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Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2002, n. 51-5828

AA.SS.RR.. - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000. ASL 18 di Alba-Bra - Atto n. 312/AFG/04/02/03 del 21.2.2002 “Seconda rettifica determinazione n. 2026 del 29.11.2001 di approvazione dell’Atto Aziendale dell’ASL n. 18 (...)” e nota prot. 7392 del 22.2.02. Formulazione di rilievi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di prendere atto dell’adozione, da parte del Direttore Generale dell’ASL 18 di Alba-Bra, della determinazione n. 312/AFG/04/02/03 del 21.2.2002 “Seconda rettifica determinazione n. 2026 del 29 novembre 2001 di approvazione dell’Atto Aziendale dell’ASL n. 18. Trasformazione dell’U.O.A. Vigilanza in U.O.N.A. e sua aggregazione alla U.O.A. A.S.T. . Attribuzione di nuovo nome ad alcune unità operative” con le precisazioni di cui alla nota a firma del Direttore Generale prot. 7392 del 22.2.2002 “Procedura regionale di verifica dell’Atto Aziendale dell’ASL 18. Riscontro ai rilievi formulati dalla Giunta Regionale con delibera n. 42-5228 del 4.02.2002";

- di formulare, ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000, i seguenti rilievi:

- si ribadisce che: l’Atto Aziendale deve disciplinare in modo più esaustivo i criteri, pur generali, per l’affidamento dei contratti per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria (D.G.R. 80-1700 dell’11.12.2000 all. A-par.1.2-punto9); fino all’emanazione dell’atto di indirizzo di cui all’art. 15 quinquies, comma 6, D. lgs. 502/92 s.m.i., la determinazione delle strutture semplici e complesse dovrà essere effettuata conformemente alle disposizioni contrattuali (art. 27 CCNL 8.6.2000); il Dipartimento Direzione di Presidio non trova fondamento nelle disposizioni di indirizzo di cui alla D.G.R. 80-1700 dell’11.12.2000 (All. A, par. 1.2, punto 7); il Dipartimento Area Medica II non risponde alla definizione normativa di dipartimento strutturale, viste le funzioni delle strutture ad esso afferenti: “I dipartimenti aggregano funzionalmente unità operative secondo lo stesso criterio dell’area omogenea, ovvero per area di patologia, ovvero per destinatari degli interventi, ma comunque per caratteristiche che richiedono un approccio integrato e unitario” - l.r. 61/97 -. L’aggregazione delle UOA di Nefrologia e Dialisi, di Oncologia, di Recupero e Rieducazione Funzionale, di Anestesia e Rianimazione, nel Dipartimento Area Medica II, non si conforma a tali requisiti, tenuto peraltro conto del disposto di cui alla medesima l.r.61/97 (all A par. 2.3 - Riorganizzazione interna dei presidi ospedalieri) ai sensi del quale le UU.OO.AA. R.R.F. “non confluiscono in aree omogenee”;

- l’Azienda avrà cura di inoltrare alla Regione, così come previsto dalla D.G.R. 80-1700 dell’11.12.2000, l’adottando documento concernente le funzioni e la dotazione organica attribuite a ciascuna articolazione organizzativa in coerenza con le previsioni dell’atto aziendale, con esplicitazione dei livelli di autonomia e responsabilità ; nella riorganizzazione di attività o istituzione di nuove strutture organizzative, di qualunque tipo, per l’eventuale, espansione o avvio di nuove attività, si dovrà valutare la compatibilità con le risorse economiche assegnate in esito ai provvedimenti regionali di programmazione ed indirizzo, tenuto specificamente conto delle esigenze di razionalizzazione delle attività e recupero di efficienza gestionale espresse con D.G.R. n. 11-4878 del 21.12.2001; l’eventuale assunzione di personale dovrà essere effettuata nel rispetto dei dettami e delle procedure di cui alle recenti disposizioni nazionali e regionali;

- la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà nei termini previsti dalla D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000 e con le modalità di cui alla D.D. 18/2001.

(omissis)