Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 20 del 16 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2002, n. 37-5948

Approvazione Statuto per l’organizzazione ed il funzionamento della Agenzia per le adozioni internazionali, a norma dell’art. 4, comma 8, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 30

A relazione dell’Assessore Ferrero

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;

visto che, ai sensi del comma 4 dell’ art. 8, della legge regionale 16 novembre 2001 n. 30, con Statuto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, devono essere emanate norme riguardanti l’organizzazione dell’Agenzia per le adozioni internazionali, in particolare per quanto concerne il contingente del personale e le relative qualifiche e che devono essere disciplinate anche le procedure per ottenere l’autorizzazione, e ogni altra modalità operativa relativa all’attività che deve svolgere l’Agenzia in qualità di ente autorizzato di cui all’art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476;

considerato che la Giunta regionale, nell’ambito delle proprie funzioni, deve, ai fini dell’attuazione della legge regionale n. 30/2001, approvare lo Statuto parte integrante della presente deliberazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, nonché attivare le procedure per la nomina del Collegio dei revisori dei Conti e nominare il direttore generale dell’Agenzia;

considerato che la Giunta regionale intende assumere, con propria deliberazione, gli atti di indirizzo e coordinamento per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 30/2001, cui deve conformarsi l’attività dell’Agenzia per l’attuazione dei programmi e dei relativi interventi ed in particolare:

a) gli atti e i provvedimenti amministrativi relativi ai progetti di cooperazione di cui all’art. 2 comma 2 lettera a) della legge regionale che l’amministrazione regionale intende realizzare, relativi ai Paesi stranieri o alle aree geografiche nei quali l’ente intende agire per svolgere le attività di cui all’art. 31 comma 3 della legge sull’adozione;

b) gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui all’art. 5 della legge regionale, relativi alla definizione del contributo a carico delle coppie aspiranti all’adozione internazionale che conferiscono l’incarico all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, e quello relativo alle spese per ciascun paese di operatività dell’Agenzia, sentito il parere della Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari di cui all’art. 3 della legge regionale ed informata la competente Commissione consiliare;

considerato che la Giunta regionale intende adottare i provvedimenti ed ogni altro atto necessario per garantire il funzionamento dell’Agenzia su proposta dell’Assessore competente in materia di Politiche Sociali, sentito il parere della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari di cui all’art. 3 della legge regionale;

tutto ciò premesso;

vista legge 4 maggio 1983, n. 184 così come modificata con la legge 31 dicembre 1998, n. 476 con la legge 28 marzo 2001, n. 149;

vista la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993;

vista la legge regionale 16 novembre 2001 n. 30;

sentito in data 22 aprile 2002 il parere favorevole della IV Commissione consiliare ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 16 novembre 2001 n. 30;

a voti unanimi, la Giunta regionale,

delibera

- di approvare lo Statuto per l’organizzazione ed il funzionamento della Agenzia per le adozioni internazionali, a norma dell’art. 4, comma 8, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 30, di cui all’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

Allegato A

“Statuto per l’organizzazione ed il funzionamento della Agenzia per le adozioni internazionali, a norma dell’art. 4, comma 8, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 30"

Art. 1
Definizioni

1. Il presente Statuto, ai sensi dell’art.4 della legge regionale 16 novembre 2001 n. 30, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’ Agenzia per le adozioni internazionali, servizio pubblico regionale di cui all’art. 39 bis comma 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificato dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476, di ratifica della Convenzione de L’Aja, e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 492, nonché le modalità per la richiesta dell’autorizzazione di cui all’art. 38 ter della medesima legge.

2. L’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, ente ausiliario della Regione Piemonte, dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, ha sede legale a Torino.

3. Il Direttore generale adotta il logo dell’ente con la dicitura “Agenzia regionale per le adozioni internazionali”.

4. Ai fini del presente statuto si applicano le definizioni elencate nella legge 31 dicembre 1998, n. 476, e si intende, altresì:

a) per “legge sull’adozione”, la legge 4 maggio 1983, n. 184 quale modificata con la legge 31 dicembre 1998, n. 476 e della legge 28 marzo 2001, n. 149;

b) per “Convenzione” la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993;

c) per “legge regionale” la legge regionale 16 novembre 2001 n. 30;

d) per “Statuto” il presente statuto emanato ai sensi dell’art. 8 della legge regionale;

e) per “Agenzia” l’Agenzia regionale per le adozioni internazionali;

f) per “direttore” il direttore generale dell’Agenzia di cui all’art. 4 della legge regionale;

g) per “enti autorizzati”, gli enti di cui all’art. 39 ter della legge sulle adozioni e i servizi per l’adozione internazionale istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’art. 39-bis, comma 2 della stessa legge, che svolgono l’incarico di curare le pratiche inerenti all’adozione internazionale di cui all’art. 31 della legge predetta;

h) per “servizi”, i servizi socio-assistenziali e sanitari della regione.

Art. 2
Rapporti tra Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari e Agenzia

1. La Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari di cui all’art. 3 della legge regionale formula proposte ed esprime pareri per contribuire alla realizzazione delle finalità della legge regionale, ed in particolare sugli atti che deve assumere la Giunta regionale.

2. La Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari in particolare formula proposte sul piano di attività e di spesa predisposto annualmente dal direttore dell’Agenzia per le adozioni internazionali ed esprime un parere alla Giunta regionale in attuazione dell’art. 10 del presente Statuto.

Art. 3
Funzioni e compiti della Agenzia

1. L’adozione di minori stranieri si svolge secondo le direttive e i principi dettati dalla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale firmata a L’Aja il 29 maggio 1993 per affermare:

a) il diritto del minore straniero a vivere nella propria famiglia d’origine e, in via principale, ad essere adottato nel suo Paese;

b) il carattere residuale dell’adozione internazionale e l’effettivo stato di abbandono del minore quale presupposto necessario per poter procedere alla sua adozione.

2. L’Agenzia regionale per le adozioni internazionali svolge le funzioni di cui all’art. 4 comma 1 della legge regionale nel rispetto dei principi della Convenzione richiamati al comma 1 del presente articolo, della legge dell’adozione e della legge regionale, secondo gli obiettivi, i programmi e le priorità individuate dalla Giunta regionale.

3. L’Agenzia nella propria attività si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti conformemente alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, adoperandosi nello svolgimento della funzione di ente autorizzato per prevenire ed impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione e della legge sull’adozione.

4. L’Agenzia realizza progetti di cooperazione a favore di minori di altri Stati direttamente, o in convenzione con altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo dell’adozione internazionale e della protezione dei minori, in attuazione del programma di attività presentato e approvato dalla Giunta regionale, d’intesa con la direzione regionale competente in materia di cooperazione internazionale.

5. L’Agenzia organizza, secondo il programma di attività approvato, direttamente e/o in collaborazione con i servizi e con gli altri enti autorizzati ad operare in Piemonte dalla Commissione, le attività di informazione e formazione per le coppie aspiranti all’adozione.

Art. 4
Il direttore generale

1. Il direttore, nominato ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge regionale, e’ scelto tra esperti di riconosciuta professionalità e competenza in materia di adozioni internazionali e con idonee qualità morali, secondo la previsione dell’art. 39 ter comma 1 lettera a) della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificato dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica della Convenzione de L’Aja, nonché con competenze in materia di politiche sociali, in possesso del diploma di laurea e con esperienza non inferiore a cinque anni maturata in categorie o qualifiche per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, in enti o strutture sociali pubbliche o private.

2. L’incarico dura cinque anni, e’ rinnovabile ed e’ disciplinato da apposito contratto di diritto privato, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto di lavoro a tempo pieno e a carattere di esclusività;

b) trattamento economico determinato nella misura massima prevista per i dirigenti regionali del comparto, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

3. Al direttore, nel caso sia dirigente o funzionario regionale, si applicano, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio, le determinazioni assunte dall’amministrazione regionale nel recepimento delle disposizioni contenute nell’art. 19, comma 6, D.lgs. 30.03.2001 n. 165.

4. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi nonché in caso di mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale provvede alla dichiarazione di decadenza e risoluzione del contratto del direttore generale con effetto immediato.

5. Ulteriori cause di decadenza sono stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 2.

6. Il direttore e’ responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell’Agenzia, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e con gli indirizzi della programmazione regionale in materia. Il direttore provvede in particolare:

a) alla predisposizione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e degli altri documenti di contabilità;

b) alla gestione del patrimonio e del personale dell’Agenzia;

c) alla verifica ed all’assicurazione dei livelli di qualità del servizio;

d) alla redazione di una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dall’Agenzia da presentare alla Giunta regionale, che costituisce la base per l’informazione periodica della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente;

e) alla stipulazione di contratti e di convenzioni nell’ambito delle indicazioni della Giunta regionale nonché alla liquidazione di ogni pagamento di prestazioni relative all’attività dell’Agenzia anche all’estero;

f) alla richiesta di autorizzazione al funzionamento dell’Agenzia in qualità di ente autorizzato alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

g) alla predisposizione del piano di attività di spesa;

h) alla regolamentazione degli accessi agli atti.

7. Il direttore inoltre coordina l’organizzazione della struttura ed in particolare:

a) garantisce la speditezza della azione amministrativa, evitando la frammentazione di procedure;

b) organizza la struttura secondo criteri di flessibilità per consentire lo svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell’Agenzia;

c) promuove riunioni del personale ai fini di una reciproca informativa circa il lavoro svolto;

d) decide la distribuzione del personale fra le aree in relazione alle esigenze;

e) assicura il servizio di traduzioni dei documenti provenienti dall’estero;

f) assicura la gestione delle attività di promozione, cooperazione, informazione e formazione indicate dalla Giunta regionale;

g) assicura le attività di informazione e formazione alle coppie aspiranti all’adozione in collaborazione con i servizi territoriali previste dall’art. 29 bis comma 4 lettere a) e b);

h) assicura lo svolgimento di tutte le attività previste per gli enti autorizzati dall’art. 31 della legge nazionale per le coppie che conferiscono l’incarico.

Art. 5
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 4 comma 3 della legge, e’ composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 39/95 ed in possesso dei requisiti di compatibilità stabiliti dall’art. 2399 del codice civile.

2. I revisori sono scelti, con procedura di pubblica evidenza ed avviso reso noto almeno sessanta giorni prima della nomina, tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

3. Il collegio dei revisori e’ convocato in prima seduta dal Presidente della Giunta regionale. Nella stessa seduta i revisori eleggono al loro interno il presidente del collegio. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

4. Il collegio dei revisori delibera con la presenza dei suoi tre membri.

Art. 6
Compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’Agenzia, valutandone la conformità dell’azione e dei risultati alle norme che disciplinano l’attività dell’Agenzia ai programmi ed agli indirizzi della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

2. In particolare il collegio:

a) verifica, ogni trimestre, la situazione dei pagamenti, confrontandoli, posta per posta, con le disponibilità residue degli impegni secondo i flussi di spesa previsti, nonché con le disponibilità di cassa; controlla l’andamento finanziario dell’Agenzia;

b) esprime un parere sul bilancio di previsione annuale;

c) redige la relazione sul rendiconto suddiviso in conto finanziario e conto del patrimonio, con gli eventuali rendiconti dei funzionari delegati da redigere ai sensi delle norme di contabilità vigenti;

d) vigila sugli atti già efficaci, esprimendosi sulla loro regolarità amministrativa, con particolare riguardo alle procedure contrattuali e convenzionali ed alla scelta dei contraenti;

e) esprime pareri preventivi sull’attività dell’Agenzia in materia di bilancio e di spesa.

3. Il presidente del collegio comunica i risultati della propria attività di verifica e vigilanza al direttore generale ed alla Giunta regionale.

4. Ai componenti del collegio spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale secondo le prestazioni e le tariffe dell’Albo dei revisori. Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell’incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

5. I componenti del Collegio, compresi i supplenti, hanno diritto di accedere a tutti gli atti, documenti ed informazioni utili all’esercizio del proprio mandato: gli stessi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici dell’Agenzia e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili.

6. I Revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e i documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

Art. 7
Struttura e organizzazione dell’Agenzia

1. L’Agenzia articola le proprie funzioni in aree di attività cui e’ preposto un responsabile scelto dal direttore fra dipendenti, in possesso del diploma di laurea e con esperienza nella materia.

Le aree di attività, che non possono essere superiori a due, vengono individuate e definite dal direttore e possono essere rideterminate per materia in base all’evoluzione del quadro di riferimento dell’Agenzia.

2. La decisione sull’attivazione delle aree di attività dell’Agenzia e’ demandata al primo piano di attività e di spesa di cui all’art. 13 del presente statuto e trova rispondenza nei contenuti dello stesso.

3. In caso di assenza o impedimento il direttore individua uno dei responsabili di area cui affidare le funzioni di vicario, fermo restando che lo svolgimento di funzioni di direttore non dà diritto a compenso aggiuntivo.

Art. 8
Assegnazione, trattamento giuridico ed economico del personale

1. L’Agenzia, oltre che dal direttore dell’Agenzia per le adozioni internazionali che lo dirige, è composta da personale con specifica competenza del settore sociale, giuridico e psicologico, come previsto dall’art. 39 ter della legge n. 476/98, e con buona conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo la seguente pianta organica:

- 4 posti qualifica funzionale D;

- 3 posti qualifica funzionale C.

2. L’Agenzia può avvalersi, tramite l’istituto della mobilità, di personale di amministrazioni pubbliche dei comparti Regioni-Autonomie locali e Sanità, e di personale assunto con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato mediante selezione pubblica.

3. Il personale in servizio presso l’Agenzia, mediante l’istituto della mobilità, mantiene la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza, ad esclusione delle componenti variabili il cui ammontare potrà essere ridefinito dal direttore dell’Agenzia in relazione alle responsabilità attribuite ed al raggiungimento degli obiettivi di risultato assegnati.

4. L’Agenzia può avvalersi inoltre di consulenti, con incarico annuale rinnovabile, in particolare per le attività di informazione, formazione, di sostegno alle coppie, di rapporti con gli Stati esteri, di ricerca e studio delle problematiche sulle adozioni internazionali.

5. Il direttore può autorizzare l’invio di proprio personale in missione in Italia e all’estero per l’espletamento dei compiti di istituto, ed in particolare per la partecipazione del personale ed eventualmente dei consulenti di cui al comma 3 del presente articolo, ad incontri nazionali ed internazionali o per la definizione di progetti con altri soggetti negli Stati stranieri.

Art. 9
Adempimenti e modalità operative dell’Agenzia

1. L’Agenzia in attuazione dell’art. 31 della legge sull’adozione deve fornire alla coppia la preparazione preventiva, seguire le procedure in Italia e all’estero, svolgere funzione di sostegno e di appoggio al minore straniero e alla coppia. Per eseguire tali adempimenti:

a) svolge le pratiche di adozione all’estero;

b) raccoglie la proposta di abbinamento emessa dall’Autorità straniera;

c) trasferisce tutte le informazioni del minore e la proposta di abbinamento alla coppia ricevendone l’eventuale consenso;

d) concorda con l’Autorità straniera sull’opportunità di procedere all’adozione;

e) informa il Tribunale per i minorenni, la Commissione per le adozioni internazionali e i servizi della decisione di affidamento dell’Autorità straniera, trasmettendo tutta la documentazione relativa al procedimento e relativa al minore straniero;

f) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi adottanti, la durata delle necessarie assenze dal lavoro e i dati necessari per ottenere gli sgravi fiscali ex art. 39 quater;

g) vigila sulle modalità di trasferimento del minore adoperandosi affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti;

h) su richiesta della coppia collabora con i servizi all’attività di sostegno fino al trasferimento del minore;

i) svolge le relazioni richieste dagli Stati d’origine del minore adottato.

