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Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2002, n. 72-5849

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di “Ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della cava in località Ceretto” nei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO), proponente Società Unicalcestruzzi S.p.A.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, in merito al progetto di ampliamento di attività estrattiva e di sistemazione definitiva dell’area all’interno del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po”, in località Ceretto nei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO), presentato dalla Società Unicalcestruzzi S.p.A. con sede legale in Via Cardinal Massaia n. 71 del Comune di Torino, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la prosecuzione dell’attività estrattiva proposta non compromette la capacità riproduttiva delle risorse ambientali coinvolte;

- gli interventi di risistemazione ambientale proposti consentono di restituire l’area all’originaria vocazione perifluviale del territorio interessato;

- il progetto prevede specifici interventi di ripristino della vegetazione naturale e soprattutto un programma di gestione per la fruizione didattico scientifica dell’area;

- lo sviluppo del progetto consente una progressiva dismissione delle aree a favore della restituzione alla fruizione pubblica, secondo le modalità specificate nella convenzione da stipulare tra la Società proponente ed Ente di Gestione, ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area;

- l’intervento proposto, ancorché finalizzato alla sistemazione definitiva del subambito dell’ambito n. 15, consente di garantire i livelli di produttività, per tutto il periodo previsto e richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d’Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:

- devono essere rispettate le prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale che saranno previste nella determinazione ex l.r. 69/1978, le quali in ogni caso devono essere congrue con quanto stabilito nella presente deliberazione;

- il piano di monitoraggio in corso d’opera, relativo ai livelli freatici, alla qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici, fotografici aerei e di controllo ambientale, già previsto negli allegati dell’autorizzazione vigente, deve essere sostituito dalla nuova versione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante;

- entro un anno, nel caso in cui si verifichino incrementi di traffico correlati ad aumenti del ritmo estrattivo, la ditta deve verificare gli impatti sulle strade pubbliche e sull’attraversamento dei centri abitati;

- entro un anno la ditta deve realizzare due nuovi sondaggi la cui ubicazione deve essere concordata con le Pubbliche Amministrazioni competenti e deve fornire uno studio di confronto tra i risultati dei sondaggi e delle successive prove di portata con i dati di letteratura esistenti. Qualora emerga che la profondità di scavo prevista in progetto potrebbe interferie con la falda confinata, tale profondità dovrà essere adeguata al fine di garantire l’assoluta salvaguardia dei livelli idrici protetti;

- la bozza di Convenzione ex art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po deve essere modificata prevedendo una Commissione Tecnica di controllo che è tenuta a valutare, nel corso dello sviluppo dei lavori e sulla base dei risultati ottenuti in corso d’opera, l’evoluzione trofica del lago e la reale efficacia dell’intervento nonché a mettere in atto tutte le misure per ottimizzare il progressivo recupero delle aree e a verificare la manutenzione delle opere di rinaturalizzazione attuate;

- non sono consentite piantagioni di alberi e di movimentazioni del terreno a meno di 4 m dal ciglio di sponda ai sensi dell’art. 96 lett. f) R.D. 523/1904 e dell’art. 29 comma 2 lett. d) delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

- gli edifici esistenti o previsti nelle fasce fluviali A e B devono essere conformi a quanto previsto dagli artt. 38 e 39 del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Di dare atto che, per quanto attiene le autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998,

- il presente atto assorbe l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 490/1999, di competenza delle Amministrazioni comunali di Carignano e Carmagnola ed espresse nella riunione del 22 giugno 2001;

- vengono riconfermate le approvazioni, dei Comuni di Carignano e Carmagnola, ai sensi della legge urbanistica regionale dei Piani Esecutivi Convenzionati, relativi al progetto di sistemazione definitiva del subambito ricompreso nell’ambito n. 15 del Piano d’Area, ai sensi dell’art. 4.1 delle Norme di Attuazione del citato Piano, con deliberazione rispettivamente n. 63 del 27 settembre 2001 e n. 85 del 30 novembre 2001 dei Consigli comunali di Carignano e Carmagnola.

Di dare altresì atto che ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 40/1998, viene riconfermata l’autorizzazione all’attività di cava ex ll.rr. 69/1978 e 38/1998 di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 111 del 3 luglio 2001 per 24 mesi, relativamente ad un ampliamento massimo del 10%, conformemente alla Deliberazione n. 501 - C.R. 12393 del 20 ottobre 1998, con la quale il Consiglio regionale ha stabilito i criteri per determinare le modifiche non sostanziali, relative a progetti difformi dagli Schemi Grafici illustrativi del Piano D’Area, della Fascia Fluviale del Po. All’autorizzazione suddetta seguiranno le autorizzazioni ex l.r. 69/1978 sui successivi lotti in progetto, fino al completamento dell’intera attività estrattiva.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi tempestivamente all’A.R.P.A.- Dipartimento di Torino l’inizio lavori.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- bozza di Convenzione ex art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, da modificare come sopra descritto;

- allegato relativo alla Normativa Tecnica per i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici, fotografici e di controllo ambientale;

- verbale di Conferenza relativo alla riunione del 22 giugno 2001.

Copia della presente deliberazione sarà inviata ai soggetti proponenti e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

(omissis)