 1.1.2000 al 31.12.2000, L. 192.928 pari al canone annuo minimo per l’uso ittiogenico ai sensi del D.M. 24.11.2000.

A decorrere dalla annualità 2001 i canoni dovranno essere corrisposti alla Regione Piemonte. In particolare:

- dal 1.1.2001 al 31.12.2001, L. 196.206 pari al canone annuo minimo per l’uso ittiogenico ai sensi della Circolare n. 9/AQA del 17.9.2001 del Presidente della Giunta Regionale;

- dal 1.1.2002 al 31.12.2002, euro 102,55 pari al canone annuo minimo per l’uso ittiogenico ai sensi della Circolare n. 11/AQA del 17.12.2001 del Presidente della Giunta Regionale.

I canoni futuri saranno corrisposti alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente, con i tempi e le modalità che saranno indicate dalla stessa"

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.1.1994, data di entrata in esercizio della derivazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) che il concessionario corrisponda il canone annuo relativo alla suindicata concessione al capo 7 capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario fino al 31.12.2000 ed alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, per gli esercizi futuri;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 18.9.2001:

(omissis)

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali poter riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 8 - Condizioni particolari

Il concessionario è tenuto al rispetto delle condizioni contenute nella “Convenzione di couso per l’utilizzo delle acque del Canale di Pralafera e sorgive provenienti dalla Zona Bersaglio” stipulata in data 10.10.2000 con il Comune di Luserna San Giovanni concessionario del Canale di Pralafera e conservata agli atti.

(omissis)

Art. 14 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

(omissis)