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Bollettino Ufficiale n. 20 del 16 / 05 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 3271 in data 24 ottobre 2001

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20 luglio 2001 dal Sig. Lorenzo Chiorino, in qualità di Amministratore Unico della ditta “Conceria Chiorino S.r.l.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi dell’art. 2 - comma 1 - lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 nonchè ai sensi dell’art. 11 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla ditta “Conceria Chiorino S.r.l.” (omissis), il rinnovo della concessione per continuare a derivare dalla falda freatica sotterranea, per mezzo di 5 pozzi ubicati in Comune di Biella (Foglio n. 60 - mappale n. 610), una quantità d’acqua non superiore a moduli 0,044 (lt/sec. 4,4) da utilizzare per scopi industriali, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico previa opportuna depurazione nella fognatura pubblica del Comune di Biella.

Di accordare ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 3 - lettera e) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1º gennaio 2001, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1º gennio 2001 dell’annuo canone di Euro 1.688,87 (L. 3.270.100), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1º gennaio 2002 dell’annuo canone di Euro 1.709,13= (L. 3.309.336), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 954 di Rep. in data 20 luglio 2001

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 2 maggio 2002

Il Responsabile del Servizio
Risorse Idriche
Enrico Martorano