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Bollettino Ufficiale n. 20 del 16 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2002, n. 67-5976

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Castello di Annone (AT). 2 a Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la 2° Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante unicamente il Comune di Castello di Annone (AT) e dal medesimo adottata e successivamente rettificata, integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 28 in data 2.10.1998, n. 12 in data 29.4.1999, n. 13 in data 29.4.1999, n. 43 in data 22.10.1999, n. 11 in data 22.3.2001 e n. 30 in data 28.11.2001, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali della Variante al Piano, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 28.3.2002, che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla 2° Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente riferita al Comune di Castello Di Annone, debitamente vistata, si compone di:

Deliberazioni consiliari n. 28 in data 2.10.1998, n. 12 in data 29.4.1999, n. 13 in data 29.4.1999 e n. 43 in data 22.10.1999, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione

- Elab. - Indagine geologica e idrogeologica

- Elab. - Relazione integrativa

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani

- Elab. - Norme tecniche di attuazione

- Elab. - Schede di sintesi normativa

- Tav.G1 - Carta geologica, in scala 1:10000

- Tav.G1B - Sezione geologica, in scala 1:10000

- Tav.G2 - Carta geomorfologico-tecnica e della acclività, in scala 1:10000

- Tav.G3 - Carta geoidrologica, in scala 1:10000

- Tav.G4 - Carta delle altezze d’acqua nel centro abitato,in scala 1:1000

- Tav.G5. - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

- Tav.G6 - Carta delle aree inedificabili e delle fasce di rispetto del reticolo idrografico secondario, in scala 1:10000

- Tav.P1 - Assetto generale del territorio, tavola di progetto, in scala 1:10000

- Tav.P.1.1 - Situazione urbanistica e previsioni in atto nei Comuni contermini, in scala 1:25000

- Tav.P2 - Sviluppo concentrico, Castello di Annone, in scala 1:1000

- Tav.P2.1 - Sviluppo nuclei frazionali, Alberoni, Crocetta, Bordoni, in scala 1:1000

- Tav.P2.2 - Sviluppo nuclei frazionali, Monfallito, in scala 1:1000

- Tav.P2.3 - Sviluppo nuclei frazionali, Poggio, Gerba, in scala 1:1000

- Tav.P2.4 - Sviluppo dei nuclei frazionali, Palmero, in scala 1:1000

- Tav.P3 - Sviluppo delle aree artigianali, tavola di progetto, in scala 1:2000

Deliberazioni consiliari n. 11 in data 22.3.2001 e n. 30 in data 28.11.2001, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Schede di sintesi normativa

- Elab. - Norme tecniche di attuazione

- Tav.P2.1 - Sviluppi nuclei frazionali, Alberoni, Crocetta, Bordoni, in scala 1:1000

- Tav.P2.2 - Sviluppo nuclei frazionali, Monfallito, in scala 1:1000

- Tav.P2.3 - Sviluppo nuclei frazionali, Poggio, Gerba, in scala 1:1000

- Tav.P2.4 - Sviluppo dei nuclei frazionali, Palmero, in scala 1:1000

- Tav.P3 - Sviluppo delle aree artigianali, tavola di progetto, in scala 1:2000

- Tav.G5 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

- Tav.P1 - Assetto generale del territorio, tavola di progetto, in scala 1:10000

- Tav.P2 - Sviluppo concentrico, Castello di Annone, in scala 1:1000.

(omissis)

Allegato

Modifiche di introduzione “ex officio” ai sensi dell’11 comma dell’art. 15 L.R. 56/77 e s.m.i.

Sulle Tavole di progetto (P1-P2-P2.1-P2.3-P2.4-P3), sono inserite le seguenti prescrizioni:

A “In merito alla delimitazione delle classi di edificabilità (Classe I; II; III; IIIa; IIIb; IIIc) di cui alla Circolare P.G.R. 8.5.1996 n. 7/LAP fà fede l’elaborato G.5 - Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica - adottato con D.C. n. 30 del 28.11.2001. Su detto elaborato, in conseguenza del parere del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Asti, Vercelli, Biella, prot. n. 3967/20.5 del 14.3.2002, devono intendersi riportate, in tutto o in parte - e ricomprese in classe IIIa le frane recenti e i versanti potenzialmente instabili rappresentate sull’elaborato G2 - Carta geomorfologica tecnica e dell’acclività in scala 1:10.000 adottato con D.C. n. 13 del 29.4.1999, rettificata con D.C. 43 del 22.10.1999".

B “ Indipendentemente da quanto rappresentato sulle tavole di Piano, in merito alla delimitazione delle fasce fluviali fanno fede quelle rappresentante nel P.S.F.F. vigente. L’Amministrazione Comunale dovrà pertanto  attenersi a quanto riportato nel P.S.F.F. applicando le norme d’uso dei suoli più restrittive tra quelle riportate nelle N.T.A. dello Strumento Urbanistico e le norme di cui all’art. 32 delle N.T.A. per i territori posti all’interno del dominio fasciato”.

C “Le porzioni di territorio, che per effetto delle sovrapposizioni delle Fasce Fluviali del P.S.F.F. con le Classi di edificabilità di cui alla Circolare n. 7/LAP risultano erroneamente incluse in classe IIIc, dovranno essere considerate in classe IIIb.

