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Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Arona (Novara)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I - Principi generali e programmatici

ART. 1 - Principi generali

ART. 2 - Entita’ territoriale gonfalone e stemma

ART. 3 - Finalita’ del Comune

ART. 4 - Tutela della salute

ART. 5 - Diritto di istruzione

ART. 6 - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

ART. 7 - Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero

ART. 8 - Programmazione e gestione urbanistica del territorio

ART. 9 - Sviluppo economico

ART. 10 - Tutela del contribuente

ART. 11 - Programmazione economica, sociale e territoriale

ART. 12 - Partecipazione e informazione

ART. 13 - Azioni positive per la realizzazione delle pari opportunita’ tra uomo e donna

ART. 14 - Forme associative

TITOLO II - L’ordinamento istituzionale del Comune

ART. 15 - Organi del Comune

ART. 16 - Il Consiglio Comunale

ART. 17 - Prima adunanza

ART. 18 - Presidenza del Consiglio

ART. 19 - Accordo di Governo

ART. 20 - Pubblicita’ delle sedute e votazioni

ART. 21 - Commissioni Consiliari

ART. 22 - Commissioni d’indagine e speciali

ART. 23 - Commissione Consiliare di Controllo

ART. 24 - Consiglieri Comunali

ART. 25 - Doveri dei Consiglieri

ART. 26 - Diritti dei Consiglieri

ART. 27 - Dimissioni da Consigliere

ART. 28 - Gruppi e conferenza di capigruppo

ART. 29 - Regolamento per il funzionamento delle sedute consiliari

ART. 30 - La Giunta Comunale

ART. 31 - Funzionamento ed organizzazione della Giunta

ART. 32 - Adunanze e deliberazioni

ART. 33 - Attribuzioni della Giunta

ART. 34 - Il Sindaco

ART. 35 - Rappresentanza legale

TITOLO III - Istituto della partecipazione

ART. 36 - Associazionismo e principio di sussidiarieta’

ART. 37 - Diritti di cittadinanza

ART. 38 - Gruppi di lavoro

ART. 39 - Consultazioni

ART. 40 - Diritto d’istanza

ART. 41 - Diritto di petizione

ART. 42 - Diritto d’iniziativa

ART. 43 - Procedura per l’approvazione della proposta

ART. 44 - Referendum consultivo e abrogativo

ART. 45 - Pubblicita’ degli atti amministrativi

ART. 46 - Diritto di visione degli atti amministrativi

ART. 47 - Partecipazione al procedimento amministrativo

TITOLO IV - Difensore Civico

ART. 48 - Istituzione

ART. 49 - Elezione del Difensore Civico

ART. 50 - Durata in carica e revoca del Difensore Civico

ART. 51 - Funzioni

ART. 52 - Modalita’ di intervento

ART. 53 - Relazione al Consiglio Comunale

ART. 54 - TRattamento economico

TITOLO V - Ordinamento amministrativo del Comune

ART. 55 - Principi generali

ART. 56 - Ordinamento degli uffici

ART. 57 - Dirigenza comunale

ART. 58 - Ruolo del Segretario Comunale

ART. 59 - Comitato Tecnico di Coordinamento

ART. 60 - Direttore Generale

ART. 61 - Incarichi dirigenziali

ART. 62 - Collaborazioni esterne

ART. 63 - Controlli interni

TITOLO VI - Servizi pubblici

ART. 64 - Servizi pubblici

ART. 65 - istituzioni

ART. 66 - Carta dei servizi

TITOLO VII - Norme transitorie

ART. 67 - Norme in vigore

ART. 68 - Attuazione dello statuto

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
PRINCIPI GENERALI

1 - Il presente Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente.

2 - Il Comune fa proprio il metodo della democrazia, rappresentativa e diretta. Assume e pratica la distinzione fra decisione politica e attuazione amministrativa. Promuove la collaborazione con soggetti pubblici e privati ed attua gli indirizzi e le procedure finalizzate all’imparzialità, equità, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa.

Art. 2
ENTITA’ TERRITORIALE GONFALONE E STEMMA

1 - Il Comune di Arona è costituito dalle comunità e dai territori delle località di Dagnente, Montrigiasco, Mercurago.

2 - Il Comune confina a Nord con il Comune di Meina, ad Ovest con il Comune di Paruzzaro, Oleggio Castello, Invorio, a Sud con il Comune di Dormelletto, ad Est con il Lago Maggiore.

3 - La sede degli organi comunali è ad Arona.

4 - Il gonfalone consiste in “drappo: partito di bianco e di verde, riccamente ornato di ricami d’oro e caricato dello stemma comunale con l’iscrizione centrata in oro - Città di Arona -”

5 - Lo stemma della città di Arona è rappresentato da uno scudo con campo diviso in palo nei colori argento e verde in cui sono raffigurate in argento e verde contrapposti una stella e due ali aperte in volo; lo scudo è sovrastato dall’emblema araldico dei centri assurti al grado di città.

Art. 3
FINALITA’ DEL COMUNE

1 - Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità, in quanto reputa tale partecipazione condizione essenziale per lo sviluppo della vita sociale e democratica.

2 - Il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà ed i diritti costituzionali della vita, della persona, della famiglia, delle comunità italiana o straniere ed altre formazioni sociali.

3 - Il Comune, nel suo impegno di attuazione dei diritti costituzionali (art. 3 Cost.), promuove la solidarietà sociale soprattutto in favore dei cittadini e delle componenti sociali più esposte al disagio e all’emarginazione. In tal senso opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, invalidi ed emarginati. Contribuisce alle iniziative dirette ad assicurare l’integrazione sociale e la tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap, la cui presenza arricchisce la comunità che sa accoglierle.

4 - Il Comune, in conformità ai principi della “Dichiarazione dei diritti dell’uomo” e all’art.11 della Costituzione Italiana, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli. A tal fine il Comune, promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziativa di ricerca , educazione e cooperazione internazionale.

5 - In particolare il Comune, come membro dell’Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (A.I.C.C.R.E.), fa propri i principi di unità e collaborazione tra comunità locali e partecipa attivamente alla costruzione di un’Europa unita e democratica organizzata sul modello federale. A questo scopo, il Comune promuove iniziative di reciproca conoscenza e collaborazione, di scambi e gemellaggi con altri Enti Locali italiani e stranieri.

6 - Il Comune aderisce alla carta europea di partecipazione dei giovani alla vita comunale e si impegna quindi a realizzare politiche che favoriscano la vita associativa giovanile, mette in opera politiche in favore dei giovani nel campo dello sport, della cultura, dell’espressione artistica e dell’azione sociale.

Il Comune favorisce l’iniziativa e la realizzazione di progetti ideati dai giovani affinché diventino essi stessi protagonisti della crescita sociale della città e non solo fruitori di servizi.

Art. 4
TUTELA DELLA SALUTE

1 - Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute: adotta idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro.

Art. 5
DIRITTO DI ISTRUZIONE

1 - Il Comune attua specifiche azioni positive intese a rimuovere gli ostacoli che impediscono il diritto all’istruzione e considera l’educazione permanente un importante strumento per la promozione della persona.

Art. 6
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

1 - Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente naturale, in particolare il suo territorio collinare e lacustre, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, idrico e per la valorizzazione e salvaguardia dei corsi d’acqua e del Lago Maggiore o Verbano.

2 - Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, promovendone e garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO

1 - Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2 - Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed amatoriale, il turismo sociale e giovanile, nonché tutte le attività di carattere artistico.

3 - Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce lo sviluppo di Enti, organismi e associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso e la fruizione.

4 - I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposito regolamento, che deve altresì prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione, salvo i casi di gratuità per particolari finalità di carattere sociale che il Comune intende perseguire.

Art. 8
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO

1 - Il Comune:

a) attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, artigianali, turistici e commerciali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente;

b) realizza piani di sviluppo di edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all’abitazione, con particolare attenzione alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione;

c) predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione;

d) predispone altresì ogni strumento atto a disciplinare l’attività edilizia e urbanistica del territorio salvaguardando le condizioni ambientali e le qualità della vita nella città.

Art. 9
SVILUPPO ECONOMICO

1 - Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, nel rispetto dei diritti dei lavoratori nei settori interessati.

2 - Promuove le attività turistiche attraverso la realizzazione, il rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature dei servizi e delle attività ricettive.

3 - Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, adotta iniziative atte a stimolare l’attività e favorisce l’associazionismo fra gli operatori del settore, al fine di consentire una più vasta collocazione dei loro prodotti ed una migliore remunerazione del lavoro.

4 - Favorisce le attività agricole, florovivaistiche ed agroturistiche.

5 - Favorisce e sostiene forme associative di cooperazione e di cogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

6 - Favorisce le iniziative economiche e gli insediamenti produttivi in modo da salvaguardare e promuovere la piena occupazione.

Art. 10
TUTELA DEL CONTRIBUENTE

1 - Il Comune riconosce i principi generali dell’ordinamento tributario stabiliti per la tutela dei diritti del contribuente, con particolare riguardo all’informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello. I regolamenti di natura tributaria ne definiscono gli istituti specifici.

Art. 11
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

1 - Nell’ambito dei rapporti tra Regione ed Enti locali il Comune realizza le proprie finalità adottando metodi e strumenti della programmazione.

2 - Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune si avvale per ciascun obiettivo, dell’apporto delle forze sociali e sindacali, economiche e culturali operanti nel proprio territorio.

Art. 12
PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

1 - Il Comune assicura l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica e amministrativa dell’Ente secondo i principi stabiliti dall’art.3 della Costituzione.

2 - Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali. A tal fine promuove idonei strumenti di informazione, organizza incontri, convegni, stabilisce adeguati rapporti con gli organi di comunicazione di massa.

Art. 13
AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA

1 - Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità tra uomo e donna, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l’attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell’amministrazione e nella città.

2 - E’ promossa la presenza equilibrata di uomini e di donne nel caso di nomine da parte del Sindaco e del Consiglio Comunale.

3 - Il Comune adotta piani di azioni positive volte, tra l’altro, a:

- definire procedure di selezione del personale improntate al rispetto della legislazione in materia di pari opportunità, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare requisiti che non comprendano alcuna discriminazione relativamente allo stato civile

- assicurare condizioni che consentano l’effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali

- adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne con particolare attenzione all’eliminazione delle situazioni di molestie sessuali

- prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali

- predisporre ogni due anni la documentazione necessaria per monitorare l’efficacia delle azioni positive svolte sia all’interno della struttura comunale sia sul territorio

4 - La Consulta femminile Comunale, istituita nel 1977, è organo permanente ed autonomo di consultazione del Comune con le finalità previste dal proprio Statuto.

Art. 14
FORME ASSOCIATIVE

1 -Il Comune promuove forme associative con altri enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di interesse di più comunità, implementare le politiche a favore del territorio e realizzare una gestione sinergica delle attività dei Comuni in un contesto più ampio e meglio strutturato.

2 - A tal fine il Comune attiva accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni di Comuni.

TITOLO II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 15
ORGANI DEL COMUNE

1 - Gli organi del Comune sono:

il Consiglio Comunale

la Giunta Comunale

il Sindaco

2 - L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

3 - I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.

4 - Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 16
IL CONSIGLIO COMUNALE

1 - Il Consiglio rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione.

2 - Al fine di adempiere con efficacia ai compiti assegnati dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio Comunale è dotato di servizi, attrezzature e risorse finanziarie proprie con le modalità fissate dal Regolamento.

3 - Nella definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni e società nonché nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il Consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari opportunità.

4 - L’attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge ed al presente statuto. La suddetta funzione di controllo può essere esercitata, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento, dalle Commissioni Consiliari.

Art. 17
PRIMA ADUNANZA

1 - La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco neo - eletto, è presieduta dal consigliere anziano, nei termini e con le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

2 - L’ordine del giorno della prima seduta comprende solo:

la convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni di consiglieri

l’elezione del Presidente

la comunicazione dei componenti della Giunta Comunale

la nomina dei componenti la commissione elettorale comunale

3 - La seduta è pubblica e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 18
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1 - Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto dal consiglio stesso tra i suoi membri, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, subito dopo espletate le operazioni di convalida e surroga degli eletti. Qualora nessun candidato ottenga la prescritta maggioranza si procede immediatamente alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti verrà proclamato eletto il consigliere più anziano di età.

2 - Il presidente assume le sue funzioni dal momento dell’elezione e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale.

3 - I poteri del Presidente sono:

- la rappresentanza del Consiglio

- la predisposizione dell’ordine del giorno delle sedute consiliari in conformità alla richiesta di un quinto dei consiglieri qualora ammissibile

- la fissazione della data delle riunioni del Consiglio

- la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio

- la proclamazione della volontà consiliare

- la polizia nelle adunanze consiliari

- la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari

- l’attivazione delle Commissioni consiliari e/o dei gruppi di lavoro

- ogni eventuale altra funzione espressamente attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti.

4 - Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.

5 - Per gravi e comprovati motivi il Presidente, su proposta motivata del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, può essere revocato. La proposta deve essere motivata ed approvata, con voto palese, dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

6 - Il Presidente non può presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca. La discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.

7 - Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro 48 ore, per la trattazione di questioni o deliberazioni proposte e dichiarate urgenti dal Sindaco.

Art. 19
ACCORDO DI GOVERNO

1 - Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo, entro il termine di 180 giorni, decorrente dalla data del suo avvenuto insediamento e, per l’adeguamento, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione di ogni anno successivo. A tal fine le linee programmatiche sono depositate entro il termine di 20 gg prima della seduta consiliare ed ogni Consigliere ha facoltà di presentare emendamenti integrativi, soppressivi o sostitutivi in ordine ai singoli punti programmatici. Il documento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

2 - Nel periodo transitorio antecedente l’approvazione del programma l’Amministrazione ha facoltà di proporre al Consiglio provvedimenti cautelativi dell’attuazione delle proprie linee programmatiche, ove l’attuazione dei programmi già deliberati possa comprometterne la realizzazione.

3 - Il Consiglio approva la verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche di cui sopra sulla base degli atti depositati dal Sindaco e dai singoli Assessori almeno 20 gg. prima della seduta consiliare. La verifica ha luogo annualmente contestualmente all’approvazione del rendiconto. In sede di verifica possono essere proposte dai singoli capigruppo mozioni di integrazione e/o rettifica che, se approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, vincolano il Sindaco e la Giunta comunale a conformarsi.

Art. 20
PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI

1 - Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Al fine di rendere edotta la cittadinanza, sarà data ampia pubblicità mediante affissione di specifici avvisi nei modi e forme opportune.

2 - Il regolamento stabilirà i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta non pubblica.

3 - Le votazioni hanno luogo con voto palese.

4 - Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto e ha facoltà di disciplinare particolari procedure per l’esame e l’approvazione di proposte di deliberazione aventi specifiche ed individuate caratteristiche.

5 - Per le nomine e le designazioni di cui all’art. 16 comma 3 è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

Art. 21
COMMISSIONI CONSILIARI

1 - Il Consiglio Comunale istituisce al suo interno, entro 90 giorni dalla seduta di insediamento, con criterio proporzionale in riferimento alla rappresentanza dei singoli gruppi consiliari e per tutta la sua durata in carica, commissioni permanenti.

2 - Il regolamento del Consiglio disciplina le competenze, l’organizzazione ed il funzionamento delle commissioni.

3 - Le Commissioni svolgono attività consultiva e propositiva nei confronti del Consiglio Comunale.

4 - Le commissioni possono richiedere l’intervento alle proprie riunioni, previa comunicazione alla Giunta, di funzionari del Comune e di amministratori e dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società a partecipazione comunale e degli enti dipendenti o concessionari. Possono inoltre consultare rappresentanti di enti, associazioni, consulte ed acquisire l’apporto di esperti.

5 - Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio hanno il diritto e il dovere, se richiesti, di partecipare a tutte le Commissioni con diritto di parola e non di voto.

6 - L’Assessore competente ha il diritto e il dovere, se richiesto, di partecipare alla commissione di propria competenza con diritto di parola e non di voto.

7 - Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dalle leggi e dal regolamento.

8 - I capigruppo ed il Presidente del Consiglio possono partecipare alle commissioni con diritto di parola ma non di voto.

Art. 22
COMMISSIONI D’INDAGINE E SPECIALI

1 - Il Consiglio Comunale, su proposta sottoscritta da un terzo dei Consiglieri comunali, può istituire, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una commissione d’indagine, formata da Consiglieri secondo il criterio di proporzionalità riferito alla rappresentanza dei gruppi consiliari, per accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative comunali. La Presidenza della Commissione è attribuita ad un Consigliere appartenente e designato dai gruppi di minoranza.

2 - Il Consiglio Comunale può nominare commissioni speciali per problemi che non rientrano nella competenza ordinaria della commissione permanente, anche con la partecipazione di componenti esterni al Consiglio Comunale. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l’oggetto dell’incarico e il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

3 - Il regolamento del Consiglio stabilisce la disciplina delle commissioni d’indagine e speciali.

Art. 23
COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO

1 - E’ costituita con il criterio di cui all’art. 21 comma 1 la Commissione consiliare di controllo su consorzi, società di capitali, istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.

2 - La Commissione consiliare di controllo esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti. Dispone audizioni, convoca gli amministratori designati o nominati dal Comune, esprime parere su tutti gli atti consiliari che attengono agli enti di cui al comma precedente.

3 - La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune. La presidenza della commissione è attribuita ad un Consigliere appartenente e designato dai gruppi di minoranza.

Art 24
CONSIGLIERI COMUNALI

1 - Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale sono previste dalla legge.

2 - Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’intero comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni.

3 - L’entità e i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni e attività sono stabiliti dalla legge. A richiesta del consigliere interessato il gettone di presenza può essere sostituito da una indennità di funzione, purché ciò non comporti maggiori oneri finanziari.

Art. 25
DOVERI DEI CONSIGLIERI

1 - I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte. Essi devono giustificare l’assenza mediante comunicazione al Presidente del Consiglio nei tre giorni successivi ad ogni seduta.

2 - Il consigliere comunale che non partecipi, senza giustificato motivo per tre sedute consecutive del Consiglio Comunale è dichiarato decaduto dalla carica, osservando la seguente procedura.

3 - L’avvio del procedimento di decadenza, che può essere promosso d’ufficio dal Presidente del Consiglio o su istanza di qualunque cittadino elettore, va comunicato all’interessato. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e fornire documenti probatori, entro il termine di 20 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso detto termine il Consiglio Comunale si pronuncia definitivamente in merito alla decadenza, previo esame delle cause giustificative addotte. La decadenza è approvata con voto segreto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 26
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1 - I Consiglieri comunali esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e possono intraprendere tutte le iniziative previste dal regolamento o dalle leggi vigenti.

2 - Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie, informazioni e documenti utili all’espletamento del mandato. Le forme e i modi dell’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

Art. 27
DIMISSIONI DA CONSIGLIERE

1 - Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate, in forma scritta al Presidente del Consiglio che ne dispone la immediata assunzione al protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 28
GRUPPI E CONFERENZA DI CAPIGRUPPO

1 - I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2 - Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo - eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere anziano del gruppo.

3 - La conferenza dei capigruppo è l’organo consultivo del Presidente; concorre alla programmazione delle riunioni ed assicura lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di commissione per la formazione e l’aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale e per la revisione dello Statuto.

4 - Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente, le Commissioni Consiliari, il Sindaco e la Giunta Comunale.

5 - Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l’esercizio delle funzioni a loro attribuite.

Art. 29
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI

1 - Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune.

2 - La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento stesso.

3 - Il regolamento dovrà prevedere che per ogni riunione venga redatto relativo resoconto.

Art. 30
LA GIUNTA COMUNALE

1 - La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a sette.

2 - La nomina, la durata in carica, la decadenza, le dimissioni, la revoca e la cessazione dalla carica, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Assessore, sono disciplinate dalla legge.

3 - Qualora la legge lo consenta, gli assessori possono essere esterni al Consiglio Comunale.

4 - Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con facoltà di prendere parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare numero legale per la validità della seduta e senza diritto di voto, nel caso in cui l’Assessore non sia Consigliere Comunale.

Art. 31
FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1 - L’attività della Giunta Comunale è collegiale.

2 - Il Sindaco può conferire agli Assessori deleghe permanenti o temporanee delle sue competenze e funzioni relativamente a settori di attività amministrativa, nonché su materie specifiche.

3 - Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, individualmente degli atti delegati. Essi svolgono l’attività di indirizzo politico delle loro deleghe attraverso la predisposizione di un piano di lavoro, la definizione delle priorità, la metodologia di confronto con i dirigenti, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori e le relazioni finali.

4 - Le attribuzioni dei singoli Assessori sono assegnate dal Sindaco, nella prima adunanza della Giunta, dopo la sua elezione.

5 - Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva all’assegnazione, le attribuzioni dei singoli assessori e le successive modifiche.

6 - Il Vice Sindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di elencazione nell’atto di nomina.

7 - Le attribuzioni e le funzioni di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificate con analogo atto del Sindaco.

Art. 32
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1 - La Giunta Comunale è convocata, senza formalità, per l’esame delle proposte da discutere, dal Sindaco e dallo stesso presieduta, nel caso di sua assenza o impedimento, viene convocata e presieduta dal Vice Sindaco e, nel caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, da chi ne esercita le funzioni sostitutive.

2 - Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta.

3 - Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. Vi partecipa il Segretario Comunale che deve curare il relativo resoconto ed alla stessa, qualora necessario, possono essere invitati tecnici, funzionari o impiegati.

Art. 33
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1 - La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti.

2 - La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. Riferisce altresì sull’andamento dei servizi comunali.

Art. 34
IL SINDACO

1 - Il Sindaco rappresenta il Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti.

Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2 - Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, per armonizzarli alle esigenze degli utenti e dei lavoratori.

3 - Il Sindaco inoltre:

a) attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio Comunale

b) convoca, presiede la Giunta e ne assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori

c) può delegare a singoli Assessori, al Segretario o ai dirigenti l’emanazione di specifici atti di attuazione di propria competenza.

d) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti

e) adotta gli atti di indirizzo in ordine all’azione gestionale dell’apparato amministrativo

f) in caso di inerzia o ritardo nell’adozione di provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l’interesse pubblico, il Sindaco può assegnare i relativi procedimenti al Segretario Generale o al Direttore Generale o ad altri dirigenti

g) provvede, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni. Qualora il Consiglio non provveda alla definizione di detti indirizzi, sono tacitamente confermati quelli resi dall’organo consiliare nel precedente mandato politico-amministrativo.

h) pomuove, approva e sottoscrive gli accordi di programma.

Art. 35
RAPPRESENTANZA LEGALE

1 - La rappresentanza legale è esercitata dal Sindaco. Per singole questioni e con apposito atto, il Sindaco può attribuire la rappresentanza legale dell’Ente ad un Dirigente.

2 - Le decisioni relative alle azioni giudiziarie, comprese quelle di promuovere, resistere, conciliare, transigere e rinunciare agli atti, spettano alla giunta, sentito il parere del Dirigente di settore, cui il rapporto processuale si riferisce.

TITOLO III
ISTITUTO DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 36
ASSOCIAZIONISMO E PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’

1 - Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato che operano senza finalità di lucro e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, anche su base di frazione.

2 - Previo parere obbligatorio della Conferenza dei Capigruppo sono registrate su apposito albo, a domanda delle stesse, le associazioni presenti sul territorio comunale che operano nelle seguenti aree: Socio-assistenziale - Sanitaria - Impegno civile - Protezione civile - Tutela e promozione di diritti civili e umani - Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Promozione della cultura ed educazione permanente - Tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico - Sport dilettantistico.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione, avente sede locale sul territorio, sia in possesso dei seguenti requisiti: atto costitutivo o statuto con attribuzione delle cariche; riconoscimento dell’associazione con atto pubblico o scrittura privata autenticata; indicazione del rappresentante legale.

3 - I rapporti (utilizzo dei servizi, strutture e spazi comunali, concessione di contributi) delle associazioni con il Comune sono disciplinati da regolamento.

4 - Il Comune, in osservanza del principio di sussidiarietà, provvede all’esercizio di funzioni e servizi avvalendosi dell’autonoma iniziativa di cittadini o di organismi o associazioni locali rappresentative della comunità o dell’utenza.

L’attribuzione dei servizi e delle relative funzioni è effettuata previo riscontro dei criteri generali definiti preventivamente ed oggettivamente dal Consiglio Comunale, ai fini dell’individuazione delle valenze sociali e delle convenienze economiche, nel rispetto del principio di trasparenza.

5 - Il Comune può istituire consulte in settori di rilevanza per gli interessi della comunità locale e per le funzioni del Comune stesso. Le Consulte esprimono proposte e pareri concernenti, direttamente od indirettamente, questioni inerenti la propria attività, ogniqualvolta lo richiedano le Consulte stesse con atto motivato o su richiesta del Sindaco, della Giunta Comunale, del Presidente del Consiglio o di un terzo dei Consiglieri Comunali. Le finalità, la composizione delle consulte e le modalità di rapporto con l’amministrazione comunale sono determinate da apposito Statuto.

Art. 37
DIRITTI DI CITTADINANZA

1 - Il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione.

2 - Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all’indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell’amministrazione locale. A tal fine assicura la partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi.

3 - Sono titolari individuali dei diritti di partecipazione, accesso ed informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge, Statuto, regolamento:

- i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

- i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

- i cittadini maggiorenni, ancorché non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria prevalente attività di lavoro e di studio.

Art. 38
GRUPPI DI LAVORO

1 - Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune, il Consiglio Comunale può costituire, con criterio di proporzionalità, in riferimento alla rappresentanza dei singoli gruppi consiliari, gruppi di lavoro formati da Consiglieri Comunali e/o altri cittadini in possesso dell’elettorato attivo.

2 - I gruppi di lavoro hanno funzioni di carattere consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio Comunale. Dette funzioni non possono interferire con le competenze degli organi istituzionali.

3 - Il regolamento disciplina la competenza, l’organizzazione ed il funzionamento degli stessi.

Art. 39
CONSULTAZIONI

1 - Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei Sindacati dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

2 - Tale consultazione è richiesta, in particolare, per atti fondamentali dell’amministrazione comunale verso i soggetti anche collettivi, direttamente interessati agli atti medesimi.

Art 40
DIRITTO D’ISTANZA

1 - I singoli cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione, inerenti ad interessi collettivi.

2 - La risposta, che deve essere data entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, viene fornita dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

Art. 41
DIRITTO DI PETIZIONE

1 - Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma individuale o collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2 - La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3 - L’organo competente deve pronunciarsi entro 45 giorni. Nel caso di materia di spettanza consiliare, la Conferenza dei Capigruppo si pronuncia entro 45 gg. o pone la petizione all’ordine del giorno del primo Consiglio utile. Il provvedimento motivato di risposta verrà reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio e, comunque, in modo da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari.

Art. 42
DIRITTO D’INIZIATIVA

1 - L’iniziativa popolare per l’adozione di regolamenti comunali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2 - La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei cittadini Italiani e dell’Unione Europea iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3 - Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:

- Revisione dello Statuto

- Tributi e bilancio, tasse e imposte

- Regolamento del Consiglio Comunale

- Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi

- Espropriazioni per pubblica utilità

- Designazioni e nomine

4 - Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori, che comunque devono essere autenticate nelle forme di legge.

Art. 43
PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

1 - Il giudizio sull’ammissibilità formale della proposta, ai sensi delle presenti disposizioni e di quanto stabilito nel regolamento attuativo, è rimesso alla Conferenza dei Capigruppo, la quale presenta al Consiglio Comunale una propria relazione in merito entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

2 - Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le ulteriori modalità di attuazione e di approvazione della proposta.

Art. 44
REFERENDUM CONSULTIVO E ABROGATIVO

1 - Sono previsti referendum consultivi e abrogativi riguardanti esclusivamente materie a carattere locale.

2 - Sono escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- Revisione dello Statuto

- Tributi e bilancio, tasse e imposte

- Regolamento del Consiglio Comunale

- Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi

- Espropriazioni per pubblica utilità

- Designazioni e nomine

3 - Hanno diritto di voto tutti i cittadini Italiani e dell’Unione Europea iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4 - Il referendum è dichiarato valido nel caso in cui abbia partecipato la metà più uno degli elettori aventi diritto al voto ed è approvato se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

5 - Un numero di elettori non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi di regolamenti comunali o di atti amministrativi a carattere generale nelle materie e con i limiti previsti al comma uno.

Un numero di elettori non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune può chiedere che vengano indetti referendum consultivi di regolamenti comunali o di atti amministrativi a carattere generale nelle materie e con i limiti previsti al comma uno.

6 - Il Consiglio comunale, con la maggioranza prevista per l’approvazione dello Statuto, può chiedere che siano indetti referendum consultivi di regolamenti comunali o di atti amministrativi a carattere generale nelle materie e con i limiti previsti al comma uno.

7 - Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

8 - I referendum devono avere luogo possibilmente in concomitanza con tornate elettorali: politiche, regionali, del Parlamento Europeo o referendarie. Qualora siano proposti più quesiti referendari, questi saranno accorpati in un unico turno annuale.

L’atto per il quale sia stato indetto un referendum che non abbia riportato la necessaria maggioranza non può essere nuovamente sottoposto a referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo.

9 - Il giudizio sull’ammissibilità del referendum ai sensi delle presenti disposizioni e di quanto stabilito nel regolamento attuativo, è rimesso alla Conferenza dei Capigruppo.

10 - Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 45 giorni dalla proclamazione dei risultati, qualora non vi provveda entro il termine previsto il risultato referendario sarà iscritto di diritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

11 - Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le ulteriori modalità di attuazione dei referendum.

Art. 45
PUBBLICITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1 - Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte delle Gazzette Ufficiali della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

2 - Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale.

3 - Il diritto dei cittadini all’informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

4 - La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all’Albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal Regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

Art. 46
DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1 - Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate dal regolamento, il Comune garantisce ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall’ente.

2 - Il regolamento:

a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;

b) disciplina l’oggetto dell’accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori che costituiscono la determinazione definitiva dell’unità organizzativa competente ad esternarli.

3 - Le istituzioni, le aziende, i consorzi, gli enti a partecipazione comunale, le società a partecipazione mista, i concessionari di pubblici esercizi, rilasciano ai cittadini copia degli atti deliberati dai loro organi sulla base di specifica richiesta scritta.

Art. 47
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1 - Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento presentando memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione.

2 - Il responsabile del procedimento garantisce la piena partecipazione al procedimento amministrativo, dando comunicazione, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari e comprovate esigenze di celerità, dell’avvio del procedimento ai soggetti destinatari del provvedimento finale e a quelli cui possa derivarvi un pregiudizio; esamina le istanze ed osservazioni degli interessati e predispone motivato atto di risposta nel rispetto dei termini finali di adozione del provvedimento.

3 - In accoglimento di tali osservazioni e proposte l’amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, il quale, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituito dallo stesso accordo. A tal fine, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

TITOLO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 48
ISTITUZIONE

1 - E’ istituito nel Comune l’ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2 - Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 49
ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1 - Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza qualificata come per l’approvazione dello Statuto, ed è scelto sulla base di una lista di candidati. Nel redigere la lista il Consiglio deve tenere conto delle indicazioni fornite dai cittadini attraverso gli organismi di partecipazione, ivi comprese le associazioni iscritte all’albo comunale.

2 - La votazione avviene per schede segrete.

3 - Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obbiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.

4 - L’incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, nonché di qualsiasi commercio o professione.

5 - L’incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

6 - Il titolare dell’ufficio di difensore civico ha l’obbligo di residenza nel Comune.

Art. 50
DURATA IN CARICA E REVOCA
DEL DIFENSORE CIVICO

1 - Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2 - I poteri del difensore civico sono prorogati fino all’entrata in carica del successore.

3 - L’elezione del difensore civico deve avvenire non oltre sei mesi dall’elezione del Consiglio.

4 - Il difensore civico può essere revocato, solo per gravi inadempienze ai propri doveri d’ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio Comunale da adottarsi con la stessa maggioranza che lo ha eletto.

Art. 51
FUNZIONI

1 - A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l’amministrazione comunale, preso gli enti e le aziende da esso dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2 - Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rivela eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l’eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3 - Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

Art. 52
MODALITA’ DI INTERVENTO

1 - Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l’amministrazione del Comune o presso enti ed aziende dipendenti, società a partecipazione comunale e concessionari di pubblici servizi, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica e del procedimento, trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l’intervento del difensore civico.

2 - Il difensore civico può sentire direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell’affare in esame.

3 - Il difensore civico ha diritto di ottenere dall’amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1, copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l’espletamento delle sue funzioni.

4 - Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l’autorità giudiziaria penale.

Art. 53
RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1 - Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

Art. 54
TRATTAMENTO ECONOMICO

1 - Al difensore civico spetta un’indennità mensile nella misura minima del 25% di quella corrisposta al Sindaco, con facoltà per il Consiglio Comunale di elevarne l’importo nella seduta di elezione. Spettano inoltre l’indennità di missione e il rimborso delle spese nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori comunali.

TITOLO V
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 55
PRINCIPI GENERALI

1 - L’organizzazione amministrativa del Comune è improntata a principi di innovazione nei processi di funzionamento e nei servizi da erogare. Si articola nella flessibilità ed adattabilità dell’assetto organizzativo, nell’autonomia e nel decentramento decisionale, con l’introduzione di precisi meccanismi di responsabilizzazione e di valutazione dei risultati conseguiti. Si fonda sull’azione costante di formazione ed aggiornamento di tutto il personale e sul presidio degli aspetti di collegamento con l’esterno, con riguardo all’evoluzione delle caratteristiche della domanda e dei bisogni da soddisfare e mediante l’attivazione di relazioni con altri soggetti pubblici e privati per l’erogazione dei servizi.

2 - L’organizzazione amministrativa del Comune si ispira al principio di superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei/delle dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale, di carriera, nel trattamento economico e retributivo. Favorisce l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali mediante opportuna organizzazione del lavoro e, soprattutto, delle condizioni del tempo di lavoro.

Art. 56
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

1 - L’organizzazione del Comune si articola in strutture di primo livello, secondo i criteri di aggregazione delle competenze per omogeneità, livello di interdipendenza, rispetto dell’economicità ed in modo tale da configurare centri di responsabilità e di risultato. Tali strutture raggruppano unità organizzative interne, definibili con flessibilità in ragione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili.

2 - La struttura dell’ente e le relative dotazioni sono individuate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che ne determina i compiti.

3 - La dimensione e la composizione professionale di ciascuna struttura sono determinate e modificate esclusivamente in relazione a esigenze oggettive suscettibili di costante verifica.

4 - L’analisi organizzativa è assunta dal Comune come funzione permanente che precede, accompagna e segue ogni modificazione nell’attività dell’Amministrazione.

5 - La programmazione dello sviluppo organizzativo si uniforma ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il raggiungimento degli obiettivi, dell’efficacia in relazione alle esigenze dei cittadini, della verifica dei risultati conseguiti, dell’incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti ed alla crescita della qualificazione professionale.

6 - Il Comune riconosce la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo per le scelte fondamentali che attengono all’organizzazione dell’Ente, nei limiti di quanto previsto dal quadro giuridico vigente e dai contratti nazionali di lavoro, consultazioni con i sindacati che, in base agli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

Art. 57
DIRIGENZA COMUNALE

1 - La funzione dirigenziale si qualifica per la capacità di proporre, programmare e utilizzare gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi competenti, di rilevare e prospettare tempestivamente le esigenze cui il Comune è chiamato a rispondere, di motivare e guidare i collaboratori, di promuovere l’adeguamento dell’organizzazione e delle procedure.

2 - I dirigenti:

- sono responsabili della regolarità tecnica dei provvedimenti di competenza degli organi di governo

- svolgono analisi di fattibilità e formulano proposte per il miglior funzionamento delle strutture sotto il profilo finanziario e tecnico e per l’ottimale utilizzo delle risorse umane

- svolgono ogni altra funzione prevista dalla legge

- sono titolari dell’attività di gestione dell’ente e, in relazione al rispettivo ambito di incarico, predispongono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, compresi i provvedimenti il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche discrezionali, nel rispetto di criteri predeterminati

3 - I dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dell’efficacia della gestione.

Art. 58
RUOLO DEL SEGRETARIO COMUNALE

1 - Il Segretario Generale riveste un ruolo fondamentale di consulenza giuridica agli organi istituzionali ed alle strutture tecniche, con riferimento alle questioni più complesse e rilevanti e svolge attività finalizzata all’innalzamento della qualità, del rigore, della correttezza e della velocità degli iter amministrativi.

2 - Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, nelle forme e attraverso gli organismi previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, salvo quando sia stato nominato il Direttore Generale e svolge ogni altra funzione conferitagli dalla legge.

3 - Il Sindaco può attribuire al Segretario la responsabilità di progetti ritenuti strategici per la riqualificazione complessiva dell’azione dell’ente.

4 - Per lo svolgimento delle funzioni, il Segretario è coadiuvato da un funzionario amministrativo e si avvale delle strutture dell’ente, secondo quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

5 - In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale ed in caso di vacanza della sede, le funzioni di cui ai commi precedenti possono essere affidate al Dirigente in possesso dei requisiti per l’accesso alla carriera di Segretario Comunale, nominato dal Sindaco Vice Segretario Generale.

Art. 59
COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO

1 - E’ istituito il comitato tecnico di coordinamento di cui fanno parte il Segretario Generale ed i dirigenti del Comune. Esso può essere variamente integrato in relazione alle materie trattate. Il Comitato è presieduto e convocato dal Segretario o dal Direttore Generale, ove nominato.

2 - Il Comitato è l’interlocutore unitario per il Sindaco e la Giunta per tutti i temi di rilevanza generale dell’ente.

3 - Le competenze, l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato sono disciplinati dal regolamento, il quale può prevedere anche l’istituzione di altri comitati operativi.

Art. 60
DIRETTORE GENERALE

1- L’incarico di Direttore Generale, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta al Segretario Generale, ovvero a personale anche al di fuori della dotazione organica tramite contratto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dalla legge.

2 - Il Direttore Generale sovrintende a tutte le attività necessarie e utili per la realizzazione del programma di governo della città, esercitando i conseguenti poteri di impulso e di controllo. In particolare predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione.

Art. 61
INCARICHI DIRIGENZIALI

1 - L’incarico dirigenziale è conferito con provvedimento del Sindaco secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo. L’incarico dirigenziale è conferito a tempo determinato, è rinnovabile ed è revocabile. Il rinnovo dell’incarico è disposto previa verifica positiva dell’attività svolta.

2 - L’accesso ai posti, anche al di fuori della dotazione organica nei limiti previsti dalla legge, di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente con motivata deliberazione della Giunta Comunale, con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3 - L’incarico può essere conferito solo a persone che abbiano una specifica esperienza nel settore, e che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto per l’accesso alla corrispondente qualifica del personale comunale. A tale fine è richiesta la preventiva presentazione di un curriculum. La nomina deve avvenire secondo criteri che ne garantiscano la trasparenza e la pubblicità.

Art. 62
COLLABORAZIONI ESTERNE

1 - Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere la possibilità per obiettivi determinati, di avvalersi di collaborazioni esterne, purché altamente professionali e per convenzioni a tempo determinato, secondo criteri di trasparenza e pubblicità .

