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Bollettino Ufficiale n. 20 del 16 / 05 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Carmagnola (Torino)

Decreto n. 1/2002. Decreto di occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti per la realizzazione tratto di fognatura da via Ceis a via Pochettino

Il Direttore di Ripartizione
OO.PP. Appalti e Contratti

(omissis)

decreta

Art. 1

E’ disposta a favore del Comune di Carmagnola l’occupazione d’urgenza degli immobili in Comune di Carmagnola e sopra identificati, necessari alla esecuzione dei lavori di Realizzazione tratto di fognatura da via Ceis a via Pochettino

Art. 2

L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 4 anni dalla data di immissione nel possesso.

Art. 3

All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Art. 4

L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all’albo del Comune in cui sono siti gli immobili.

Art. 5

Constatato che si tratta di occupazione temporanea delle aree e verranno applicate le seguenti indennità determinate con deliberazione G.C. n. 1378 del 31/12/1993 ed esattamente:

- L/ml. 8.000 per costituzione di servitù perpetua passaggio fognatura

- L/cad. 250.000 per posa pozzetti di ispezione interrati

- L/cad. 700.000 per posa pozzetti di ispezione sporgenti fuori terra

- L/mq. 800 per frutti pendenti dovuti all’occupazione dell’area

Art. 6

Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

Si dispone l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Carmagnola per il periodo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del presente decreto.

Art. 8

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro sessanta giorni dalla notifica.

Carmagnola, 7 maggio 2002

Il Direttore di Ripartizione OO.PP.
Simone Bosio