Per i restanti settori ricadenti in classe IIIc si ritiene che l’Amministrazione Comunale di Castello d’Annone  con un successivo atto da rendere in coerenza con la normativa vigente, dovrà indicare criteri, modalità e tempo per adeguarsi alle indicazioni emerse dagli elaborati di sintesi, in accordo con la circ. 7/LAP, nonchè con quanto prevede l’art. 40 delle N.T.A del P.A.I., e la Circ. P.G.R. n. 8/PET del 8.7.1999."

D “Per il nuovo scolmatore del Rio Fontana Santa in fase di realizzazione non individuabile sulle Tavole di Piano è prevista la fascia di rispetto relativa ai canali ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i. Eventuali riduzioni delle profondità delle fasce di rispetto potranno essere proposte nelle future varianti, previa opportuna indagine di carattere geomorfologico e idraulico”.

Nelle legende delle tavole di Piano:

Alla simbologia indicante le “Aree vincolate a usi agricoli” è aggiunta la seguente dizione “a titolo illustrativo”;

Alla simbologia indicante le “aree sottoposte a vincolo L. 431/85" è aggiunta la seguente dizione: ”e fasce di rispetto dei corsi d’acqua ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i.".

Alle norme di attuazione, per maggior conformità alle disposizioni di legge e per una migliore congruenza con gli elaborati del P.R.G.C.,  sono apposte alcune modificazioni ai seguenti articoli:

Art. 13, pag. 30, punto “6) P.C. - Aree ed impianti produttivi esistenti confermati - aree di completamento”, primo comma:

dopo la dizione che recita “Il P.R.G.C. individua in cartografia le aree” è inserita la seguente che recita: “di completamento (con la sigla P.C.)”; dopo la dizione “nei tessuti urbani e in aree agricole” è inserita la seguente che recita: “(con la dicitura Attività confermate)”.

Art. 13, pag. 47, è aggiunto il punto 17) che recita: “17 - Coordinamento con gli studi geologici.

Prima dell’attivazione di qualsiasi intervento edilizio e/o urbanistico, nelle aree normate ai punti 1 e 16 del presente articolo 13, dovrà essere verificato  che vengano osservate e rispettate tutte le  prescrizioni stabilite per le:

- Fasce fluviali del P.S.F.F. rappresentante sulle tavole del P.S.F.F.;

- Classi di edificabilità di cui alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP, rappresentate sulla tav. G5 - Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica adottata con D.C. n. 30 del 28.11.2001.

Inoltre, per le aree oggetto di specifica indagine geologica indicate negli elaborati:

- Indagine geologica ed idrogeologica sul territorio comunale e geologico-tecnica sulle aree di prevista espansione urbanistica;

- Indagine geologica e idrogeologica sul territorio comunale e geologico-tecnica sulle aree di previsione urbanistica. Integrazione relativa a: Fasce di rispetto del retino idrogeologico secondario e Aree di completamento  comprese nella delimitazione delle aree soggette all’applicazione dell’art. 9 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.

devono essere osservate le specifiche prescrizioni in esse contenute, a condizione che le stesse siano più restrittive di quelle stabilite per le fasce fluviali del P.S.F.F. e delle classi _di edificabilità di cui alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP che sono comunque cogenti".

Art. 17, pag. 58:

Tutto il testo è sostituito con il presente che recita:

“Valgono le prescrizioni di cui all’art. 26 della L.R. 56/77 e s.m.i., così come modificato dalla L.R. 12.11.99, n. 28 - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione  del D.L.A 31.3.1998, n. 114",

Art. 18, pag. 66:

Nella dizione: “Corsi d’acqua: lungo entrambe le sponde dei corsi d’acqua pubblici vigono fasce di rispetto di inedificabilità assoluta aventi profondità di mt. 10 ai sensi dell’art. 9 T.U. 503/104.”, il numero 104 è sostituito con “1904";

Inoltre, di seguito è inserita la seguente dizione che recita:

“in cartografia cono individuate le fasce di rispetto ai sensi dell’art. 29 della L.R. 56/77 s.m. ed i.”

Alla dizione:

“All’interno del segno che individua il linee delle suddette fasce di rispetto, valgono  le prescrizioni normative relative all’azzonamento di P.R.G.” è aggiunta la seguente che recita:

“purchè non in contrasto con il P.A.I.”

Dalla dizione:

“Tutte le aree costituenti fasce di rispetto fluviale A e B ai sensi del precedente comma 13 sono soggette alla disposizione delle Norme di attuazione del citato P.S.F.F. con particolare riguardo” sono stralciate le parole:

“ai sensi del precedente comma 13".

Art. 27, pag. 78:

dopo il 2º comma, è inserito quale terzo comma il seguente che recita:

“Sono inoltre individuati in scala 1:1.000 gli edifici sottoposti a Tutela di facciata. Su tali edifici sono consentiti gli interventi di manutenzione e di restauro; il rilascio della concessione è subordinato al parere vincolante della Commissione Regionale di cui all’art. 9/bis della L.R. 56/77 e s.m. ed i. ove non sussistono vincoli che richiedono la preventiva autorizzazione delle competenti Soprintendenze”.