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Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2002
Codice 25.9
D.D. 10 gennaio 2002, n. 34
R.D. 25.07.1904 n. 523 - Polizia Idraulica. Ditta: Cave Spadea e C. S.r.l.. Lavori di sfangamento del bacino idroelettrico del lago Tana sul fiume Toce con asportazione di materiale litoide in Comune di Crevoladossola
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, la ditta Cave Spadea e C. S.r.l. con sede in Crevoladossola appaltatrice per conto dellENEL Produzione S.p.A. ad eseguire i lavori di asportazione di materiale litoide dal fiume Toce in Comune di Crevoladossola finalizzato alleliminazione delle strozzature sul lago Tana venutesi a creare a seguito dellevento alluvionale dellautunno 2000 alle condizioni sottoelencate e secondo quanto previsto nel progetto autorizzato con Determinazione Dirigenziale nº 1207/25.09 in data 29.08.01.
Condizioni sottoelencate e secondo quanto previsto nel progetto allegato allistanza:
Art. 1
lautorizzazione ad apportare il materiale inerte sopra indicato si intende limitata alla zona di proprietà demaniale, cioè quella compresa fra le sponde fisse, giusto il disposto degli art. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche (R.D. del 25.07.1904 n. 523) corrispondente alla zona coperta dalle piene ordinarie ai sensi della Circolare 28.02.1907 n. 780 Div. IV del Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale delle Opere Pubbliche - sulla delimitazione dellalveo dei corsi dacqua o sulle piantagioni in aree alluvionali.
LAmministrazione si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in tratte di fiume o torrente che presentino caratteristiche o singolarità tali da richiedere una particolare loro tutela.
La zona di estrazione indicata nei grafici allegati allistanza ed approvati da questo Ufficio deve essere delimitata con solidi picchetti e pali di idonee dimensioni, prontamente sostituiti in caso di asportazione o danneggiamenti, a cura e spese della Ditta titolare.
Art. 2
E assolutamente vietata lestrazione in zone non comprese nella presente autorizzazione.
Viene comunque vietato deviare od interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare le estrazioni, nonchè a tutela del patrimonio ittico, di estrarre materiale nelle zone di frega dei pesci ed inquinare le acque. Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici la Ditta ha lobbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione a questo Ufficio ed allAutorità di P.S..
Art. 3
Lautorizzazione avrà la durata di gg. 80 lavorativi decorrenti dalla data che il Concessionario avrà formalmente comunicato, a questo Settore, e per conoscenza allAutorità di bacino del fiume Po, allAmministrazione Provinciale, al Comune di Crevoladossola, al Comando Stazione Carabinieri di Crevoladossola, al Comando Gruppo GG.FF. di Domodossola, al Corpo Forestale dello Stato di Verbania e alla Comunità Montana Antigorio-Divedro-Formazza, ma sarà tuttavia facoltà dellAmministrazione di sospenderla, modificarla od anche revocarla in qualsiasi momento a suo libero ed esclusivo giudizio senza che in concessionario abbia titolo a qualsiasi reclamo, indirizzo o compenso.
Eventuali sospensioni dellestrazione dovranno essere tempestivamente comunicate allUfficio concedente.
Dette sospensioni non costituiscono titolo per la richiesta di eventuali proroghe che comunque lUfficio scrivente si riserva di concedere solo per iscritto.
Art. 4
Lautorizzazione è valida per lestrazione del solo quantitativo assentito, in quanto la data di scadenza indica soltanto il termine massimo entro cui resta valida lautorizzazione.
Qualora, in base ad accertamenti e controlli, risultassero estratti abusivamente quantitativi maggiori di quelli concessi, il concessionario, salvo ogni altra azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei relativi maggiori oneri fiscali mediante una sanzione amministrativa corrispondente a tre volte il canone demaniale unitario ordinario.
Art. 5
La presente autorizzazione è soggetta a tutte le norme di legge o emanande in materia idraulica e non potrà essere ceduta nè formalmente nè di fatto a terzi e sarà usufruita in modo da non danneggiare le proprietà pubbliche o private e non offendere precedenti diritti o concessioni.
Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che potesse derivare allAmministrazione o a terzi per causa degli scavi effettuati e degli operai e dei mezzi dopera usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spesa i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari.
Art. 6
Il concessionario, dovrà allatto dellesecuzione, avere con se, lautorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta di pubblici Ufficiali e di Agenti Giurati.
Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, la concessione potrà essere sospesa e revocata ed il concessionario denunciato allAutorità Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dellalveo e delle sponde a norma dellart. 378 della legge 20.03.1865 n. 2248 all. f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 n. 1688.
Il Sindaco del Comune nel cui territorio è autorizzata lestrazione, i Carabinieri, le Guardie Forestali e gli Agenti della Forza Pubblica, dovranno disporre la necessaria vigilanza per losservanza delle norme contenute nella concessione, a norma dellart. 377 della già citata legge 20.03.1865 n. 2248 allegato f).
Art. 7
Lasportazione del materiale litoide dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica incolumità.
Si elencano di seguito i mezzi dopera che potranno essere impiegati:
1. Autocarro FIAT con cassone Pellicano - NO 448627
2. Autocarro FIAT con cassone Pellicano - NO 448628
3. Autocarro IVECO 410 - BH 022 CT
4. Autocarro IVECO 410 - AW 038 KZ
5. Autocarro FIAT 330 NO 760008
6. Autocarro FIAT 330 NO 771632
7. Autocarro FIAT 330 NO 771633
8. Autocarro FIAT 330 NO 606885
9. Autocarro FIAT 330 NO 606425
10. Autocarro FIAT 330 NO 552666
11. Autocarro FIAT 300 NO 412348
12. Autocarro FIAT 300 NO 337990
13. Autocarro FIAT 300 NO 311341
14. Escavatore cingolato Hitachi 330
15. Escavatore cingolato Hitachi 300
16. Escavatore cingolato Hitachi EX 215
17. Pala gommata CAT 980
Art. 8
Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
Art. 9
E vietato alla Ditta concessionaria, nel modo più assoluto, il carico di sabbia o ghiaia contenente acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.
Art. 10
Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Ufficio, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.
I controlli del caso vengono eseguiti in contraddittorio e la Ditta deve mettere a disposizione il personale e i mezzi occorrenti.
Qualora si accerti lavvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è ritenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.
Ove questo Ufficio lo ritenesse necessario, la Ditta deve fornire, a proprie spese entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dellopera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.
Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione è da ritenere, iuris ed de iure, revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso e indennizzo.
Lo svincolo della cauzione avverrà, a seguito di esplicita richiesta della Ditta interessata, dopo la constatazione della regolarità dellesecuzione dei lavori.
Art. 11
AllIng. Ilario Fornero, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, viene attribuito lincarico di verificare puntualmente:
1. lesatta corrispondenza dei lavori in argomento, rispetto a quanto previsto negli elaborati di progetto allegati allistanza;
2. la stretta osservanza, delle autorizzanda Ditta, a tutti i disposti previsti nella presente determinazione autorizzativa.
Art. 12
Il materiale limoso non utilizzabile dovrà essere opportunamente stoccato in una discarica autorizzata o depositato provvisoriamente presso la zona di escavazione al fine di poter verificare lesatta corrispondenza tra il materiale estratto ed il quantitativo massimo assentito di mc. 17.705 così come risulta dagli atti progettuali.
Art. 13
LAmministrazione Regionale si riserva di richiedere eventuali ulteriori pagamenti a saldo qualora venisse stabilito, per lanno in corso, un canone superiore agli attuali 4,44 Euro.
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi il Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole