Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2002
Codice 24
D.D. 6 febbraio 2002, n. 50
Comune di Pella (NO). Ridefinizione delle aree di salvaguardia di due sorgenti dellacquedotto comunale denominate S1 e S2 e di un pozzo dellacquedotto del Consorzio Pellese. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili che alimentano lacquedotto comunale di Pella (VCO), sono ridefinite come segue:
Per le sorgenti S1 e S2:
- zone di tutela assoluta (ZTA), aventi forma rettangolare e estensione, a partire dal bottino di presa, pari a: 30 metri a monte, 5 metri a valle e 22.5 metri lateralmente (sorgente S1); 10 metri a monte, 2 metri a valle e 7.5 metri lateralmente (sorgente S2);
- zona di rispetto (ZR) comune ad entrambe le sorgenti, avente forma poligonale chiusa con estensione al bacino di alimentazione sotteso dalla sorgente S1 e coincidente con il bacino idrografico del Rio Vallaccia.
Per il pozzo:
- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a dieci metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica dimensionata sulla base dellisocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica dimensionata sulla base dellisocrona a 365 giorni.
Le aree di salvaguardia, come sopra ridefinite, sono strettamente dimensionate ai valori di portata utilizzati per il calcolo e pari a 1.53 l/s come contributo massimo di entrambe le sorgenti e pari a 7 l/s per il pozzo.
Le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili in oggetto, sono rappresentate con le relative dimensioni e lelenco delle particelle catastali interessate, nelle tavole 3 e 4 rispettivamente in scala 1:1000 e 1:1500, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
Le zone di tutela assoluta, a norma dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
Nelle zone di rispetto sono vietati gli insediamenti e le attività di cui allarticolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
A norma dellart. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività.
Nella zona di rispetto (ZR) delle sorgenti e nella zona di rispetto ristretta del pozzo è vietato:
- linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Pella e il Comune di Cesara, dovranno adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stese;
- linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero conservativo e di adeguamento igienico-sanitario fermi restando i divieti di cui allarticolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Allinterno della zona di rispetto allargata del pozzo possono essere consentire:
- la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;
- le attività agricole purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Pella, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.
Il Comune di Pella e il Consorzio Pellese, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovranno:
- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- procedere allinterno delle aree di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 25 marzo 1990 n. 13;
- verificare che le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/88, il Comune di Pella e il Consorzio Pellese sono inoltre tenuti ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmetto ai competenti uffici dellAmministrazione provinciale di Novara per gli adempimenti in ordine alla concessione duso delle acque.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio