Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Asti - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 32-367 - Giudizio di compatibilità ambientale ed approvazione del progetto definitivo relativo all’impianto per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani costituito da una discarica di prima categoria da realizzare nel comune di Cerro Tanaro (AT) - località Cascina Boschetto

Con riferimento al progetto presentato dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano, con sede ad Asti - via Brofferio, 48, si pubblica, a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art.12, comma 8, della L.R. 40/98 e s.m.i., per estratto, il seguente provvedimento di autorizzazione:

- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 32-367 ad oggetto: Giudizio di compatibilità ambientale ed approvazione del progetto definitivo relativo all’impianto per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani costituito da una discarica di prima categoria da realizzare nel comune di Cerro Tanaro (AT) - località Cascina Boschetto.

N.B.: i testi integrali e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l’ufficio deposito progetti - piazza Alfieri, 33 - 14100 Asti.

(omissis)

a voti unanimi resi nelle forme di legge, la Giunta Provinciale

delibera

per i motivi indicati in premessa:

1) Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto relativo all’impianto per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani costituito da una discarica di prima categoria da realizzare nel comune di Cerro Tanaro (AT) - località Cascina Boschetto, presentato, il 15 gennaio 2002, dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano, con sede legale in Asti, via Brofferio n. 48, P. I.V.A. 00238630057, a firma del legale rappresentante ing. Flaviano Fracaro, nato a Torino il 3.2.1964 e residente a Torino in via Frinco n. 22, per i motivi riportati nella precedente parte narrativa da considerare quale componente integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Il giudizio positivo di compatibilità ambientale in particolare è motivato dalla compatibilità della discarica con gli obiettivi e gli strumenti di pianificazione di settore (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti) e con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica (Piano Territoriale Regionale, proposta di Piano Territoriale Provinciale, Piano Regolatore Comunale). L’intervento risulta coerente con i vincoli previsti dal Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti per tutti i parametri considerati (distanza dai centri abitati, distanza da scuole ed ospedali, distanza da fiumi, fasce di rispetto da punti d’approvvigionamento idrico a scopo potabile, franco fra il livello di massima escursione della falda ed il piano di campagna ovvero il piano su cui posano le opere d’impermeabilizzazione artificiale, aree con particolari caratteristiche di permeabilità, aree inondabili collocate in fascia B e C, aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree soggette ad erosione di sponda, parchi nazionali e regionali e aree a riserva naturale e integrale, oasi di protezione, fasce di rispetto da strade, aree di riserva idropotabile ed ad alta vulnerabilità idrogeologica, interferenza con usi del suolo per coltivazioni pregiate, zone industriali con industrie a rischio). Sono inoltre ritenute idonee, come si evidenzia dalla relazione dell’A.R.P.A., le mitigazioni proposte per limitare l’impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbati dal progetto di discarica;

3) Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è altresì motivato dalla generale condivisione dello studio d’impatto ambientale che trova riscontro nel parere di tutte le istituzioni, dei tecnici e degli esperti, con la sola eccezione del Comune di Cerro Tanaro e dei Comuni confinanti che comunque non hanno espresso il dissenso ai sensi dell’art. 12 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in quanto, pur essendo stato esplicitamente chiesto, non sono state fornite le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso;

4) Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni dall’adozione del presente provvedimento;

5) Di considerare valida, ai fini della presente deliberazione, la documentazione acquisita in ragione dei precedenti procedimenti;

6) Di riapprovare il progetto della discarica di prima categoria da ubicarsi in località “Cascina Boschetto” del comune di Cerro Tanaro (AT), presentato, il 15 gennaio 2002, dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano;

7) Che la realizzazione della discarica di prima categoria da ubicarsi in località “Cascina Boschetto” del Comune di Cerro Tanaro (AT), interessa l’area riportata dal foglio n. 1 per i mappali n: 2/p, 3/p, 4/p, 6/p, 7/p, 8, 10, 11/p, 12/p, 13, 14, 15, 17/p, 36/p, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129/p, 130, 132/p, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170/p, 174/p, 195/p, 196/p, 197, 215, 216/p, 222/p, 223/p, 224/p, 225/p, 226/p, 227/p, 228/p, 281/p, 298, 299, 302/p, 303/p, 311, 312, 314, 315, 320/p, di proprietà di varie ditte come risulta dal piano particellare di esproprio allegato all’istanza d’autorizzazione, per una superficie totale da espropriare di 204.400 mq.;

