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Bollettino Ufficiale n. 20 del 16 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2002, n. 43-5899

Deroghe ai livelli ottimali di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000, connesse ai bandi regionali 2001 relativi alla concessione di contributi da destinarsi al finanziamento delle forme associative per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali ed al rifinanziamento di quelle ammesse a contributo nell’anno 1999 e nell’anno 2000

A relazione dell’Assessore Laratore:

Vista la D.G.R. n. 25-2937 del 17/9/2001 con la quale sono state fissate, fra l’altro, nuove modalità applicative dell’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., in relazione ai finanziamenti ed ai rifinanziamenti 2001-2002-2003 finalizzati all’incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e/o sevizi comunali;

rilevato che le modalità di maggior rilievo introdotte dalla suddetta deliberazione sono le seguenti:

- per i consorzi e le convenzioni non sono consentite deroghe alla soglia minima demografica ed alla contiguità territoriale, fatta eccezione per la deroga alla contiguità territoriale relativa al rifinanziamento 2001 e 2002 dei consorzi e delle convenzioni finanziate per l’anno 2000 per la gestione dello sportello unico, mentre possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, l’appartenenza alla stessa Provincia e non vi siano specifiche norme che richiedano tale vincolo;

- per le Unioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, i predetti tre criteri e non vi siano specifiche norme che richiedano tali vincoli;

- per le Comunità montane possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con la Comunità montana interessata alla deroga in questione;

viste le D.D. n.124 e n.125 in data 18/9/2001 della Direzione Affari Istituzionali e processo di delega di approvazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle domande di contributo regionale, per l’anno 2001, da destinarsi, rispettivamente, al rifinanziamento delle forme associative beneficiarie nell’anno 1999 e 2000 per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali ed al finanziamento delle forme associative di prima istituzione nell’anno 2001 per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali, nonché di quelle costituite prima dell’anno 2001 per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali che nell’anno 2001 hanno adeguato e/o ampliato le attività;

viste le D.D. n. 192 e n. 193 in data 19/12/2001 del Settore Autonomie Locali, con le quali, rispettivamente, sono state, fra l’altro, rifinanziate con riserva, in attesa del provvedimento autorizzatorio della Giunta regionale di deroga all’art.6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., le forme associative beneficiarie di contributo regionale nell’anno 1999 e nell’anno 2000 non in possesso dei livelli ottimali di cui all’art.5 della predetta legge regionale;

viste le D.D. n. 24 e n.25 in data 14/3/2002 del Settore Autonomie Locali, con le quali, rispettivamente, sono state, fra l’altro, finanziate con riserva, in attesa del provvedimento autorizzatorio della Giunta regionale di deroga all’art.6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., le forme associative, non in possesso dei livelli ottimali di cui all’art.5 della predetta legge regionale, di prima istituzione nell’anno 2001, nonché quelle costituite prima dell’anno 2001 che nell’anno 2001 hanno adeguato e/o ampliato le attività;

viste le corrispondenti proposte di concessione della deroga di cui all’art.6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. presentate dalle Province piemontesi interessate e ritenute meritevoli di accoglimento;

considerato che in linea di massima alle forme associative, beneficiarie di contributo regionale nell’anno 1999 e nell’anno 2000, non aventi i livelli ottimali di cui all’art.5 della l.r. 44/2000, si ritiene opportuno concedere la deroga sino alla scadenza del termine di rifinanziamento delle stesse, con invito comunque a raggiungere il/i livello/i ottimale/i mancante/i, al fine di garantire la continuità dell’attività svolta dalle stesse, tendendo al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge;

che in particolare: alle Comunità montane prive del livello ottimale dell’appartenenza alla stessa Comunità montana, derivante dal fatto che uno o più Comuni aderenti alla forma associativa non appartengono alle predette Comunità montane, ma confinano con le stesse, la deroga viene concessa per un periodo di tempo precisato, sia in relazione a quanto disposto dal bando che in relazione al fatto che i Comuni interessati hanno fatto richiesta di entrare nelle predette Comunità, come risulta dal ddl 375 relativo alla modifica della l.r. 16/99; alle Unioni prive del livello ottimale della soglia minima demografica dei 5000 abitanti, risultante dal censimento della popolazione dell’anno 1991, ma in possesso dello stesso sulla base dei dati statistici regionali recenti, la deroga viene concessa definitivamente, mentre a quelle prive di tale livello ottimale la deroga viene concessa con invito a raggiungere tale livello ottimale; alle Unioni composte da alcuni Comuni che hanno richiesto di entrare a far parte di Comunità montane, come risulta dal ddl 375 relativo alla modifica della l.r. 16/99, la deroga viene concessa solo per l’anno 2001, mentre per i successivi anni si ritiene opportuno riesaminare le pratiche in quanto il recesso dei predetti Comuni dalle rispettive Unioni potrebbe avere dei riflessi sui livelli ottimali delle Unioni medesime; alle Unioni astigiane è stata concessa definitivamente la deroga ai livelli ottimali non posseduti, in quanto facenti parte di un sistema associativo diffuso su tutto il territorio della Provincia;

per quanto sopra;

vista la L. 59/97;

visto il D.Lgs. 112/98;

vista la l.r. 34/98;

vista la l.r. 44/2000 e s.m.i.;

vista la l.r. 16/2000;

visto il D.L.gs. 267/2000;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

di assumere relativamente a ciascuna proposta di deroga ai livelli ottimali di cui all’art.5 della l.r. 44/2000 connessa ai finanziamenti con riserva, concessi con le determinazioni dirigenziali del Settore Autonomie Locali n. 192 e n. 193 del 19/12/2001, n. 24 e n.25 del 14/3/2002, la corrispondente decisione motivata contenuta nelle premesse del presente atto e nelle allegate schede, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

(omissis)

Allegato