2. L’Agenzia:

a) tiene un protocollo delle domande di adozione internazionale ricevute;

b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti genitori adottivi;

c) trasmette alla Commissione e al Tribunale per i minorenni competente la documentazione della famiglia e del bambino proposti per l’adozione, e fornisce le notizie relative alla sua condizione di abbandono;

d) comunica alla Commissione ogni variazione dei propri dati e di quelli dei propri rappresentanti all’estero e della propria attività;

e) presenta ogni anno alla Commissione una relazione approvata dalla Giunta contenente l’esposizione e i dati sulla propria attività, i costi e le spese richiesti per i procedimenti di adozione e per altra attività dell’ente e il bilancio consuntivo;

f) segnala alla Commissione eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all’estero;

g) partecipa agli incontri convocati dalla Commissione e fornisce la documentazione eventualmente richiesta;

h) segnala al Tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, anche successive all’adozione.

3. Il personale dell’Agenzia nel rispetto della legge sulla privacy mantiene la riservatezza sul contenuto del registro delle domande di adozione internazionale e su documentazione, informazioni o notizie di cui è in possesso relative a fatti e vicende personali.

4. L’Agenzia per le adozioni internazionali raccoglie, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati delle coppie e dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui cura l’ingresso a scopo di adozione internazionale ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali, nel rispetto della normativa vigente. L’accesso agli atti e ai documenti è regolato dal Direttore dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali in conformità alla legge 476/98 e regolamento di attuazione e alla legge 31 dicembre 1996 n. 675.

Art. 10
Piano di attività e di spesa e norme di contabilità

1. Il direttore generale, entro il 31 luglio, predispone il piano di attività e di spesa per l’anno successivo, che deve essere approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Consulta per le adozioni e degli affidamenti familiari di cui all’art. 3 della legge regionale.

2. In sede di prima applicazione della legge regionale, il direttore generale predispone un regolamento per la contabilità dell’Agenzia entro sessanta giorni dall’insediamento ed il piano di attività e di spesa di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall’insediamento.

3. L’esercizio finanziario dell’Agenzia coincide con l’anno solare.

4. L’Agenzia ha un patrimonio e un bilancio propri; si applicano all’Agenzia le norme di bilancio e di contabilità della Regione Piemonte di cui alla legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Art. 11
Controllo e vigilanza

1. Il direttore invia una relazione sull’attività svolta alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La Giunta regionale verifica i risultati della gestione in relazione agli indirizzi e agli obiettivi assegnati e presenta, sentito il parere della Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari, una relazione al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 12
Norme transitorie

1. Il direttore è incaricato di presentare alla Commissione nazionale per le adozioni internazionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiesta di autorizzazione e di iscrizione all’Albo di cui all’art. 39 della legge sull’adozione, entro sei mesi dalla data di insediamento.

2. La domanda di autorizzazione sottoscritta dal direttore deve contenere gli elementi richiesti dalla legge sull’adozione e dal regolamento attuativo ed in particolare:

a) l’elenco e le generalità delle persone che dirigono e compongono l’ente con l’indicazione dei relativi profili professionali comprensivi di notizie sulla formazione ricevuta, delle specifiche competenze ed esperienze nel settore;

b) l’elenco e le generalità dei professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico di cui l’ente si avvale, con l’indicazione per ciascuno dell’iscrizione all’albo professionale e delle specifiche competenze nel campo dell’assistenza agli adottanti;

c) informazioni circa la struttura organizzativa in Italia; l’indirizzo della sede nonché i giorni e gli orari della loro apertura; i progetti di sostegno dei coniugi prima, durante e dopo l’adozione con le specifiche modalità previste; l’elenco dei Paesi stranieri dove l’Agenzia intende agire e l’indicazione delle strutture personali dell’ente in ciascuno di essi; le metodologie di interventi in Italia e all’estero.

Art. 13
Norme finali

Entrata in vigore, pubblicazione, modificazioni

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di Politiche Sociali, sentita la Commissione consiliare competente.