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Bollettino Ufficiale n. 20 del 16 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2002, n. 39-5950

L.R. 38/94, art. 14 - Criteri per l’assegnazione di contributi per l’avvio e lo sviluppo di specifici progetti ed attività delle Organizzazioni di volontariato

A relazione dell’Assessore Ferrero

Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 38/94 “Valorizzazione e promozione del volontariato”, la Regione può concedere contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti ed attività promossi da Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro, secondo criteri approvati dalla Giunta Regionale, sentito il parere della competente Commissione Consiliare.

Con L.R. n. 44/00 m. e i. con L.R. n. 5/01, art. 115, sono state delegate alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei su indicati contributi.

Pertanto, al fine di promuovere, incentivare e sostenere l’azione solidaristica svolta dal volontariato organizzato presente nella regione ed assicurare l’adozione di criteri di valutazione omogenei sul territorio, per offrire pari opportunità a tutte le organizzazioni iscritte, si propone l’approvazione dell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che indica i criteri per l’assegnazione dei contributi ai sensi della citata normativa alle Organizzazioni iscritte nel registro.

Ciò stante;

visto l’art. 14 della L.R. 38/94;

vista la L.R. 27/94;

vista la L.R. 44/00 m. e i. con L.R. n. 5/01;

sentite le Province piemontesi in data 02.04.02;

acquisito il parere favorevole della competente Commissione Consiliare, espresso nella seduta del 22 aprile 2002;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare i criteri di assegnazione dei contributi destinati all’avvio e allo sviluppo di progetti promossi dalle Organizzazioni di volontariato di cui all’art. 14 della L.R. 38/94 contenuti nell’allegato A, che è parte integrante della presente deliberazione, la quale sostituisce la precedente D.G.R. n. 31-27680 del 28 giugno 1999 di analogo contenuto.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

Allegato

L. R. 38/94 “ Valorizzazione e promozione del volontariato”. Art. 14 - Criteri di assegnazione dei contributi alle Organizzazioni di volontariato.

Considerato che il registro del volontariato si articola in sezioni riconducibili alle attività svolte dalle Organizzazioni iscritte, in relazione alle istanze pervenute, ai fini di un’equa ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, le stesse sono assegnate secondo il criterio dell’ equilibrio nelle varie aree di intervento. In assenza di richieste di finanziamento in alcuni settori, le risorse residue sono attribuite alle Organizzazioni che abbiano presentato progetti idonei in altri settori.

1. Obiettivi

I progetti devono essere volti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e/o emergenze sul territorio, attraverso azioni innovative, sperimentali, personalizzate e di stimolo per una crescita della solidarietà sociale e per la costruzione di una rete di risposte pubbliche e private finalizzate ad assicurare il soddisfacimento di tutti i diritti di cittadinanza.

2. Requisiti dei progetti

I progetti, che non possono essere in contrasto con la normativa vigente, devono contenere:

a) una relazione dettagliata degli obiettivi del progetto, dei contenuti, dei tempi di realizzazione, l’ambito territoriale d’intervento e i destinatari del progetto;

b) il numero dei volontari coinvolti e la loro partecipazione alla realizzazione del progetto: alla domanda è allegata una dichiarazione del legale rappresentante circa l’idonea preparazione dei volontari impegnati nel progetto;

c) l’indicazione di eventuali collaborazioni professionali esterne (numero, qualifiche e funzioni);

d) il piano economico complessivo con la specificazione delle singoli voci di spesa, comprensivo:

* degli eventuali altri contributi richiesti e/o concessi;

* della stima del costo complessivo dell’intervento per la messa a norma di strutture;

* delle risorse proprie dall’Organizzazione, che dovranno garantire almeno il 20% dell’importo del progetto; ai fini della determinazione della quota a carico dell’associazione, si considerano risorse proprie anche eventuali liberalità private o contributi pubblici.

a) per le Organizzazioni iscritte nel settore protezione civile: parere degli Enti locali competenti per territorio in relazione alla tipologia dell’attività prevista.

Per lo svolgimento di attività per le quali la legislazione vigente preveda il possesso di particolari requisiti o di specifiche autorizzazioni è richiesto il possesso dei predetti requisiti.

In sede di istruttoria potranno essere richiesti integrazioni e chiarimenti relativi ai progetti.

3. Criteri di valutazione

Si considerano i seguenti criteri di priorità:

- progetti che presentano caratteristiche innovative in relazione alla metodologia, agli obiettivi e agli strumenti utilizzati;

- progetti presentati per la prima volta dalla singola Organizzazione;

- progetti che favoriscono la collaborazione tra Organizzazioni di volontariato operanti anche in settori diversi;

- progetti svolti esclusivamente dai volontari aderenti all’Organizzazione;

- progetti finalizzati a far fronte a particolari emergenze.

4. Criteri di contribuzione

a) è ammesso a finanziamento un solo progetto per Organizzazione proponente;

b) sono ammessi a finanziamenti progetti presentati da Organizzazioni che hanno in corso progetti finanziati negli anni precedenti ma che ne dichiarino l’avanzato stato di attuazione e la presumibile conclusione entro il 31 dicembre;

c) sono ammessi a finanziamento progetti che costituiscono sviluppo di progetti già avviati e finanziati ai sensi dell’art. 14 L.R. n. 38/94.

5. Oneri ammissibili a contributo

a) Oneri per esperti purché la loro qualificazione sia specifica e indispensabile alla realizzazione del progetto in misura non superiore al 40% del costo complessivo del progetto. La partecipazione degli esperti non può comunque assumere il carattere di una collaborazione continuativa;

b) oneri per l’acquisto di beni strumentali, attrezzature e materiali essenziali per l’elaborazione e realizzazione del progetto;

c) oneri per la messa a norma di strutture di proprietà o in possesso essenziali per la realizzazione del progetto; alla domanda è allegata copia del titolo di possesso;

d) rimborso spese ai volontari impegnati nello svolgimento del progetto e relativi oneri assicurativi,

e) spese gestionali inerenti il progetto;

f) oneri inerenti la promozione del progetto, non superiori al 10% del costo totale.

6. Oneri non ammissibili a contributo

a) Oneri per l’acquisto di beni immobili, mobili ed arredi non collegati al progetto o per la ristrutturazione di strutture destinate alla sede dell’Organizzazione;

b) spese per l’ordinario funzionamento dell’Organizzazione;

c) oneri relativi ad attività promozionali dell’Organizzazione;

d) oneri relativi a seminari, convegni e ogni forma di pubblicità non correlati al progetto;

e) oneri relativi alla formazione dei volontari non riferita al progetto;

f) attività già oggetto di convenzione.

7. Motivi di inammissibilità

Non saranno presi in considerazione:

* progetti presentati da Organizzazioni non iscritte;

* istanze spedite oltre il termine;

* istanze di Organizzazioni iscritte al registro da meno di sei mesi dalla data di scadenza del bando;

* progetti presentati da Organizzazioni non in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della L.R. n. 38/94;

* progetti non inerenti alla sezione di iscrizione al registro;

* istanze prive di requisiti progettuali di cui al punto 1.;

* istanze prive della documentazione richiesta ovvero della copertura finanziaria obbligatoriamente richiesta a carico dell’Organizzazione come requisito del progetto.

8. Ammontare del contributo

Il contributo potrà essere concesso nella misura massima di Euro 21.000 ( ventunmila) e comunque non superiore all’80% del costo complessivo del progetto

La percentuale del contributo concesso sarà determinata sulla base della valutazione degli obiettivi perseguiti, dei tempi di realizzazione previsti, del piano economico complessivo del progetto, delle risorse dell’Organizzazione, di eventuali altre forme di finanziamento e dei destinatari interessati.

In relazione alla disponibilità finanziaria da destinare ai progetti potrà essere assegnato un contributo di importo inferiore a quello richiesto, purché sia possibile egualmente l’avvio, anche parziale o graduale delle attività previste.

9. Erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

- 70% in esecuzione della determinazione di assegnazione;

- 30% a saldo e a fronte di relazione sulle risultanze del progetto e di rendiconto delle complessive spese sostenute.

Qualora il progetto non venga avviato entro un anno dalla data del provvedimento di assegnazione, si procederà alla revoca del medesimo; qualora il progetto non venga ultimato si procederà al recupero della residua somma.

10. Modalità di presentazione delle domande.

Il termine di presentazione delle domande è il 31 luglio. Le Province con propri provvedimenti potranno definire termini diversi a partire dall’anno 2003. Le modalità di presentazione delle domande nonché le relative procedure di esame sono stabilite con provvedimento provinciale, con il quale viene altresì approvata la modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze di contributo.