2 - Tali convenzioni dovranno prevedere la durata e i criteri per la determinazione dei compensi e la natura del rapporto contrattuale.

Art. 63
CONTROLLI INTERNI

1 - Il Comune intende promuovere un organico sistema di controllo che comprende:

a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile, attraverso un sistema informativo documentale che consenta la conoscenza dinamica del flusso documentale collegato ai processi di lavoro ed ai centri di responsabilità, finalizzato a presidiare i principi dell’ordinamento e garantire la norma giuridica

b) il controllo di gestione dell’azione amministrativa articolato in budget generali e di settore, con revisione periodica del sistema degli indicatori, nella direzione dell’efficienza ed efficacia, fondato su un sistema di report che svolgano la funzione dell’informazione e del coinvolgimento per la partecipazione di tutti gli attori dei processi di lavoro dell’ente

c) il sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti, esteso anche ai titolari di posizione organizzativa, è ispirato a parametri di valutazione oggettivi, quali l’articolazione della struttura operativa, la rilevanza del coordinamento, la capacità di rapporto intersettoriale, il peso del budget assegnato, le modalità direttive assunte comprendenti il clima motivazionale diffuso, i risultati dell’attività amministrativa e della gestione. Esso è applicato da organo tecnico che fornisce le proprie risultanze al Sindaco

d) il controllo strategico finalizzato alla gestione dell’attività amministrativa, strutturato in programmi generali dell’Amministrazione, programmi particolari della Giunta, dei singoli Assessori. Tali programmi comprenderanno le modalità di verifica in itinere adottate dall’Amministrazione per il monitoraggio dell’efficacia della propria azione.

TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI

Art. 64
SERVIZI PUBBLICI

1 - I servizi pubblici sono organizzati

- per soddisfare le esigenze degli utenti previa rilevazione delle stesse

- con strumenti e forme idonee a renderli accessibili alla totalità degli utenti prestando particolare attenzione agli orari di fruizione

- con standard di qualità delle prestazioni, predefiniti e conformi agli obiettivi stabiliti

- con la piena informazione relativamente ai diritti, alle condizioni e alle modalità di accesso

- con modifiche e controlli periodici in base a criteri di efficacia ed efficienza

2 - Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) la partecipazione a consorzi ed a società di capitali;

b) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;

c) la concessione a terzi;

d) la creazione di apposita istituzione per l’esercizio dei servizi privi di rilevanza industriale;

e) la costituzione di azienda speciale.

3 - La scelta fra le forme di gestione deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche del servizio in relazione a quanto previsto dalla legge. Nella scelta il Comune deve perseguire obiettivi di qualità del servizio, di adeguatezza delle prestazioni rispetto alle esigenze collettive e sociali, di economicità e di efficienza. La deliberazione con la quale il Consiglio Comunale opera la scelta deve essere puntualmente motivata con riferimento a questi obiettivi, e alla luce anche delle possibili alternative ammesse dalla legge.

4 - Il Comune prevede la possibilità di partecipazione dei cittadini singoli e associati alla gestione dei servizi pubblici, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 65
ISTITUZIONI

1 - Per l’esercizio di servizi privi di rilevanza industriale, il Comune può prevedere la costituzione di Istituzioni, organismi strumentali dell’Ente Locale privi di personalità giuridica e dotati di autonomia gestionale.

2 - La delibera di Consiglio che costituisce l’Istituzione identifica l’ambito di attività; stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale. Alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione, che disciplina anche le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico - contabile.

3 - Sono organi dell’Istituzione: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore. Essi restano in carica per la durata del Consiglio Comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco.

4 - Il regolamento dell’Istituzione stabilisce il numero ed i requisiti dei componenti il Consiglio di amministrazione.

5 - Il Direttore è nominato dal Sindaco, sentito il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di tempo determinato e può essere riconfermato. La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente del Comune, nonché mediante contratto a tempo determinato.

6 - Il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il conto consuntivo sono proposti dal Consiglio di Amministrazione, adottati dalla Giunta ed approvati dal Consiglio come allegati ai bilanci del Comune.

Art. 66
CARTA DEI SERVIZI

1 - L’erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di tutela delle esigenze degli utenti, promozione del miglioramento della qualità del sistema dei servizi e partecipazione

2 - Ciascun soggetto erogatore di servizi adotta una propria Carta dei servizi.

3 - Le Carte dei servizi debbono contenere la definizione e descrizione:

a) delle finalità e degli obiettivi del servizio

b) delle procedure di cui dispone

c) dell’organizzazione che intende attivare, compresa di dettagli strutturali ed analitici

d) dei mezzi e degli strumenti essenziali

e) degli standard di qualità minimi che intendono adottare

f) degli indennizzi previsti in caso di mancato rispetto degli standard minimi

g) dei meccanismi di tutela degli utenti

h) delle procedure di reclamo

i) delle modalità comunicative con le quali si intende diffondere la sua conoscenza e produrre le migliori informazioni possibili

4 - Il Consiglio Comunale promuove e realizza i sistemi di monitoraggio sull’effettiva applicazione delle carte dei servizi e sull’adeguata pubblicità presso gli utenti. Definisce i criteri generali di indennizzo automatico e forfettario all’utenza per mancato rispetto degli standard di qualità.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE

Art. 67
NORME IN VIGORE

1 - Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

2 - Continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolamentari precedenti per quanto compatibili con le norme statutarie.

Art. 68
ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1 - Alla Conferenza dei Capigruppo è attribuito il compito di dare impulso alla stesura dei regolamenti che hanno rilievo statutario, di sovrintendere alla concreta predisposizione delle misure organizzative e dei provvedimenti per l’attuazione degli istituti richiamati dallo statuto, di proporre modifiche o integrazioni dello stesso e di promuovere provvedimenti necessari per la sua funzionale attuazione.