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Bollettino Ufficiale n. 20 del 16 / 05 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 167-84630 del 15.4.2002

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 167-84630 del 15.4.2002

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Soc. Finagre di Porporato & C. s.a.s. con sede in Torino - Via Arcivescovado n. 5, la concessione di derivazione d’acqua dal Fiume Po (EAP n. 1) nel territorio del Comune di Verrua Savoia in misura di mod. max e medi 0.40 (l/sec 40) per irrigare Ha 61.79.04 di terreni nel periodo dal 15 marzo al 15 settembre di ogni anno senza restituzione delle colature;

- di approvare i disciplinari di concessione relativi alla derivazione in oggetto, costituendi parte integrante della presente determinazione e conservati agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anno 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nei disciplinari e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della presente determinazione del canone di legge;

- che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 25.7.2000:

“(omissis)

Art. 5 - Garanzie da osservarsi

A carico della Ditta concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Art. 6 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la Ditta concessionaria deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle del punto di presa la portata istantanea minima (D.M.V.) pari a 31805 l/s fino al 31.12.2004 e 42407 l/s a partire dal 1.1.2005. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori;

b) dotare la pompa utilizzata per l’attingimento di idoneo strumento di misura delle portate appositamente tarato;

c) rispettare le condizioni di divieto di formazione di accessi permanenti all’alveo, di divieto di taglio della vegetazione e sradicamento di ceppaglie sulla sponda, di deposito di materiali in alveo o in prossimità dello stesso modificando l’altimetria dei luoghi e le sponde, nonchè la costruzione di opere fisse di ogni genere.

La durata delle presenti disposizioni rispetta il termine di scadenza della concessione, ed esse sono immutabili per tutta la durata della concessione, salvo disposizioni diverse emanate con leggi e/o provvedimenti tendenti al mantenimento o al raggiungimento degli obiettivi di qualità.

L’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennità da parte della pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

Art. 9 - Canone

A far tempo dalla data del provvedimento di concessione della derivazione la Società concessionaria deve corrispondere al Ministero delle Finanze, di anno in anno e anticipatamente, l’annuo canone di L. 46.500 (quarantaseimilacinquecento), ai sensi dell’art. 35 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e della L. 5.1.1994 n. 36 e successive integrazioni, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’articolo unico della legge 18.10.1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.

Al riguardo per un periodo di anni tre dalla entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Pianificazione ed Utilizzazione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285.

Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 11 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari e di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica, i vincoli idrogeologici (L. 8.8.1985 n. 431), i vincoli idrogeologici (L. 31.12.1923 n. 3267 e L.R. 19.8.1989 n. 45), le concessioni edilizie (L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.).

(omissis)"

- Disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 19.9.2001:

“(omissis)

Art. 5 - Condizioni particolari

L’art. 6 del disciplinare principale è così integrato: “In merito a quanto richiesto in corso di istruttoria dall’Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po tratto torinese il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle del punto di presa la portata istantanea minima (D.M.V.) pari a 70 mc/s”.

Art. 6 - Canone

L’art. 9 del disciplinare principale è così integrato: “Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte il canone per l’annualità in corso alla data di emanazione del citato provvedimento, pari a L. 30.700 (trentamilasettecento, pari a Euro 15.86), secondo le modalità che gli saranno indicate.

Inoltre il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno anticipatamente il canone di legge aggiornato con le modalità e secondo le periodicità definite dalla stessa".

(omissis)"