8) Di prorogare i termini della D.G.R. n. 102-7593 del 3 aprile 1996 (successivamente modificati con D.G.R. n. 90-23285 del 24.11.1997, con D.G.R. n. 31-29097 del 30.12.1999, con D.G.P. n. 50958 del 15 settembre 2000 e con D.G.P. n. 70604 del 22 ottobre 2001) come segue:

- Il termine per la realizzazione dell’impianto di discarica di prima categoria nel comune di Cerro Tanaro (AT) è confermato al 31 dicembre 2003;

- Il termine per l’inizio dei lavori e delle espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera è prorogato al 30 settembre 2002;

9) Di dare atto che le opere devono essere realizzate secondo gli elaborati progettuali approvati con D.G.R. 102-7593 del 3 aprile 1996, e secondo le modifiche apportate con il progetto di variante presentato dal C.S.R.A. con nota prot. n. 2652 del 12 giugno 2000, secondo quelle apportate con il progetto di variante presentato dal C.S.R.A. con nota prot. n. 4323 del 16 ottobre 2001 e ripresentato il 15 gennaio 2002 e secondo la modifica chiesta in conferenza di realizzare delle vasche per costituire una riserva d’acqua al posto del previsto pozzo;

10) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 27 comma 5 del D.Lgs. 22/97, la presente approvazione costituisce variante al P.R.G.C. del Comune di Cerro Tanaro o strumento similare e di ribadire che l’approvazione del progetto di cui alla D.G.R. n. 102-7593 del 3 aprile 1996, la D.G.P. n. 50958 del 15 settembre 2000 e la D.G.P. n. 70604 del 22 ottobre 2001, costituivano già a loro volta variante al P.R.G.C. di Cerro Tanaro;

11) Di dare atto che la variante allo strumento urbanistico di cui al punto precedente deve comportare l’adeguamento formale degli strumenti urbanistici da parte del Comune di Cerro Tanaro.

12) Di sostituire le prescrizioni disposte con la D.G.R. n. 102-7593 del 3 aprile 1996, D.G.P. n. 50958 del 15 settembre 2000 e con D.G.P. n. 70604 del 22 ottobre 2001, con le prescrizioni riportate nell’allegato A quale parte integrante del presente provvedimento;

13) Il rilascio dell’autorizzazione alla gestione ex art. 28 del D.Lgs. 22/97 avverrà a seguito della presentazione del certificato di collaudo finale o in corso d’opera nel caso in cui il C.S.R.A. intenda attivare una porzione dell’impianto;

14) Di ribadire che i lavori in argomento sono dichiarati di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili ai sensi dell’art. 27 comma 5 del D.Lgs. 22/97;

15) Di disporre l’invio della presente delibera al Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano;

16) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili dei seguenti servizi per gli eventuali provvedimenti di competenza:

Responsabile del settore Approvazione Strumenti Urbanistici della Regione Piemonte;

Responsabile del Settore Beni Paesistici ed Ambientali della Regione Piemonte;

Responsabile del Settore Smaltimento Rifiuti della Regione Piemonte;

Responsabile del Servizio Cave e Torbiere della Regione Piemonte;

17) Di disporre l’invio in copia della presente delibera al Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano, al Comune di Cerro Tanaro ed all’A.S.L. 19 per gli adempimenti di competenza;

18) Di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Dipartimento Provinciale di Asti, per il puntuale controllo del rispetto delle prescrizioni;

19) In caso d’inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto nel presente provvedimento l’autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con la conseguente applicazione delle relative sanzioni;

20) Di dare atto che sono stati espressi favorevolmente i pareri, quali risultano apposti sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della legge n. 267 del 2000;

21) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti provinciale e presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione;

22) Di informare che, avverso alla presente deliberazione, è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente determinazione.

(omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati:

Il Presidente    Il V. Segretario Generale
Roberto Marmo    Carlo Berruti