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Bollettino Ufficiale n. 20 del 16 / 05 / 2002

Comunicato del Direttore regionale Promozione attività culturali, Istruzione e Spettacolo

Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari - L.R. 38/2000 art. 2 e DD.PP.GG.RR. 17 luglio 2000 n. 6/R e 5 marzo 2001 n. 3/R - Anno 2002

A norma di quanto stabilito dall’art. 2 della legge regionale 7 aprile 2000 n. 38 recante all’oggetto “Interventi a sostegno delle attività musicali”, nonché dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 37-381 del 4 luglio 2000 e dai successivi decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 6/R del 17 luglio 2000 e n. 3/R del 5 marzo 2001, con determinazione n. 63 del 23 aprile 2002 questa Direzione ha approvato l’iscrizione all’Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari delle 31 Associazioni che, avendo presentato domanda entro il termine del 15 marzo 2002, sono risultate in possesso dei seguenti requisiti, previsti dal Regolamento di cui ai sopra indicati DD.PP.GG.RR.:

1) Configurazione dell’Associazione richiedente quale complesso bandistico o società filarmonica, gruppo vocale o società corale, complesso strumentale o gruppo folkloristico-musicale;

2) Legale costituzione dell’Associazione richiedente mediante atto costitutivo e/o statuto-regolamento assunti con atto notarile o con scrittura privata purché registrata al competente Ufficio del Registro degli atti privati o depositata presso la Segreteria del Comune-sede;

3) Svolgimento dell’attività musicale popolare senza scopo di lucro;

4) Documentato svolgimento, da parte dell’Associazione richiedente e a far data dalla legale costituzione di cui al precedente punto 2), di una precedente attività almeno triennale svolta a carattere continuativo e amatoriale non-professionale nel settore della musica popolare, con l’esecuzione di repertorio riconducibile alla tradizione musicale, corale o folkloristica italiana, delle regioni italiane o dei gruppi minoritari presenti storicamente e radicati sul territorio nazionale, con l’esclusione tra l’altro delle Associazioni aventi repertorio e finalità di diffusione correlati prevalentemente alla musica classica e colta in genere.

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, l’iscrizione delle Associazioni all’Albo ha validità decennale dall’anno di avvenuta iscrizione, fatte salve cancellazioni d’ufficio o su istanza di parte. Trascorsi dieci anni le Associazioni iscritte potranno confermare con apposita istanza scritta, presentata nei termini di legge e regolamento e pena la cancellazione, l’iscrizione all’Albo.

Pertanto, l’elenco che segue comprende 250 Associazioni, di cui 31 neo-iscritte e 219 già incluse nell’edizione 2001 dell’Albo.

Il Direttore
Rita Marchiori

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