Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2002

Codice 25.9
D.D. 7 febbraio 2002, n. 158

Ditta: Comune di Stresa. Nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione di opere afferenti alla navigazione interna - realizzazione nuovo porto - variante tecnica - in Comune di Stresa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che al Comune di Stresa, possa essere rilasciata autorizzazione per la variante tecnica alla realizzazione del nuovo porto, consistente essenzialmente nella diminuzione delle dimensioni della diga foranea da mt. 5,00 a mt. 3,00 di larghezza e quindi nella diversa tipologia di costruzione, al fine di consentire l’inserimento futuro di pontili galleggianti.

E’ previsto, inoltre, un allargamento nel punto di inserimento della diga foranea con il lungo lago, atto ad ospitare due future strutture edili a forma di chiosco.

I lavori dovranno essere eseguiti nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza, oltre a quelle già espresse nella D.D. nº 779/25.09 del 21/07/2000, delle seguenti condizioni:

- le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del lago interessato, restando a carico di codesto Comune ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

- la copattatura e rimodellazione del fondale dovrà essere realizzata previa verifica delle fondazioni dei manufatti esistenti al fine di evitarne il danneggiamento e secondo le eventuali indicazioni che potranno essere fornite dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo - Svizzera sulla pesca;

- dovranno essere eseguiti accurati i calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento;

- il Comune di Stresa è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretese di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

- restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928 nº 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore.

In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, nº 1595 e successive disposizioni nonchè a quei livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativa e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del Demanio Pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (Commissione Italo Svizzera, autorizzazione di cui alla Legge nº 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla Legge Regionale nº 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole