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Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2002, n. 37-5778

Approvazione modifiche regolamento Collegio regionale maestri di sci del Piemonte. L.R. n. 50/92

A relazione dell’Assessore Racchelli:

Vista la legge del 23 novembre 1992 n. 50 “Ordinamento della professione di maestri di sci”, la quale determina le norme di attuazione per il Piemonte della legge n. 81/91 e prevede all’art. 10 comma 7 che la vigilanza sul Collegio Regionale dei Maestri di Sci, nonché l’approvazione dei regolamenti adottati dal Collegio, spettano alla Giunta Regionale;

vista la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 1993 n. 116-31421 con la quale è stato approvato il Regolamento Interno del Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte;

preso atto che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento del Collegio, in sede di assemblea annuale ordinaria del Collegio Maestri di Sci, convocata il 10/11/2001, sono state approvate le seguenti modifiche al regolamento stesso, ai fini di adeguamento a determinazioni del Consiglio direttivo, nonché ai trasferimenti di competenze regionali previste dalla L.R. 44/00 e s.m.i.: art. 83 comma 3 punto b);

- art. 1 - eliminare il paragrafo “Possono essere ”membri aggregati" del collegio tutti i maestri di sci residenti in Piemonte che per motivi personali abbiano cessato l’attività e che abbiano presentato specifica domanda di iscrizione"in quanto la categoria dei membri aggregati è stata soppressa con deliberazione del Consiglio direttivo del 7.3.2001;

- art. 7 eliminare nel primo paragrafo dopo i due punti “i membri aggregati possono partecipare in qualità di uditori” per la motivazione sopra esposta;

- art. 10 sostituire le lettere con dei numeri;

- art. 10 lettera l, eliminare la frase: “nonché la quota annuale per i membri aggregati” per la stessa motivazione di cui agli artt. 1 e 7;

- 10 lettera m, eliminare la frase: “l’iscrizione a detta categoria è gratuita” poiché si prevede una quota di iscrizione al Collegio per i soci emeriti;

- art. 10 lettera o, eliminare “alla Regione Piemonte” poiché la funzione amministrativa che concerne il riconoscimento delle Scuole di Sci e la loro verifica annuale è stata trasferita dalla Regione alle Comunità Montane, e pertanto il parere del Collegio non sarà più comunicato alla Regione Piemonte, ma alle Comunità Montane competenti;

- art. 10, aggiungere una funzione: “Stipula convenzioni per la fornitura e la tutela del distintivo del maestro di sci, nonché per la fornitura di altro abbigliamento, di materiale tecnico o di qualsiasi tipo, ad esclusivo favore degli iscritti”;

vista altresì la nota in data 1/03/2002 prot. n. 80, con la quale il suddetto Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte trasmette, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta Regionale, il regolamento del Collegio stesso, comprensivo delle modifiche approvate dall’Assemblea dei Maestri di Sci del Piemonte nella seduta del 17/10/2001;

considerato che l’art. 10 comma 1 della L.R. 50/92 dispone quanto segue “E’ istituito come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Del Collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell’Albo professionale della Regione, nonche’ i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l’attivita’ per anzianita’ o per invalidità.” e che successivamente il comma 5 , lettera e) dello stesso articolo demanda al Consiglio direttivo del Collegio il compito di stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all’albo;

considerato pertanto che dal testo normativo si desume la volontà di sottoporre all’onere della contribuzione esclusivamente la categoria degli iscritti all’albo escludendo di conseguenza tutti gli altri appartenenti al Collegio professionale, ovvero i maestri di sci residenti in Piemonte che abbiano cessato l’attività per anzianita’ o per invalidita’ che, ai sensi dell’art. 10 del succitato Regolamento interno sono definiti “emeriti”;

ritenuto pertanto di accogliere le suddette proposte di modifica del Regolamento interno del Collegio Maestri di Sci del Piemonte, con la sola esclusione della modifica proposta per l’art. 10, lettera m) in quanto diretta a disciplinare una materia che l’art. 10, comma 5, lettera e) della l.r. 50/92 non attribuisce alla competenza del Consiglio direttivo del Collegio stesso;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare per le motivazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 10, comma 7 della succitata L.R. 23/11/1992 n. 50 “Ordinamento della professione di maestri di sci”, il Regolamento interno del Collegio Maestri di Sci del Piemonte modificato come sopra descritto, con esclusione della modifica proposta al comma 10, lettera m) in quanto in contrasto con l’art. 10 comma 5, lettera e) della stessa L.R. 50/92.

(omissis)